Illegittimo il licenziamento del dipendente che – assente per infortunio dal lavoro – aiuti il marito presso uno stand della Fiera con dimostrazione di un prodotto a un giornalista Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 13 settembre 2016, n. 17961 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO...
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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 febbraio 2015, n. 3138. La delibera di esclusione del socio lavoratore di cooperativa di produzione e lavoro non costituisce di per sé atto idoneo alla risoluzione del rapporto di lavoro; la collaborazione autonoma o il rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa, infatti, possono ben proseguire dopo l'esclusione dalla compagine sociale attesa l'autonomia dei due rapporti (principio enunciato in relazione a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge 30/2003)
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 17 febbraio 2015, n. 3138 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. DE MARINIS Nicola...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 settembre 2014, n. 19394. Anche se qualificato nero su bianco come contratto di agenzia, va invece ricondotto ai canoni del lavoro subordinato il rapporto di colui che – pur con un limitato margine di autonomia – svolga prevalentemente l'attività di informatore medico-scientifico piuttosto che quella di agente di commercio
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 settembre 2014, n. 19394 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. TRICOMI Irene...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 giugno 2014, n. 13060. L'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie, atteso che il rapporto contrattuale si intende come mai cessato e quindi la continuità dello stesso implica che la prestazione deve persistere nella medesima sede. Resta salva la facoltà del datore di lavoro di disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, ma in tal caso devono sussistere le ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall'art. 2103 c.c.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO sentenza 10 giugno 2014, n. 13060 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente – Dott. MANNA Antonio – Consigliere – Dott. TRIA Lucia – Consigliere – Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 18 settembre 2014, n. 19665. In caso di ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, emesso dal giudice ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo precedente la riforma di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92, nella specie applicabile ratione temporis, il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore, sì che essa non abbia soluzione di continuità, ed, in caso di licenziamento dichiarato inefficace o nullo, è altresì soggetto alle sanzioni civili previste dall'art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000 n. 388, per l'ipotesi dell'omissione contributiva. In caso invece di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo e di conseguente ricostituzione del rapporto con effetti ex tunc, trova applicazione l'ordinaria disciplina della mora debendi in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma non anche il regime delle sanzioni civili di cui al cit. art. 116. Per il periodo successivo all'ordine di reintegrazione, in cui il rapporto previdenziale è ricostituito de iure, sussiste l'ordinario obbligo di dichiarare all'Istituto previdenziale e di corrispondere periodicamente i contributi previdenziali, oltre che inizialmente anche il montante dei contributi arretrati, riferiti al periodo di estromissione del lavoratore dal posto di lavoro e calcolati secondo il criterio suddetto, sì che riprende vigore l'ordinaria disciplina dell'omissione e dell'evasione contributiva
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 18 settembre 2014, n. 19665 Svolgimento del processo 1. Con ricorso al tribunale di Pesaro in data 2 agosto 2006 la società COVIM Cooperativa Vitivinicola dei Colli Metaurensi soc. coop. a r.l. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. (omissis) , notificata dal concessionario per la riscossione...