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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 dicembre 2015, n. 49878. E’ pienamente valida la notifica dell’estratto contumaciale di una sentenza di appello fatta a mani del collega di studio del difensore domiciliatario, con la conseguenza che deve essere respinta, ai fini del gravame, la richiesta di restituzione in termini avanzata dal condannato da quest’ultimo assistito

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 dicembre 2015, n. 49878   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. BONITO Francesco M.S. – Consigliere Dott. CASSANO Margherit – rel. Consigliere Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 luglio 2015, n. 31406. La categoria logico-giuridica del travisamento della prova deve essere tenuta distinta da quella concernente il vizio di travisamento del fatto. La prima, infatti, a differenza del secondo, implica non una rivalutazione del fatto, che è incompatibile con il giudizio di legittimità, ma la constatazione che esiste una palese divergenza del risultato probatorio rispetto all’elemento di prova emergente dagli atti processuali e che, quindi, una determinata informazione probatoria utilizzata in sentenza, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, è contraddetta da uno specifico atto processuale, pure esso specificamente indicato. La recente riformulazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. ad opera dell’art. 8 della l. n. 46 del 2006, non confermando l’indeclinabilità della regola preclusiva dell’esame degli atti processuali ed ammettendo un sindacato esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo all’esito di una cognitio facti ex actis, colloca il vizio di travisamento della prova, cioè della prova omessa o travisata, rilevante e decisiva, nel peculiare contesto del vizio motivazionale, attesa la storica inerenza di esso al tessuto argomentativo della ratio decidendi. In virtù della novella legislativa del 2006 viene ad assumere, pertanto, pregnante rilievo l’obbligo di fedeltà della motivazione agli atti processuali/probatori, risultandone valorizzati i criteri di esattezza, completezza e tenuta informativa e, al contempo, rafforzato quell’onere di “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto” a sostegno del singolo motivo di ricorso, che già gravava sul ricorrente ai sensi dell’art. 581 lett. c) c.p.p.. Il vizio di prova “omessa” o “travisata” sussiste, peraltro, soltanto quando l’accertata distorsione disarticoli effettivamente l’intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione, per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio trascurato o travisato, secondo un parametro di rilevanza e di decisività.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  20 luglio 2015, n. 31406 Ritenuto in fatto 1. Il 23 gennaio 2014, all’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, dichiarava K.O. e B.M. colpevoli del reato previsto dall’art. 4 l. n. 110 del 1975 per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato...

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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 10 giugno 2015, n. 24630. L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullita’ assoluta ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), e articolo 179, comma 1

Suprema Corte di Cassazione S.U.P. sentenza 10 giugno 2015, n. 24630 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Presidente Dott. MARASCA Gennaro – Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia – Consigliere Dott. CONTI Giovanni – Consigliere Dott. PAOLONI Giacomo –...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 maggio 2015, n. 19783. Qualora il soggetto detenga o porti più armi, e tale condotta sia accertata in un unico contesto, egli deve rispondere di un solo reato e non già di un reato continuato, mentre il numero delle armi e delle munizioni potranno essere prese in considerazione solo ai fini della determinazione della pena, salvo che le armi superino il numero di cui all’articolo 10, comma 10, della legge n. 110 del 1975, e concorra così tale ulteriore reato

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 maggio 2015, n. 19783 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHIEFFI Severo – Presidente Dott. CASSANO Margherita – rel. Consigliere Dott. MAZZEI Antonella – Consigliere Dott. LA POSTA Lucia – Consigliere Dott....