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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 luglio 2014, n. 3346. L’azione risarcitoria promossa nei confronti dell’amministrazione tende ad ottenere il risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell’occupazione preordinata all’espropriazione effettuata nel 1979 e mai conclusasi con l’emanazione del decreto di esproprio, pur a fronte della completa realizzazione dell’opera pubblica. Trattasi, pertanto, di domanda di risarcimento da occupazione divenuta sine titulo, avendo definitivamente espunto la giurisprudenza gli stessi istituti dell’occupazione acquisitiva ed usurpativa (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 15 febbraio 2013, n.914) pacificamente rientrante nella giurisdizione esclusiva del g.a. di cui alla lett. g) comma 1, dell'art. 133 del Codice del processo amministrativo approvato con D.lgs. 2 luglio 2010 n.104. Infatti, è oramai principio consolidato sia nella giurisprudenza amministrativa che della Cassazione, come siano devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione – naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria – di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi costituendo ormai ius receptum l’appartenenza alla giurisdizione del g.a. delle domande di risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell’illegittima apprensione di terreni privati ad eccezione delle sole occupazioni riconducibili a “mere vie di fatto”, anche quindi in ipotesi di occupazione originariamente legittima ma divenuta illecita per effetto della perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, circostanza che concreta un illecito di carattere permanente

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 luglio 2014, n. 3346 N. 03346/2014 N. 02584/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2584 del 2014, proposto...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 luglio 2014, n. 15598. Ai sensi degli artt. 28 cod. nav. e 822 c.c. il lido del mare e la spiaggia fanno parte del demanio marittimo; in particolare, poiché per lido del mare si intende quella porzione di riva che si trova a contatto diretto con le acque del mare e che da esso viene coperta in occasione delle mareggiate ordinarie, è evidente l'impossibilità di ogni altro uso che non sia quello marittimo. Lo stesso deve dirsi per quella parte di spiaggia costituita da quei tratti di terra prossimi al mare che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie; diverso ragionamento può farsi soltanto per la parte di spiaggia costituita dall'arenile, e cioè, per quel tratto di terraferma che risulta relitto dal normale ritirarsi delle acque e che può, comunque, restare idoneo, anche solo potenzialmente, agli usi pubblici del mare. Nella specie, pertanto, discutendosi del lido del mare e della parte di spiaggia soggetta alle mareggiate straordinarie, la demanialità è indipendente dal concreto accertamento della funzione pubblica svolta.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 luglio 2014, n. 15598 Svolgimento del processo Con sentenza del 12 giugno 2006 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città in data 9 agosto 2002, rigettava la domanda con cui M.L. , convenendo in giudizio il Ministero dell’economia e...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 agosto 2012, n.14222. In tema di illegittima occupazione di un immobile, la presunzione di danno in re ipsa, che poggia sul presupposto dell’utilità normalmente conseguibile dal proprietario nell’esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale

La massima In tema di illegittima occupazione di un immobile, la presunzione di danno in re ipsa, che poggia sul presupposto dell’utilità normalmente conseguibile dal proprietario nell’esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, non può operare allorché risulti provato che il proprietario stesso si sia intenzionalmente disinteressato dell’immobile...