Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 4 dicembre 2014, n. 51010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SAVANI Piero – Presidente Dott. PALLA Stefano – Consigliere Dott. ZAZA Carlo – rel. Consigliere Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere Dott. MICHELI...
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Corte di Casaszione, sezione V, sentenza 20 novembre 2014, n. 48391. Se un fatto ha già costituito materia di esercizio dell'azione penale nell'ambito di un procedimento penale, il medesimo ufficio del PM non può, nella medesima sede giudiziaria, procedere nuovamente per lo stesso fatto iscrivendo un nuovo procedimento, contro il medesimo soggetto. Tanto che nel procedimento eventualmente duplicato deve essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione penale sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 20 novembre 2014, n. 48391 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FERRUA Giuliana – Presidente Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria – rel. Consigliere Dott. ZAZA Carlo – Consigliere Dott. CAPUTO...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 dicembre 2014, n. 50873. Il concetto di quasi flagranza, deve essere inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico; invero, dal punto di vista tecnicogiuridico, esso ricomprende anche l'azione di ricerca, immediatamente posta in atto allorché la polizia giudiziaria sia venuta a conoscenza di un fatto reato, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità. Nel caso di specie, peraltro, l'identità dell'indagato come autore della rapina non era neppure in discussione perché il medesimo era stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso ed era stato immediatamente riconosciuto dagli agenti di Polizia Giudiziaria ai quali era ben noto per i suoi numerosi precedenti.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 dicembre 2014, n. 50873 Fatto e diritto 1. Con ordinanza del 03/03/2014, il Tribunale di Prato convalidava l’arresto di B.A.N. effettuato dai C.C. in data 02/03/2014, in quanto arrestato nella quasi flagranza del reato di cui all’art. 628/3 n° 1 cod. pen. e, contestualmente, dopo avere applicato...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 24 novembre 2014, n. 48649. La difesa è titolare di un diritto "incondizionato" ad avere accesso alle registrazioni delle conversazioni intercettate, cui corrisponde un obbligo del pubblico ministero di attivarsi al fine di consentirne l'esercizio, e che la copia cartacea dei brogliacci così come la copia dei file audio, allorché la relativa richiesta sia finalizzata ad esperire il diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate, devono essere rilasciate in tempo utile perché tale diritto possa essere in quella sede esercitato, salvo che vi sia una situazione di impossibilità oggettiva ed insuperabile di dare tempestivamente ed utilmente corso alla richiesta di copia medesima. La difesa ha un pieno diritto ad ottenere copia (cartacea o digitale) dei brogliacci o delle trascrizioni informalmente redatte dalla polizia giudiziaria durante le operazioni di registrazione delle captazioni, piuttosto che dei file audio delle registrazioni delle intercettazioni (telefoniche e/o ambientali), posti a base del provvedimento cautelare o delle registrazioni, copie che devono essere rilasciate con urgenza allorché siano necessarie al fine di svolgere la difesa nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento limitativo della libertà personale fondato sulle risultanze delle captazioni medesime. Il diritto al pronto rilascio delle copie non può dirsi propriamente incondizionato ed assoluto, laddove incontra un limite – del tutto ragionevole – nei casi in cui, per la complessità delle operazioni di duplicazione, per la tardività della richiesta difensiva ovvero per altre ragioni, l'inquirente si trovi nella impossibilità di duplicare gli atti e, quindi, di metterli a disposizione della difesa prima della celebrazione della udienza di riesame, situazione di impossibilità di cui nondimeno il pubblico ministero ha l'onere di dare congrua motivazione, al fine di rendere effettivo il controllo, su di essa, da parte dei giudici della cautela.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 24 novembre 2014, n. 48649 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 aprile 2014, il Tribunale del riesame di Firenze, a seguito di ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento coercitivo del 7 marzo 2014, con il quale il Gip di Firenze ha...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 novembre 2014, n. 48298. Le condizioni e i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale siano apprezzati e motivati dal giudice sulla base della situazione concreta, alla stregua dei ricordati principi di adeguatezza, proporzionalità e minor sacrificio, così da realizzare una piena individualizzazione della coercizione cautelare. Ed è del tutto evidente che i postulati della flessibilità e della individualizzazione che caratterizzano l'intera dinamica delle misure restrittive della libertà, non possono che assumere connotazioni "bidirezionali", nel senso di precludere tendenzialmente qualsiasi automatismo. L'ordinanza impugnata, nel caso di specie, non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Infatti, richiamando le esigenze cautelari in precedenza descritte, le ha apoditticamente definite di eccezionale rilevanza sulla base degli stessi elementi (la falsa versione dei fatti concordata da riferire agli inquirenti, la predisposizione del piano di fuga in Albania, il precedente tentativo di aborto realizzato in occasione della prima gravidanza) utilizzati per ritenerle configurabili i parametri descritti dall'art. 274, lett. a), b), e), c.p.p.. Muovendo da tale impropria sovrapposizione il Tribunale, con automatismo argomentativo, ha ritenuto unica misura adeguata la custodia cautelare in carcere senza preventivamente porre in correlazione logica fra loro le regole generali poste dal codice a presidio della coercizione cautelare e le peculiarità del caso concreto.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 novembre 2014, n. 48298 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 giugno 2014 il Tribunale di Milano, costituito ex art. 309 c.p.p., respingeva l’istanza di riesame avanzata da N.K. e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti il 9 maggio...
Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 20 novembre 2014, n. 47999. La parte civile non è legittimata a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che abbia annullato o revocato, in sede di riesame, ai sensi dell'art. 318 cod. proc. pen., l'ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile
Suprema Corte di Cassazione S.U.P. sentenza 20 novembre 2014, n. 47999 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza depositata il 18 dicembre 2013 il Tribunale di Messina, adito in sede di riesame da G.F. contro il provvedimento con cui il locale Tribunale, in composizione collegiale, aveva disposto, il 19 novembre 2013, il sequestro preventivo del 50%...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 novembre 2014, n. 48430. L'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità non può basarsi su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, ma deve essere sostenuta da dati di fatto concreti, che siano tali da giustificare l'erroneo convincimento di trovarsi in tale situazione. Orbene, nel caso in oggetto, non vi sono spazi per sostenere che l'imputato abbia ragionevolmente ritenuto di versare in una situazione siffatta, laddove – come bene evidenziato dal giudice di primo grado – prima di allontanarsi dal domicilio per recarsi al Pronto Soccorso dell'ospedale, l'imputato contattava i Carabinieri al numero 112 e la centralinista lo avvisava che, allontanandosi dall'alloggio, egli avrebbe commesso il reato di evasione; ciò nonostante il ricorrente poneva in essere la condotta integrante il reato ex art. 385 cod. pen.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 21 novembre 2014, n. 48430 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3 dicembre 2012, la Corte d’appello di Ancona ha riformato solo in punto di pena la sentenza del 22 agosto 2012, con la quale il Tribunale di Pesaro ha condannato B.D. in relazione al reato di...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 novembre 2014, n. 46030. L'integrale soddisfazione del credito garantito dal «sequestro conservativo», estinguendo la pretesa, comporta la revoca del vincolo. Tuttavia, esaurito il giudizio penale, nel caso in cui la misura cautelare sia stata disposta a garanzia dell'azione civile, la competenza a revocare il vincolo non compete al giudice penale ma spetta a quello civile. Se però l'azione civile è estinta, e la misura è ancora efficacie, allora vi provvedere il giudice penale con «le forme dell'incidente di esecuzione»
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 6 novembre 2014, n. 46030 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto – Presidente Dott. DI TOMASSI M. – rel. Consigliere Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 19 novembre 2014, n. 47897. In tema di evasione dagli arresti domiciliari in una fattispecie in tutto sovrapponibile a quella di specie, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante; e ciò al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non alcatorietà (fattispecie in cui l'imputato, all'atto del controllo, si trovava in uno spazio condominiale esterno alla sua abitazione e proveniva da un altro appartamento). E' stato chiarito che il concetto di abitazione comprende sia il luogo in cui il soggetto conduce la propria vita domestica che le sue pertinenze esclusive. Se ne inferisce che, nel concetto di domicilio, si devono comprendere i terrazzi ed i giardini di pertinenza esclusiva dell'abitazione, ma non gli ambienti condominiali, quali i pianerottoli, le scale ed i cortili interni, in quanto di libero accesso ed in uso da parte di altri, come i condomini e coloro i quali siano legittimati da essi ad accedervi. L'allontanamento dal luogo di restrizione (in regime di arresti domiciliari così come di detenzione domiciliare) può dunque essere legittimamente sanzionato solo ed in quanto il soggetto si allontani dall'abitazione propriamente detta, ovvero dai luoghi che, in quanto in uso esclusivo delle persone che dispongano dell'alloggio, debbano considerarsi a tutti gli effetti parti di essa, in quanto – giusta il delineato carattere di esclusività -precluse all'accesso dei terzi estranei (salvo, ovviamente, il consenso dell'avente diritto)
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 19 novembre 2014, n. 47897 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 maggio 2013, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza dell’11 novembre 2010, con la quale il Tribunale di Gela condannava P.C.O. alla pena di mesi sei di reclusione, in relazione al reato di...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 novembre 2014, n. 45234. In materia di appello cautelare personale o reale (artt. 310 e 322 bis c.p.p.), il tribunale della libertà, a cui sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità dell'ordinanza de libertate affetta dal vizio di omessa pronuncia sul petitum, non può sostituirsi al primo giudice violando il principio devolutivo e redigendo la motivazione del tutto omessa, nè può limitarsi a dichiarare la nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3, ma deve, dichiarata la nullità, trasmettere gli atti al primo giudice per non privare la parte di un grado del giudizio cautelare e per consentire alla parte stessa di redigere motivi specifici di impugnazione qualora essa debba dolersi delle ragioni di un eventuale rigetto della domanda
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 novembre 2014, n. 45234 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere Dott....