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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 24 novembre 2015, n. 46624. Il rinvio alle stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione, contenuto nel secondo periodo del comma 7 dell’art. 186 cod. strada, dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, deve intendersi limitato alle sole modalità e procedure, contenute nell’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, che regolano il sistema della confisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato; conseguentemente, la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell’art. 186, comma 7, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi ed il massimo di due anni, non deve essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P. SENTENZA 24 novembre 2015, n.46624  Ritenuto in fatto Il Tribunale di Treviso, con sentenza in data 17 ottobre 2014, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di B.L. , chiamato a rispondere del reato di rifiuto di sottoposizione ad esame alcolemico...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 13 novembre 2015, n. 45490. E’ illegittimo e va annullato con rinvio il provvedimento cautelare che abbia confermato la misura utilizzando gli esiti delle operazioni di intercettazione, qualora la difesa non abbia previamente ottenuto la copia delle registrazioni tempestivamente richiesta al Pubblico ministero, a causa di ritardi imputabili a quest’ultimo

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 13 novembre 2015, n. 45490 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio – Presidente Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 26 novembre 2015, n. 46954.Il titolare di una ricevitoria in regime contrattuale di concessione pubblica (Amministrazione dei Monopoli), investito dell’attività di raccolta delle giocate del lotto, è senz’altro qualificabile come persona incaricata di un pubblico servizio per gli effetti di cui all’art. 358 c.p. (se non un pubblico ufficiale, ove voglia valorizzarsene la congiunta indiretta posizione di agente contabile ai sensi dell’art. 178 R.D. 23.5.1924 n. 827), poiché svolge un servizio, quello del gioco del lotto, di natura pubblica in quanto per legge riservato (come detto) allo Stato e disciplinato, nei suoi aspetti esecutivi (raccolta delle giocate, rilascio delle relative ricevute, pagamento delle vincite entro prefissati limiti di valore), da norme primarie di valenza pubblica (L. 2.8.1982 n. 528, L. 19.4.1990 n. 85 e loro successive modificazioni). Ond’è che il raccoglitore-ricevitore delle giocate del lotto risponde del delitto, avente natura istantanea, di peculato quando si appropri le somme riscosse dai giocatori, omettendone il versamento erariale nel termine individuato dalla legge nel giovedì successivo all’estrazione del lotto cui pertengono le giocate o nel diverso termine stabilito dal contratto di concessione. Il denaro che costui incassa dai giocatori (scommettitori) è pubblico, perché entra immediatamente (ipso facto nel momento stesso in cui sono ricevute le giocate) nella appartenenza dell’amministrazione pubblica, a nulla rilevando che il ricevitore abbia facoltà (come da concessione) di disporre di parte del denaro riscosso per le percentuali di aggio a suo favore e per il pagamento immediato di talune vincite. Sicché il ricevitore non è un semplice debitore di quantità dell’erario, ma entra in possesso del denaro incassato per conto dell’amministrazione finanziaria, verso cui ha obbligo di rendiconto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 26 novembre 2015, n. 46954 Ritenuto in fatto 1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 14.10.2010 con cui B.F. è stato riconosciuto colpevole del reato di peculato e condannato, concessegli le attenuanti generiche...

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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 24 novembre 2014, n.46625. La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P. SENTENZA 24 novembre 2014, n.46625 Ritenuto in fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, con sentenza in data 4 novembre 2014, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di Z.A. , chiamato a rispondere del reato di...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 novembre 2015, n. 44775. Essendo la concessione della sospensione condizionale della pena parte integrante dell’accordo intercorso tra le parti e non essendo nella richiesta il beneficio sottoposto ad alcuna condizione, il giudice non avrebbe potuto d’ufficio applicare il beneficio richiesto imponendo una condizione scelta tra quelle indicate nell’art. 165, comma primo, doc. pen.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 9 novembre 2015, n. 44775 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio – Presidente Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere Dott. CARCANO Domenico – Consigliere Dott. CITTERIO Carlo – rel. Consigliere Dott. BASSI...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 ottobre 2015, n. 42610. Punibile per omissione di atti d’ufficio il pubblico ufficiale che non risponde ad una richiesta di provvedere anche se la stessa non è direttamente a lui rivolta. Integra gli estremi del reato di omissione di atti d’ufficio il comportamento del responsabile di un ufficio tecnico comunale che, ricevuta dal Sindaco una lettera di diffida e messa in mora direttamente rivolta all’organo politico – lettera inoltrata dal Sindaco medesimo al responsabile dell’U.T. comunale con l’esplicito “invito a darne immediato riscontro e relativa comunicazione al sottoscritto” -, non provveda nel termine di legge, atteso che detta diffida, pur essendo stata inviata a soggetto diverso da quello competente a provvedere, era giunta nella sfera di conoscenza del funzionario dell’ente locale, ponendolo in condizione di conoscere l’oggetto dell’incarico da adempiere, a lui affidato nella rispettiva qualità

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 22 ottobre 2015, n. 42610 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio – Presidente Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 novembre 2015, n. 44595. La ratio che sorregge la norma di cui all’art. 385 cod. pen. consiste nell’obbligo imposto alla persona sottoposta alla misura detentiva domiciliare di rimanere nel luogo indicato e non allontanarsene senza autorizzazione, perché ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze cautelare di cui all’art. 274 cod. proc. pen. e nel contempo nel consentire agevolmente i prescritti controlli da parte dell’autorità di polizia giudiziaria addetta. Se l’imputato viene trovato fuori dell’abitazione in attesa dell’arrivo dei Carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere, si deve necessariamente concludere per l’assenza di offensività concreta (art. 49, comma 2 cod. pen.), atteso che in nessun momento egli si è sottratto alla possibilità per gli addetti al controllo di effettuare le dovute verifiche, restando nelle immediate vicinanze del domicilio coatto. La stretta connessione tra comunicazione dell’imminente violazione dei divieto di allontanamento, permanenza nei pressi dei domicilio al precipuo scopo di far rilevare l’allontanamento stesso e manifestazione dell’intento di volersi assoggettare ad un regime cautelare addirittura più rigoroso, determina l’irrilevanza dell’infrazione, non risultando, infatti, violata la ratio giustificativa dei precetto.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 4 novembre 2015, n. 44595 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Messina ha confermato quella emessa in data 26/034/2008 dal locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato R.F. alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 5 ottobre 2015, n. 39924. Il tempo trascorso in condizione di restrizione carceraria e domiciliare non può, in buona sostanza, essere un tempo del tutto “muto” per il giudice della cautela, dovendo questi interrogarsi su come quel tempo sia trascorso e sia stato vissuto dal soggetto in vinculis, seppure la detenzione cautelare non possa avere, ovviamente, alcuna vocazione di recupero sociale

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 5 ottobre 2015, n. 39924 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio – Presidente Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere Dott. CARCANO Domenico – Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere Dott. MOGINI Stefan...