Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 19 marzo 2015, n. 5524

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

Dott. DIDOONE Antonio – Consigliere

Dott. MAGDA Cristiano – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30369-2008 proposto da:

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C. E DEI SOCI IN PROPRIO (OMISSIS) E (OMISSIS), in persona del Curatore fallimentare avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di FORLI’, depositato il 30/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/2015 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega orale, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Forli’, con decreto del 30.10.08, ha respinto l’opposizione ex articolo 98 L. fall, proposta dal rag. (OMISSIS) per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento dell’ (OMISSIS) s.n.c. del credito privilegiato di euro 70.000, vantato in corrispettivo dell’attivita’ professionale espletata in favore della societa’ poi fallita al fine della presentazione di un accordo per la ristrutturazione del debito.

Il tribunale, rilevato che lo stesso opponente aveva dedotto, nella domanda di ammissione, che la sua attivita’ era consistita nel verificare il passivo della societa’, lo stato dei lavori che questa aveva in corso e nell’organizzare riunioni con potenziali acquirenti e creditori, per poi inoltrare a questi ultimi, insieme ad altri professionisti, una richiesta di adesione all’ammissione alla procedura prevista dall’articolo 182 bis L.F., ha affermato che tale attivita’ era sostanzialmente volta, nel suo complesso, a predisporre un accordo di ristrutturazione dei debiti, che avrebbe dovuto giocoforza essere accompagnato da una relazione redatta da un professionista dotato dei requisiti richiesti dagli articoli 67, comma 3, lettera d) e articolo 28, comma 1, lettera b) L.F., ed, essendo funzionale alla predisposizione di tale relazione, era condizionata all’iscrizione in un apposito albo professionale.

Ha pertanto ritenuto che, poiche’ il (OMISSIS) non era iscritto all’albo, il contratto d’opera dedotto in giudizio fosse radicalmente nullo, ai sensi dell’articolo 2231 c.c., e che in conseguenza dovesse escludersi il diritto dell’opponente al pagamento della retribuzione.

Il provvedimento e’ stato impugnato da (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento dell’ (OMISSIS) s.n.c. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’articolo 2236 c.c. e articolo 182 bis L.F., deduce che, come riconosciuto dallo stesso tribunale, l’incarico affidatogli ha avuto ad oggetto la sola attivita’ propedeutica alla presentazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e contesta che l’attivita’ in questione debba essere svolta da un professionista iscritto all’albo, atteso che solo chi deve predisporre la relazione necessita dell’iscrizione. Il motivo e’ fondato.

Il tribunale ha dato atto, nel provvedimento impugnato, che il (OMISSIS) aveva ricevuto l’incarico di valutare le situazioni patrimoniali e finanziarie della s.n.c. (OMISSIS) e dei suoi soci e di elaborare una strategia che permettesse di evitare il fallimento e, nel contempo, di reperire risorse per il completamento di progetti immobiliari in corso ed ha rilevato come, in astratto, un simile incarico, consistente in una prestazione di consulenza aziendale, non avrebbe richiesto l’iscrizione ad un particolare albo professionale; ha tuttavia ritenuto che, nella specie, l’iscrizione all’albo fosse necessaria perche’ l’attivita’ in concreto espletata dal (OMISSIS) era diretta alla presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ed era quindi “funzionale” alla redazione della relazione accompagnatoria di cui all’articolo 182 bis L.F., (analoga a quella richiesta dall’articolo 161, comma 3 nel caso di deposito di una domanda di concordato).

La conclusione raggiunta non e’ pero’ condivisibile, atteso che non solo e’ pacifico che il (OMISSIS) non ha ne’ redatto ne’ sottoscritto la relazione, ma che, secondo quanto accertato dallo stesso giudice del merito, neppure era stato incaricato di redigerla all’esito dell’espletamento dell’attivita’ che gli era stata demandata. Nel ritenere che l’attivita’ in questione fosse “funzionale” alla predisposizione della relazione il tribunale ha percio’ compiuto un evidente salto logico: il lavoro svolto da chi abbia ricevuto l’incarico di verificare, attraverso la raccolta, l’analisi e l’elaborazione dei dati economici aziendali, se ricorrano le condizioni per proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di provvedere, eventualmente, alla sua concreta stesura, e’ infatti finalizzato (ed in tal senso “funzionale”) al perseguimento dell’obiettivo dell’imprenditore, che e’ quello di raggiungere l’accordo e di vederlo omologato, e non certo alla redazione della relazione accompagnatoria, che costituisce soltanto indispensabile corredo documentale della domanda di omologazione.

Va escluso, sotto altro profilo (ove mai il tribunale avesse in tal senso utilizzato l’aggettivo “funzionale”), che l’attivita’ propedeutica alla predisposizione dell’accordo debba essere svolta dall’attestatore: una tale opzione interpretativa – non ricavabile dal comb. disp. degli articoli 182 bis e articolo 67, comma 2, lettera d) L.F., nel testo applicabile ratione temporis al caso di specie – risulta priva di fondamento alla luce dell’attuale formulazione dell’articolo 67 cit. (novellato dalla Legge n. 134 del 2012, articolo 33), il quale, nello stabilire che il professionista designato dal debitore per attestare la veridicita’ dei dati aziendali deve essere indipendente (subito dopo specificando quali sono gli imprescindibili elementi che connotano l’indipendenza) depone in senso esattamente contrario, ovvero per la separazione dei due incarichi, fra loro non cumulabili, posto che l’uno (genericamente definibile di consulenza per l’accesso alla procedura) e’ necessariamente antecedente all’altro e comporta il coinvolgimento del consulente nell’adozione delle scelte strategiche ritenute opportune al raggiungimento dell’obiettivo perseguito dall’imprenditore e risulta pertanto incompatibile con la posizione di terzieta’ richiesta a chi deve asseverare i dati aziendali ed effettuare un giudizio prognostico di attuabilita’ dell’accordo. Ne consegue che, non essendovi alcuna norma che preveda che l’attivita’ di consulenza concretamente posta in essere dal (OMISSIS) – diretta alla predisposizione dell’accordo ed alla presentazione della domanda di omologazione – debba essere svolta da un soggetto iscritto ad un apposito albo professionale, alla fattispecie in esame non poteva applicarsi l’articolo 2231 c.c..

L’accoglimento del motivo comporta la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa al Tribunale di Forli’, in diversa composizione, che regolera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’. Resta assorbito il secondo motivo del ricorso, con il quale il (OMISSIS) ha impugnato il provvedimento sotto il profilo del vizio di motivazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Forli’, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’

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