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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 aprile 2015, n. 8683. Il licenziamento intimato alla lavoratrice madre in violazione del divieto posto dall’art. 2 1. n. 1204/1971 come sottratto al regime sanzionatorio di cui all’art. 18 1. n. 300/1970 e, viceversa, soggetto al regime ordinario della nullità di cui all’art. 1418 c.c., che prevede, a fronte dell’inadempimento la comune sanzione del risarcimento del danno applicabile, tuttavia, per tutto il periodo di permanenza degli effetti dell’evento lesivo. Il che comporta l’inoperatività del disposto dell’invocato comma 5 dell’art. 18 citato che ricollega al rifiuto dell’offerta datoriale alla ripresa del lavoro l’effetto risolutivo del rapporto, del resto previsto con riguardo al periodo successivo all’emanazione dell’ordine giudiziale di reintegra, dovendosi semmai in precedenza parlare di revoca del licenziamento intervenuta allorché l’atto recettizio ha esplicato la sua efficacia, revoca che tuttavia il lavoratore ha diritto di rifiutare senza conseguenza alcuna

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 29 aprile 2015, n. 8683 Svolgimento del processo Con sentenza del 25 novembre 2011, la Corte d’Appello di Napoli, investita del gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Benevento nel giudizio promosso da M.M.E. avverso la Clean Style S.r.l., sua datrice di lavoro – decisione con cui...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 febbraio 2015, n. 3138. La delibera di esclusione del socio lavoratore di cooperativa di produzione e lavoro non costituisce di per sé atto idoneo alla risoluzione del rapporto di lavoro; la collaborazione autonoma o il rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa, infatti, possono ben proseguire dopo l'esclusione dalla compagine sociale attesa l'autonomia dei due rapporti (principio enunciato in relazione a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge 30/2003)

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 17 febbraio 2015, n. 3138 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. DE MARINIS Nicola...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 febbraio 2015, n. 1917. Non è il datore di lavoro a doversi assumere la responsabilità per l'incidente avvenuto sul luogo di lavoro nel caso in cui la colpa debba essere ricondotta esclusivamente al lavoratore senza possibilità di equivoci

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 febbraio 2015, n. 1917 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. LORITO Matilde – Consigliere Dott. DE MARINIS Nicola –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 gennaio 2015, n. 854. Deve ritenersi illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro al lavoratore che, in più occasioni in un breve arco di tempo, abbia furtivamente sottratto dagli scaffali del supermercato, ove operava quale addetto alle vendite, confezioni di vino in scatola per poi consumarle nello stesso luogo di lavoro ivi abbandonandone i vuoti

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 20 gennaio 2015, n. 854 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DE MARINIS Nicola...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 gennaio 2015, n. 6. La nozione di "occasione di lavoro" sia assunta in una accezione piu' lata di quella di "causa di lavoro" afferendo ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all'attivita' lavorativa cui il soggetto e' preposto, di modo che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 2, l'infortunio sul lavoro non puo' essere circoscritto nei limiti dell'evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che all'occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurabile anche al di fuori dell'attivita' lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata; pertanto l'evento infortunistico verificatosi in occasione di lavoro non va considerato sotto il profilo della mera oggetti vita materiale dello stesso, ma deve essere esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all'attivita' lavorativa espletata potendo in siffatto contesto particolare assumere connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell'ambito della previsione della normativa di tutela, con l'unico limite della sua ricollegabilita' a mere esigenze personali del tutto esulanti dall'ambiente e dalla prestazione di lavoro, c.d. rischio elettivo

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 gennaio 2015, n. 6   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. LORITO Matilde – Consigliere Dott. DE MARINIS...