Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 17 gennaio 2018, n. 256. L’acquiescenza, poichè, a differenza della rinuncia alla tutela giurisdizionale, non è conseguente ad una dichiarazione espressa della parte, ma è invece desumibile da atti o fatti incompatibili con la volontà di agire in giudizio
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Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 17 gennaio 2018, n. 256. L’acquiescenza, poichè, a differenza della rinuncia alla tutela giurisdizionale, non è conseguente ad una dichiarazione espressa della parte, ma è invece desumibile da atti o fatti incompatibili con la volontà di agire in giudizio

L’acquiescenza, poichè, a differenza della rinuncia alla tutela giurisdizionale, non è conseguente ad una dichiarazione espressa della parte, ma è invece desumibile da atti o fatti incompatibili con la volontà di agire in giudizio, richiede una attenta e restrittiva valutazione dei predetti atti o fatti Sentenza 17 gennaio 2018, n. 256 Data udienza 13 luglio...

Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 11 ottobre 2017, n. 4706. L’approvazione di un piano di lottizzazione (species di piano attuativo) costituisce una mera previsione urbanistica
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Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 11 ottobre 2017, n. 4706. L’approvazione di un piano di lottizzazione (species di piano attuativo) costituisce una mera previsione urbanistica

L’approvazione di un piano di lottizzazione (species di piano attuativo) costituisce una mera previsione urbanistica che, ove non seguita da apposita convenzione con i soggetti interessati, ossia da un atto lato sensu pattizio fonte di reciproci diritti ed obblighi fra le parti, non è ex se idonea a cristallizzare in capo al privato una posizione...

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 20 luglio 2016, n. 3246
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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 20 luglio 2016, n. 3246

Se un terreno è stato utilizzato per definire gli standard di un piano di lottizzazione, questo terreno non può essere conteggiato per una successiva edificazione. La sentenza ha motivato che una volta che sono state realizzate le previste volumetrie, non è possibile argomentare – al fine di sostenere la tesi della successiva edificazione – che...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 7 maggio 2015, n. 2313. La convenzione di lottizzazione, anche se istituto di complessa ricostruzione a causa dei profili di stampo giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento chiaramente contrattuale, rappresenta pur sempre un incontro di volontà delle parti contraenti nell’esercizio dell’autonomia negoziale retta dal codice civile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2013, nr. 4810): la richiesta di proroga costituisce quindi una proposta di modifica delle condizioni contrattuali, che deve essere accettata da controparte secondo i comuni principi civilistici. Infatti, alla stregua della vigente normativa, la durata della convenzione di lottizzazione non risulta soggetta a regole di impronta pubblicistica, costituendo materia rimessa all’accordo tra lottizzante e Amministrazione: ciò si ricava dal fatto che sul punto il legislatore – che pure ha analiticamente regolato il contenuto delle convenzioni de quibus – si è limitato a fissare il termine massimo di durata (stabilito in dieci anni ex art. 28, comma 5, nr. 3, della legge 17 agosto 1942, nr. 1150) e a ribadire che in convenzione deve comunque essere indicata la durata della convenzione, la cui concreta definizione è però rimessa alle parti

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 7 maggio 2015, n. 2313 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello nr. 8999 del 2014, proposto dal COMUNE DI VIGONZA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 aprile 2015, n. 2108. Il Piano di lottizzazione ha durata decennale per cui decorso il relativo termine esso perde di efficacia. Il suddetto termine è stato ricavato, in assenza di espressa regolamentazione da parte dell’art. 28 della legge n.1150 del 1942 dalla norma analoga dettata dall’art.17 della legge urbanistica per i piani particolareggiati, stante la identità di ratio esistente fra i due piani attuativi. L’ultrattività delle prescrizioni del piano di lottizzazione non può concretamente configurarsi giacché essa confliggerebbe con la finalità sottesa alla fissazione di un termine di efficacia, coincidente esattamente con l’esigenza di assicurare effettività e attualità alle previsioni urbanistiche, il che risulterebbe compromesso se le lottizzazioni convenzionate avessero l’effetto di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura. Ne deriva che la scadenza del termine fa venir meno sul piano oppositivo i presupposti per lo ius aedificandi e, sul piano urbanistico, l’affidamento all’intangibilità delle destinazioni urbanistiche definite dal Piano

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 aprile 2015, n. 2108 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7317 del 2013, proposto da: St.Ba. e Ro.Ba. rappresentati e difesi dagli avv.ti Gi.Ca., Lu.Gi., con domicilio...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 febbraio 2015, n. 756. In tema di Piano di zona per l’edilizia economica e popolare, la decadenza di detti piani, se certamente comporta la caducazione delle dichiarazioni di pubblica utilità ex lege e dei vincoli espropriativi che ne derivano ai sensi dell’art. 9 della legge 18 aprile 1962, nr. 167, fa salvo però il vincolo conformativo derivante dalle destinazioni di zona che il Piano, in quanto strumento attuativo del P.R.G.

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 12 febbraio 2015, n. 756 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2174 del 2014, proposto da: Em.Gu., rappresentato e difeso dall’avv. An.Ba., con domicilio eletto presso Ar.Po. in...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 13 ottobre 2014, n. 5045. In materia paesaggistica, la sussistenza di un vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 54, del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, costituisce una circostanza preclusiva della realizzazione di ogni attività che pregiudichi la stabilità dei suoli e l'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, avendo, come finalità, quella di prevenire smottamenti e movimenti franosi dei suoli.

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 13 ottobre 2014, n. 5045 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3755 del 2012, proposto da: Ed. S.p.A., Al.Bi., rappresentati e difesi dall’avv. Fe.Fo., con domicilio eletto presso...