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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 gennaio 2016, n. 101. In tema di sanzioni amministrative, le macchine da gioco, anche se conformi alle prescrizioni di cui al comma 7 dell’articolo 110 r.d. 18.6.1931 n. 773 (TULPS), come modificato dall’art. 22 comma 3 della legge 27.12.2002 n. 289, ove riproducano, in tutto o in parte, le regole fondamentali del gioco del “poker”, sono vietate a norma del comma 7 bis del suddetto articolo 110 del TULPS, introdotto dall’art.39 del d.l. 30.9.2003 n. 269, cony. nella 1.24.11.2003 n.326, e la distribuzione, l’installazione o il consentire l’uso delle stesse è sanzionato dal comma 9, lett. e), del medesimo art.110 del, TULPS . E’vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull’acquisto di un prodotto ( Cass, pen. n. 3739112013) ed il fine di lucro che caratterizza il gioco illecito non deve necessariamente consistere in somme di denaro, essendo sufficiente che si tratti di un guadagno economicamente apprezzabile. E’ irrilevante, pertanto, che la direttiva comunitaria n. 2000131/CE preveda i c.d. giochi promozionali e che altri ordinamenti consentano l’utilizzo di determinate apparecchiature essendo necessario che si tratti di giochi consentiti dall’ordinamento interno. Il solo fatto che le apparecchiature in questione consentano la selezione dell’opzione “poker room” e distribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti spendibili on line, corífigúra l’ipotesi del gioco d’azzardo e dell’alea, concretando il divieti oggetto delle contestazioni.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 gennaio 2016, n. 101 Fatto e diritto L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e per quanto possa occorrere il Ministero dell’Economia e, delle Finanze propongono ricorso per cassazione contro S.M. G.m.b.h, che non svolge difese, avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 23.9.2013, che...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24763. La presenza nell’unità immobiliare, quand’anche non abitabile, di intollerabili immissioni di fumo, così come la mancanza di idoneo isolamento acustico, costituiscono vizi che pregiudicano e menomano in modo grave il normale godimento, la funzionalità e l’abitabilità dell’unità immobiliare e, come tali, rientranti nella disciplina di cui all’art. 1669 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 dicembre 2015, n. 24763 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere Dott. SCALISI...

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Corte di Cassazione, sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459. Per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto. Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione, ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta. Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzione di parte

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 settembre 2015, n. 17459 Svolgimento del processo Con citazione del 6 e 10.6 1996 R. C., premesso che dal 2.5.1967 aveva posseduto ininterrottamente uti dominus la casa di abitazione in Foggia via Caldara IV piano intestata a G.L. e di aver appreso che, quest’ultima l’ l 1,.2.1987...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 aprile 2015, n. 8304. L’avvocato non può mascherare e motivare il patto quota lite raggiunto con il cliente come riconoscenza per essersi mosso con estrema celerità nei confronti dell’assicurazione e aver siglato una quietanza decisamente ricca e vantaggiosa per il proprio assistito

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 aprile 2015, n. 8304 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. ABETE...