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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 maggio 2015, n. 10955. Sono tendenzialmente ammissibili i controlli difensivi occulti, anche a opera di personale estraneo all’organizzazione aziendale, in quanto diretti all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Resta ferma la necessaria esplicazione delle attività di accertamento mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti, con le quali l’interesse del datore di lavoro al controllo e alla difesa della organizzazione produttiva aziendale deve contemperarsi, e, in ogni caso, sempre secondo i canoni generali della correttezza e buona fede contrattuale. (Fattispecie di licenziamento per giusta causa di un dipendente, al quale era stato contestato di avere intrattenuto in orario di lavoro con il suo cellulare varie conversazioni su facebook, circostanza emersa in conseguenza della creazione, da parte del datore di lavoro, sul sito web, di un falso profilo di donna con richiesta di amicizia al lavoratore, il quale in precedenza aveva violato le disposizioni aziendali che vietavano l’uso del telefono cellulare e lo svolgimento di attività extralavorativa durante l’orario di lavoro).

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 27 maggio 2015, n. 10955 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. DORONZO Adriana –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 aprile 2015, n. 8784. Licenziato il lavoratore che utilizza la legge 104 per andare a ballare e non per assistere la madre malata.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 30 aprile 2015, n. 8784 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. DORONZO Adriana...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 aprile 2015, n. 8237. Deve ritenersi nullo il patto di prova apposto al contratto di lavoro qualora il lavoratore abbia già lavorato alle dipendenze del datore di lavoro, e se quest’ultimo sia pienamente a conoscenza delle qualità e delle attitudini lavorative del prestatore in prova

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 22 aprile 2015, n. 8237 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 febbraio 2015, n. 3479. Illegittimo il licenziamento del dipendente che utilizzi autovettura, carta di credito e telepass dell'azienda. La regola vale a condizione che l'imprenditore non abbia imposto precisi oneri di rendicontazione sull'uso del mezzo, della carta di pagamento e del telepass facenti capo all'azienda

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 20 febbraio 2015, n. 3479 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – rel. Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BERRINO Umberto...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 gennaio 2015, n. 469. Nell'ipotesi di patto di prova, legittimamente stipulato con uno dei soggetti protetti assunti in base alla legge 2 aprile 1968 n. 482, il recesso dell'imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale per quanto riguarda l'onere dell'adozione della forma scritta e non richiede pertanto una formale comunicazione delle ragioni del recesso

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 14 gennaio 2015, n. 469   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 gennaio 2015, n. 144. L'obbligo di fedelta' a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto piu' ampio di quello risultante dall'articolo 2105 c.c., dovendo integrarsi con gli articoli 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro e che, in tema di licenziamento per violazione dell'obbligo di fedelta', il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall'articolo 2105 c.c., ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attivita' contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno. La Corte del merito sostanzialmente, sia pure richiamando principi applicabili alla diversa fattispecie del lavoratore assente per malattia, sostanzialmente si e' attenuta alla precitata regula iuris poiche', dopo aver accertato che l'attivita' sportiva svolta dal lavoratore non era compatibile con le sue condizioni fisiche che avevano ridotto la sua capacita' lavorativa con rischio di aggravamento delle condizioni stesse, ha ritenuto che siffatto comportamento fosse contrario ai doveri di buona fede e correttezza ed ha considerato, sotto il profilo valutativo, anche ai fini della proporzionalita' della sanzione, detto comportamento grave ed irrimediabilmente lesivo del rapporto fiduciario con l'azienda, posto che, proprio in ragione delle sue condizioni di salute, il datore di lavoro lo aveva assegnato a mansioni ridotte e diverse da quelle precedentemente svolte, sopportando un inevitabile danno dal punto di vista dell'efficienza produttiva ed organizzativa.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 9 gennaio 2015, n. 144   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 gennaio 2015, n. 3. L'errore di fatto che puo' dare luogo alla revocazione di una sentenza consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa sostanziantesi nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verita' risulta incontestabilmente esclusa dagli atti, o nell'esistenza di un fatto la cui verita' e' inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito; il suddetto errore inoltre non puo' riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilita' sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa, senza necessita' di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 gennaio 2015, n. 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. DORONZO Adriana...