cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 22 aprile 2015, n. 8237

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27300-2011 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonche’ da:

(OMISSIS) c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale notarile depositata nel ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 798/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 07/09/2011 R.G.N. 1545/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 settembre 2011 la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Chieti del 23 ottobre 2010, ha dichiarato nullo il patto di prova stipulato fra la (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) in data 1 settembre 2005 ed illegittimo il conseguente licenziamento intimato al (OMISSIS) in data 15 dicembre 2005, con le relative conseguenze reintegratorie e risarcitorie. La Corte aquilana ha ritenuto tale nullita’ riscontrando la sussistenza della frode alla legge, avendo il lavoratore gia’ lavorato alle dipendenze della stessa societa’ in precedenza, sia pure con diversa ragione sociale, e considerando l’inesistenza della causa del patto di prova, perche’ il datore di lavoro era pienamente a conoscenza delle attitudini lavorative del lavoratore che lavorava per la ditta appaltatrice (OMISSIS) s.a.s. che operava negli stessi locali della (OMISSIS). La Corte territoriale ha ritenuto assorbito il motivo di gravame del lavoratore relativo alla nullita’ del patto di prova per l’omessa specificazione delle mansioni oggetto della prova stessa.

La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a tre motivi.

Il (OMISSIS) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

La (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso al ricorso incidentale avversario. Il (OMISSIS) ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 2096 e 1418 cod. civ., anche in riferimento all’articolo 2697 cod. civ. e articolo 437 cod. proc. civ.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della causa, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In particolare si censura la parte della sentenza in cui si afferma la nullita’ del patto di prova per avere il datore di lavoro gia’ conosciuto in precedenza il lavoratore in prova, considerati, sia la diversita’ dei soggetti giuridici considerati in qualita’ di datori di lavoro, sia il lasso di tempo intercorrente tra i rapporti di lavoro considerati.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2096 e 1418 cod. civ., anche con riferimento agli articoli 2096 e 2727 cod. civ.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della causa, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 con riferimento all’affermazione secondo cui la (OMISSIS) gia’ conosceva le qualita’ del lavoratore stante lo stretto rapporto con la societa’ (OMISSIS) alle cui dipendenze lavorava il (OMISSIS); la ricorrente deduceva che tale affermazione contrasterebbe con le risultanze istruttorie.

Con il terzo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della causa ex articolo 360 c.p.c., n. 5. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe tratto elementi sulla verificata capacita’ del lavoratore da elementi istruttori non correttamente valutati relativi all’intercorso rapporto della (OMISSIS) con la societa’ appaltatrice (OMISSIS) presso cui lavorava in precedenza il (OMISSIS).

Il primo e secondo motivo da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione riferendosi al medesimo accertamento, sono infondati nella parte in cui deducono la validita’ del contratto di prova, dal momento che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi piu’ volte ribaditi dalla Corte di legittimita’ secondo cui la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacita’ del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, valutando l’entita’ della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto. E’, peraltro, ammissibile il patto di prova in due contratti di lavoro successivamente stipulati tra le stesse parti, purche’ risponda alle suddette finalita’, potendo intervenire nel tempo molteplici fattori, attinenti non solo alle capacita’ professionali, ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute, (cfr. al riguardo Cass., 29 luglio 2005 n. 15960 in una fattispecie in cui la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dalla datrice di lavoro, confermando la decisione del giudice di merito che, sulla scorta dei richiamati principi, aveva evidenziato l’identita’ delle mansioni svolte dalla lavoratrice nell’ambito dei due rapporti di lavoro – autonomo il primo e subordinato il secondo – succeduta nel tempo, concludendo per la mancanza di causa del patto di prova, e quindi per la sua nullita’, non essendo ravvisabile la necessita’ di verificare le qualita’ professionali e la personalita’ complessiva della lavoratrice stessa, in quanto gia’ accertate dal datore di lavoro; piu’ di recente, nello stesso senso Cass. 22 giugno 2012 n. 10440).

Ne’ puo’ affermarsi, in contrario, un non corretto esame delle risultanze istruttorie dal momento che le censure in esame non possono trovare ingresso in questa sede di legittimita’ perche’ esse finiscono per tradursi in una rivisitazione di dette risultanze non consentita in questa sede, in presenza di una motivazione logica e congrua che sfugge ad ogni censura di legittimita’.

Il terzo motivo del ricorso denunzia una non corretta lettura delle risultanze probatorie e, in particolare, delle deposizioni testimoniali, e pertanto deve ritenersi inammissibile, anche perche’ non e’ stato indicato dal ricorrente principale il punto decisivo per la controversia in relazione al quale si e’ concretizzato il vizio denunziato (cfh, al riguardo, tra le altre da ultimo Cass. 4 marzo 2014, n. 4980).

Il rigetto del ricorso principale porta, infine, all’assorbimento di quello incidentale condizionato.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso principale;

Dichiara assorbito il ricorso incidentale;

Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive euro 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

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