Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 22 febbraio 2016, n. 3386 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro –...
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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 febbraio 2016, n. 2687. Quando il foro previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 150 del 2011, in materia di trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento, venga invocato nell’ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore ex art. 33, lettera u), d.lgs. n. 206 del 2005, quest’ultimo prevale, in quanto stabilisce una competenza esclusiva, alla luce delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore, sicché la competenza del tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, sancita dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, cede di fronte a quella del foro del consumatore, la cui specialità continua a prevalere sulla specialità della disposizione testé menzionata, la quale ha invero carattere meramente ricognitivo della disciplina già racchiusa nell’art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 10 febbraio 2016, n. 2687 Ritenuto in fatto Il sig. C.M. propone istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., sulla base di unico motivo illustrato da memoria, avverso l’ordinanza Trib. Pistoia 20/11/2014 declinatoria della propria competenza territoriale, in favore di quella “dei tribunali nel cui territorio...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2016, n. 54. Il pignoramento derivante dalla conversione di sequestro conservativo (art. 686 cod. proc. civ.) non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare. Da ciò consegue che il creditore intervenuto nella successiva esecuzione – sia questa promossa dalla stesso sequestrante o da altri – non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e ss. cod. civ., agli atti pregiudizievoli in ordine ai beni del debitore, intervenuti tra la concessione del sequestro ed il pignoramento: in particolare, l’ipoteca iscritta sull’immobile dopo la trascrizione del sequestro conservativo è inopponibile unicamente al creditore sequestrante e non ai creditori intervenuti nell’esecuzione
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 gennaio 2016, n. 54 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana –...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2016, n. 60. L’opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte. E’ consentito all’opponente, allorché sia stato il creditore a scegliere il rito ordinario e le forme del procedimento monitorio, di seguire integralmente il rito ordinario, anche in relazione ai termini per proporre opposizione, fanno riferimento ad alcune ipotesi particolari, non assimilabili al caso di specie, in cui la scelta del rito ordinario da parte del creditore richiedente il ricorso si sia tradotta non solo e non tanto nella mancata indicazione della materia richiedente un rito speciale nel ricorso ma nella scelta processuale di richiedere l’emissione del ricorso per decreto ingiuntivo al giudice che sarebbe stato competente secondo le regole ordinarie anziché al giudice funzionalmente competente
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 gennaio 2016, n. 60 In fatto e in diritto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “- L. s.a.s. di B.F. , F. e Fr. , e L.F. ottenevano un decreto ingiuntivo nei confronti della C.C. e C. s.a.s. di C.C. , avverso il quale la...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2016, n. 58. La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudi2io davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 gennaio 2016, n. 58 Svolgimento del processo e ragioni della decisione E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione “F.D. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Piacenza la Dental Aesthetic’s s.n.c., chiedendo il risarcimento dei danni per errata esecuzione di interventi protesici; la domanda veniva accolta,...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2016, n. 56. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. dv., ha carattere oggettiva, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostratione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostan.Ze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia f effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. A ciò deve aggiungersi che l’allocazione della responsabilità oggettiva per custodia in capo al proprietario del bene demaniale per i danni che esso può provocare agli utenti non esime gli utenti stessi dal dover far uso di una ragionevole prudenza, adeguata allo stato dei luoghi, a salvaguardia della propria incolumità
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 gennaio 2016, n. 56 Svolgimento del processo e ragioni della decisione E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione “nel 2006 P.G. conveniva in giudizio il Comune di Catania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alla persona e al mezzo riportati a seguito della caduta dal...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 14 dicembre 2015, n. 25119. Allorquando l’ordinanza di cui all’art. 348-ter, comma 1, cod. proc. civ. sia stata pronunciata in udienza, il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ., decorre dall’udienza stessa per le parti presenti in udienza e per quelle che avrebbero dovuto essere presenti, in quanto l’ordinanza si intende loro comunicata dalla cancelleria per effetto della percezione o della possibilità di percezione della pronuncia del provvedimento, emergente dal suo inserimento nel verbale di udienza
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 14 dicembre 2015, n. 25119 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. DE STEFANO Franco –...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 14 dicembre 2015, n. 25111. In tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell’art. 618, comma 2, cod. proc. civ., l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo o meno i provvedimenti di cui al primo inciso del citato comma 2, ed omette di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111, comma 7, Cost., essendo priva del carattere della definitività, anche quando il giudice dell’esecuzione abbia provveduto sulle spese di lite
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 14 dicembre 2015, n. 25111 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 14 dicembre 2015, n. 25110. Per il terzo pignorato, ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, la data di notificazione del precetto non è decisiva qualora egli abbia già avuto conoscenza legale dell’ordinanza di assegnazione
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 14 dicembre 2015, n. 25110 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 dicembre 2015, n. 24489. La compensazione delle spese di lite, di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., può trovare giustificazione anche nella novità della questione trattata, non determinabile a priori, ma che richiede un’interpretazione da parte del Giudice
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 2 dicembre 2015, n. 24489 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...