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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 luglio 2015, n. 14084. In virtù dell’art. 41 del DM 20 luglio 2012 n. 140, che è applicazione dell’art. 9 comma II, d.l. 1/12 conv. in l. 27/12, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso di un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. Ne deriva che le tariffe abrogate possono trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Deve invece applicarsi il DM 140/2012 con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 luglio 2015, n. 14084 Svolgimento del processo F.A. , (+Altri) , con separati ricorsi poi riuniti dalla Corte di Appello di Roma, chiedevano che fosse accertata e dichiarata la violazione dell’art. 6 della CEDU sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al relativo...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 22 maggio 2015, n. 10684. Le disposizioni normative in tema di limiti di velocità consentono all’ente proprietario della strada di ridurre i limiti di velocità (o di elevarli) fissati dal Ministero nel caso in cui, date le condizioni del manto stradale e/o della tipologia di tratto interessato (urbano, extraurbano, autostradale ecc.), sia opportuno fissare limiti diversi

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 22 maggio 2015, n. 10684 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. FALASCHI Milena –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 maggio 2015, n. 8870. L’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 – secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest’ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 maggio 2015, n. 8870     Svolgimento del processo e motivi della decisione I. – Il Consigliere, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c.: “I. – L’avv. P.F., con studio professionale in Gorizia,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 maggio 2015, n. 8857. L’uso paritetico della cosa comune, che va tutelato, deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell’utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare

Suprema Corte di Cassazione sezione II ordinanza  4 maggio 2015, n. 8857   Fatto e diritto Dato atto del deposito della relazione ex art. 380 cpc del seguente tenore: 1 “- L’avv. T.A. , proprietario di varie unità immobiliari in uno stabile sito in (omissis) , impugnò la delibera condominiale del 18 gennaio 2008, nel...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 marzo 2015, n. 4535. In tema di mandato con rappresentanza, la “contemplatio domini”, che rende possibile l’imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che lo ha concluso, non esige – nel caso in cui l’atto da porre in essere non richiede una forma solenne – l’uso di formule sacramentali e può, quindi, essere desunta anche da un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a rendere edotto l’altro contraente che egli agisce non solo nell’interesse, ma anche in nome del rappresentato, nella cui sfera giuridica gli effetti dell’atto sono destinati a prodursi direttamente; l’onere della relativa prova in giudizio incombe su chi afferma avere assunto la veste di rappresentante e, ove sia mancata l’allegazione e la prova del predetto comportamento, è insufficiente, ai fini di una diretta imputazione degli effetti dell’atto al mandante, la circostanza che l’atto sia stato posto in essere nel suo interesse

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 marzo 2015, n. 4535 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 marzo 2015, n. 4903. Il solo illegittimo esercizio di una funzione da parte di una pubblica amministrazione non produce come diretta conseguenza l’ingiustizia del danno subito dal privato e, quindi, la sua risarcibilità. Il privato è però tenuto solo ad allegare l’illegittimità dell’atto, mentre spetta all’amministrazione dimostrare di essere incorsa in errore scusabile

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 marzo 2015, n. 4903 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 febbraio 2015, n. 2037. Le variazioni ordinate dal committente possono essere provate con ogni mezzo e non vi sono ostacoli alla prova testimoniale – pur se essa riguardi variazioni poste in essere dall'appaltatore senza previo concerto con l'appaltante – le volte in cui essa sia diretta a dimostrare l'accettazione dell'opera fuori contratto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 febbraio 2015, n. 2037 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 febbraio 2015, n. 2321. La mancanza della procura alle liti in capo all'avvocato non rileva ai fini del diritto al compenso, in quanto, per la differente funzione svolta dalla procura alle liti e dal mandato professionale, ciò che rileva è lo svolgimento di una determinata attività processuale da parte del professionista

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 6 febbraio 2015, n. 2321 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo –...