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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 giugno 2015, n. 12994. Ai sensi della Legge n. 52 del 1991, articolo 5 qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione e’ opponibile al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dalla stessa legge all’articolo 7, comma 1; detta norma dispone che “l’efficacia della cessione verso i terzi prevista dall’articolo 5, comma 1, non e’ opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto”. Nella prospettiva della Legge n. 52 del 1991 il momento dal quale si fa discendere la sua opponibilita’ ai terzi non e’ il perfezionamento dell’atto contrattuale, bensi’ il “pagamento” del cessionario al cedente (fatto che rappresenta la “causa” della cessione, non gia’ l’effetto di essa, come nella cessione-vendita del credito) e la revoca, coerentemente con questa impostazione, colpisce l’accordo in base al quale sarebbero ceduti i crediti e, per conseguenza, sono prive di effetti le cessioni di credito che ne sono state o ne potranno essere l’esecuzione. La norma speciale della Legge n. 52 del 1991, articolo 7 – si e’ rilevato – si inserisce nell’ambito del disposto della L.F., articolo 67, comma 2, in relazione agli atti a titolo oneroso compiuti nel periodo sospetto annuale e a condizione che il curatore provi la scientia decoctionis e, come la seconda, colpisce le disposizioni patrimoniali compiute dall’imprenditore dichiarato fallito, le quali, sebbene non inique o squilibrate, vanno a turbare la consistenza della massa attiva, destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 giugno 2015, n. 12994 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 giugno 2015, n. 12047. All’avvocato non spetta il compenso per l’attività stragiudiziale che precede la difesa nel giudizio di omologazione del concordato preventivo qualora non provi di aver svolto una prestazione avente il carattere della continuità e dell’organicità

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 giugno 2015, n. 12047 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 16 aprile 2015, n. 7749. In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese di lite, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento per la correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e non già dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma

Suprema Corte di Cassazione sezione I ordinanza 16 aprile 2015, n. 7749 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 aprile 2015, n. 7140. natura dell’ipoteca iscrivibile sugli immobili del debitore e dei coobbligati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 aprile 2015, n. 7140 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Biagio – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere Dott. NAZZICONE...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 marzo 2015, n. 5524. L’attività propedeutica alla presentazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti non deve essere svolta da un professionista iscritto all’albo, atteso che solo chi deve predisporre la relazione necessita dell’iscrizione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 marzo 2015, n. 5524 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. DIDOONE Antonio – Consigliere Dott. MAGDA Cristiano – rel. Consigliere Dott. NAZZICONE...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 marzo 2015, n. 5094. Anche secondo la vigente disciplina della legge fallimentare, il decreto con cui la corte d'appello, in sede di reclamo, respinge l'istanza avverso il provvedimento di revoca dall'incarico di curatore non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione

  Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 marzo 2015, n. 5094 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere...