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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 dicembre 2015, n. 25796. Il pegno rotativo è lecito purché le parti sottoscrivano accordo scritto con cui esprimano la volontà di assoggettare a garanzia un certa quantità di beni mobili e la rotatività lasci invariato il valore economico dei titoli corrispondente alla capienza della garanzia prestata

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 dicembre 2015, n. 25796 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Firenze con sentenza dell’11 settembre 2008, in riforma della decisione del Tribunale di Grosseto, ha respinto la domanda proposta da R.L. contro Banca Intesa s.p.a., volta alla restituzione della somma di L. 27.416.761, costituente il ricavato...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 dicembre 2015, n. 25801. In tema liquidazione degli onorari a carico del cliente ed in favore dell’avvocato per l’opera pre­stata in un giudizio relativo ad azione revocato­ria, il valore della causa – laddove risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile – si determina, ex art. 6, comma 2, del d.m. n. 127 del 2004, non già sulla base del credito a tutela del quale si è agito in via revocatoria, bensì del valore effettivo della controversia. L’entità del passivo fallimentare è soggetto a modifiche, mentre l’entità di quanto effettivamente percepiranno i creditori ammessi non è predeterminabile prima del­la redazione del piano di riparto definitivo. Sic­ché, pur essendo indiscusso che il valore della causa va definito in base al “disputatum” , risulta plausibile il convinci­mento espresso dai giudici del merito che il valore effettivo della controversia vada determinato con riferimento al valore dei beni oggetto dell’azione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 dicembre 2015, n. 25801 Svolgimento del processo Con il decreto impugnato il Tribunale di Marsala ha rigettato il reclamo proposto dall’avv. V. S. avverso il decreto del giudice delegato che ha liquidato in e. 11.153,98, anziché nella misura di e. 45.655,02 richiesta, gli onorari spettantigli quale difensore...

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Corte di Cassazione, serzione I, sentenza 2 dicembre 2015, n. 24559. Non sussiste un danno “in re ipsa” in caso di violazione della clausola statutaria attributiva di un diritto di prelazione del socio per l’acquisto della partecipazione societaria, poiché la stessa assolve ad una funzione organizzativa per un interesse sociale e non del singolo socio. Ne discende che grava su quest’ultimo l’onere di allegare e dimostrare un suo specifico interesse all’acquisto della partecipazione societaria, rimasto pregiudicato dalla condotta violativa, potendo, solo in tal caso, giustificarsi l’eventuale liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’articolo 1226 c.c., in ragione dell’impossibilità o notevole difficoltà di una sua precisa quantificazione. La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l’inopponibilità nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione della cessione della partecipazione societaria (che resta, però, valida tra le parti stipulanti), nonché l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull’inadempimento delle obbligazioni. Per contro, siffatta violazione non comporta anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell’acquirente, atteso che il c.d. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettanti ai relativi titolari

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 dicembre 2015, n. 24559 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere Dott. FERRO...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 novembre 2015, n. 23979. In una situazione di stato di abbandono l’interesse primario è quello di preservare a tutti i costi la crescita e lo sviluppo del minore. E questo anche se i ragazzi di cui prendersi cura non sono fratelli di sangue ma che, vivendo insieme hanno instaurato nel tempo, un rapporto pari a quello di comuni germani

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 24 novembre 2015, n. 23979 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 novembre 2015, n. 23630. Il direttore generale di banca corresponsabile unitamente al consiglio di amministrazione per la crisi dell’istituto di credito non è individuabile esclusivamente nel soggetto che ha ricevuto un’investitura “istituzionale”

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 novembre 2015, n. 23630 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere...