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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24620. In caso di contestazione del buon funzionamento del sistema di rilevazione del traffico telefonico per telefonia fissa, mediante i contatori centrali delle società telefoniche, costituisce onere della società esercente il servizio di telefonia offrire la prova dell’affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti. In ogni caso, l’utente è ammesso a provare che non gli sono addebitabili gli scatti risultanti dalla corretta lettura del contatore funzionante, ma dovrà allegare circostanze che univocamente autorizzino a presumere che sia avvenuta un’utilizzazione esterna della linea nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono. Non è sufficiente a tale scopo dimostrare che il traffico telefonico appaia di entità straordinaria rispetto ai livelli normali, né che sia diretto verso destinazioni inusuali, ma è necessario anche che possa escludersi che soggetti diversi dal titolare dell’utenza ma in grado di accedere a essa ne abbiano fatto uso per ragioni ricollegabili a un difetto di vigilanza da parte dell’intestatario, ovvero alla mancata adozione di possibili cautele da parte del medesimo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 dicembre 2015, n. 24620 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 dicembre 2015, n. 25442 . La circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe legittimato a riceverle – assegni bancari o circolari intrasferibili, ordini di bonifico o documenti similari, strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera (artt. 81 precitata delibera Consob e 94, comma 6 del regolamento intermediari Consob del 1998 n. 11522, applicabile ratione temporis, e della cui violazione risponde l’intermediario che abbia accettato modalità di pagamento difformi da quelle prescritte, come nel caso in esame alla luce del rendiconto sull’andamento dell’investimento) – non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività dello stesso e la consumazione dell’illecito, e non interrompe la corresponsabilità solidale dell’intermediario preponente

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  18 dicembre 2015, n. 25442 Svolgimento del processo G.G.B. convenne dinanzi al Tribunale di Milano T.S. e s.p.a. Rasbank, incorporante B.N.L. Investimenti, già B.N.L. Investimenti Sim, deducendo di aver consegnato al T. , promotore finanziario di B.N.L. dal 1992 ed iscritto all’albo a norma del D.lgs. n. 31...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 ottobre 2015, n. 19886. L’indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività a favore della pubblica amministrazione, ma in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato in base alla tariffa professionale che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore d’un privato, né in base all’onorario che la p.a. avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d’un contratto valido

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 ottobre 2015, n. 19886 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott....