Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 maggio 2017, n. 10635
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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 maggio 2017, n. 10635

E’ da presumere, in mancanza di espressa volonta’ contraria della parte, che il mandato alle liti conferito a piu’ difensori sia disgiunto, e pertanto non e’ nulla la comunicazione – o la notificazione – ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo essa sufficiente per il raggiungimento dello scopo. La nomina di una...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 febbraio 2016, n. 4947. Il difensore della costituita parte civile non può proporre impugnazione nell’interesse di detta parte se non munito di apposita procura speciale, la quale pur non richiedendo formule sacramentali e potendo essere contenuta nella procura conferita per la costituzione in giudizio, deve essere tuttavia formulata in modo espresso. Ne consegue che non può attribuirsi il valore di procura speciale ai fini della proposizione della impugnazione al mandato difensivo conferito dalla parte civile al proprio avvocato con ‘ogni facoltà prevista dalla legge, compresa quella di assisterla, difenderla in udienza, presentare domande, richieste di risarcimenti e conclusioni, sostituire a sè altri con uguali o più limitati poteri, fare quanto altro necessario per la migliore e più corretta esecuzione della presente procura, in special modo quella di presentare e depositare la dichiarazione di costituzione presso la cancelleria del giudice competente. Il principio di immanenza della costituzione di. parte civile, che, in forza di quanto previsto dall’art. 76 comma 2 cod. proc. pen., attribuisce al difensore della parte civile il diritto di resistere all’impugnazione dell’imputato, non comprende anche il potere di impugnare la sentenza, per il quale è necessario un mandato specifico; difatti non vi è alcuna possibilità di assimilare la procura alle liti prevista dall’art. 100 cod. proc. pen. con la procura finalizzata alla costituzione di parte civile cui fanno riferimento gli artt. 76 e 122 cod. proc. pen.; specificamente, mentre la prima conferisce al professionista un valido mandato’ defensionale finalizzato a fare valere in giudizio le pretese della parte, la seconda, invece, attribuisce al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale. In conclusione, quindi, deve escludersi la possibilità di riconoscere valore di procura speciale ai fini della proposizione dell’impugnazione al mondato difensivo conferito dalla, parte civile al proprio difensore, in quanto nello stesso è carente qualsiasi indicazione in ordine al conferimento dello specifico potere di proporre impugnazione.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 febbraio 2016, n. 4947 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 21/10/2014, la Corte d’Appello di Salerno, pronunciando in sede di rinvio in seguito ad annullamento da parte della Corte di Cassazione della senza pronunciata dalla Corte d’Appello di Potenza dei 5/10/2012, in riforma della sentenza...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 novembre 2015, n. 23392. La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  16 novembre 2015, n. 23392 Svolgimento del processo Il Credito Fondiario ed Industriale – FONSPA, già s.p.a. Credito Fonadiario, agiva nei confronti del notaio C.R., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, per avere il notaio stipulato contratto di mutuo, garantito da ipoteca iscritta sull’appartamento in (omissis) ,...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 maggio 2015, n. 10196. La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore i dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716, secondo comma, cod. civ. Il principio secondo il quale la volontà di revocare il precedente mandato deve essere espressa costituisce un corollario interpretativo dell’art. 1716 cod. civ., relativo alla natura tipicamente disgiuntiva del mandato ed alla conseguente necessità di provarne in concreto il carattere congiunto. La presunzione in questione non può essere superata dalla mera designazione di un nuovo procuratore, non potendo tale atto, alla luce dei principi sopr richiamati, essere ritenuto una manifestazione tacita della volontà di revoca.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 maggio 2015, n. 10196 Svolgimento del processo In un giudizio avente ad oggetto una denuncia di danno temuto per infiltrazioni in un appartamento, veniva citato in giudizio dalla condomina I.P. il condominio ed il proprietario del terrazzo dal quale si riteneva originasse il danno, R.C.. Veniva inoltre...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 22 gennaio 2015, n. 1205. Il mandato apposto in calce (come nel caso di specie) o a margine del ricorso per cassazione e' per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validita' alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, poiche' in tal caso la specialita' del mandato e' deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso al quale essa si riferisce. E’ riconosciuto valore probatorio alla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma siffatto valore viene negato nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non puo' derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'articolo 2697 cod. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 22 gennaio 2015, n. 1205 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 gennaio 2015, n. 39. In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 gennaio 2015, n. 39 Svolgimento del proceso 1– Il Comune di Mortegliano ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 14442/2013 della Cassazione con la quale è stato dichiarato inammissibile un precedente ricorso in sede di legittimità, contro la sentenza n. 244/2006 della Corte di Appello...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 4 luglio 2014, n. 15295. L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 4 luglio 2014, n. 15295   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ADAMO Mario – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. CECCHERINI...