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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza del 24 aprile 2014, n. 9240. Valida la notifica all'addetto alla casa identificato con firma illeggibile e con l’indicazione del solo cognome

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza del 24 aprile 2014, n. 9240                                                                                                           REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 12168/2012 proposto da: EQUITALIA CENTRO SPA, – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 aprile 2014, n. 8144. La notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 cod. proc. civ., non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione né per il notificante, né per il notificato; tale inidoneità è coerente con le finalità acceleratorie insite nella norma di cui all'art. 326 cod. proc. civ. e risulta compatibile con il principio di durata ragionevole del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., giacché l'impugnabilità della sentenza nel termine massimo – che ritarda la formazione dei giudicato – non deriva dal comportamento di una sola delle parti, ma è il frutto della decisione consapevole di entrambe, potendo ciascuna di esse attivare gli strumenti a sua disposizione per abbreviare i tempi dell'impugnazione (se vincitore, attraverso la notificazione della sentenza; se soccombente, tramite l'impugnazione immediata).

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  8 aprile 2014, n. 8144 Svolgimento del processo Il Comune di S. Antonio Abate propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 14-5-2009, con la quale la Corte ha dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’appello proposto dal Comune avverso la sentenza di primo grado...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 marzo 2014, n. 5211. In tema di omessa notifica di un atto d'appello presso il procuratore costituito cancellato dall'albo dopo la pronuncia della sentenza ma prima della notifica dell'appello, qualora egli abbia proposto reclamo al Cnf.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  5 marzo 2014, n. 5211 Svolgimento del processo 1) Per il recupero dei costi di stampa del giornale Asti Padania finalizzato alla propaganda elettorale del sindaco del comune di Asti, la Sintagma Editrice di C.M. chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dell’architetto B.G. , candidato alla carica....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 marzo 2014, n. 4993. In tema di notificazioni degli atti, il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, che deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario (rinvenendosi il fondamento di tale scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione nell'art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 – e nell'art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994), è esclusivamente quello della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Non rileva, nella fattispecie, puntualizzare che la regola – anche qui in applicazione di giurisprudenza consolidata – vale soltanto nel caso in cui la notifica comunque si perfezioni anche per il destinatario (non potendo in tale ipotesi considerarsi eseguita nel suo complesso la notifica) e non si applica ai termini acceleratori posti a carico del notificante con decorrenza dalla notifica (dovendo tali termini decorrere dal completamento di tutte le operazioni, compresa la ricezione dell'atto da parte del destinatario): infatti, è pacifico che la notifica ha avuto luogo, sia pure mediante consegna al suo destinatario in tempo successivo alla scadenza del termine per proporre appello, termine però rispettato quanto alla consegna dell'atto all'ufficiale notificante

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 marzo 2014, n. 4993 Svolgimento del processo 1. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti: “1. – Il ministero della Salute ricorre per la...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 30 gennaio 2014, n. 2035. in tema di contenzioso tributario, (ma il principio riveste una portata generale applicabile anche al caso di specie) che nel caso di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, laddove consentito dalla legge, mediante spedizione dell’atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento quest’ultimo costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 cod. civ. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell’ufficiale giudiziario. Non altrettanto può dirsi per ciò che concerne le notifiche effettuate da un servizio di posta privato. Gli agenti postali di tale servizio non rivestono infatti la qualità di pubblici ufficiali onde gli atti dai medesimi redatti non godono di nessuna presunzione di veridicità fino a querela di falso con la conseguenza le attestazioni relative alla data di consegna dei plichi non sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le impugnazioni

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 30 gennaio 2014, n. 2035 Svolgimento del processo La Curatela del Fallimento PROFILSERRE s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi avverso il decreto emesso nella causa N. 866/2011 e depositato il 20.03.2012 con cui il Tribunale di Locri ha accolto l’opposizione allo stato passivo...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 gennaio 2014, n. 1188. Impugnazione delibere condominiali. Le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 21 gennaio 2014, n. 1188 Svolgimento del processo P.F. impugnava la delibera assunta in data 15 aprile 2003 dal Condominio di via (omissis) , di cui faceva parte, con la quale era stata approvata la trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato a gas in singoli impianti autonomi a gas...