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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 novembre 2014, n. 24662. L'oggetto del patto di non concorrenza è delimitato dall'attività del datore di lavoro nei confronti del quale è assunto il vincolo, sicché deve escludersi che possano rientrarvi, in quanto inidonee ad integrare concorrenza, attività estranee allo specifico settore produttivo o commerciale nel quale opera l'azienda.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 19 novembre 2014, n. 24662 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere Dott. LORITO Matilde...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 14 novembre 2014, n. 24268. In materia di rapporto tra processo civile e processo penale, il primo puo' essere sospeso, in base a quanto dispongono l'articolo 295 c.p.c., articolo 654 c.p.p. e articolo 211 disp. att. c.p.p., solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile, atteso che, fuori da tali casi, la sospensione di quest'ultimo si tradurrebbe in una violazione del principio di ragionevole durata del processo. La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialita' penale, ex articolo 295 cod. proc. civ., e' subordinata alla circostanza che il risultato delle indagini compiute dal pubblico ministero abbia dato luogo all'esercizio dell'azione penale e, quindi, che i due processi, civile e penale, si trovino contemporaneamente pendenti, sicche' la detta sospensione non puo' essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari, le quali non sono ancora processo penale, occorrendo, affinche' il nesso di pregiudizialita' sostanziale provochi interferenze sul corso del processo civile, che l'azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall'articolo 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 14 novembre 2014, n. 24268 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 novembre 2014, n. 23381. La reiterazione del patto di prova è legittima se giustificata dalla effettiva necessità del datore di lavoro di verificare le qualità professionali, il comportamento e la personalità del lavoratore

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 novembre 2014, n. 23381 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 ottobre 2014, n. 22289. Anche nel contratto di lavoro a progetto, il nomen iuris del negozio intervenuto tra lavoratore e datore di lavoro, pur rappresentando uno degli elementi di valutazione ai fini dell'accertamento della natura subordinata o autonoma del rapporto, non assume alcun valore decisivo ed assorbente

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 21 ottobre 2014, n. 22289   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. PATTI...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 settembre 2014, n. 20231. Sia allorquando le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, abbiano simulatamene dichiarato di volere un diverso rapporto lavorativo al fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, sia nel caso in cui l'espressione verbale abbia tradito la vera intenzione delle parti, sia infine nell'ipotesi in cui, dopo avere voluto realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse, attraverso fatti concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, il giudice di merito, cui compete di dare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve attribuire valore prevalente al comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto stesso. Tale conclusione deriva dal principio che è stato chiamato dell`indisponibilità del tipo contrattuale", più volte affermato dalla Corte costituzionale, ad avviso della quale "..non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento… " e "…a maggior ragione non sarebbe consentito al legislatore di autorizzare le parti ad escludere, direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l'applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri dei rapporto subordinato". Nel caso di specie, il fatto che il rapporto di lavoro subordinato fosse stato regolarizzato per cinque ore al giorno non escludeva pertanto di per sé la possibilità di ritenere che esso si fosse svolto con orario pieno

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO sentenza 25 settembre 2014, n. 20231   Svolgimento del processo Con la sentenza non definitiva n. 829 del 2010 la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, accertava che F.F. aveva svolto attività di lavoro subordinato per 40 ore settimanali in favore di...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 ottobre 2014, n. 22287. L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non può qualificarsi quale rapporto di lavoro subordinato, essendo siffatta natura esplicitamente esclusa dall'art. 8 d. lgs. n. 468 del 1997, poi riprodotto, negli stessi termini, dall'art. 4 d. lgs. n. 81 del 2000, i quali prevedono che l'utilizzazione dei lavoratori in questione "non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro". Trattasi viceversa di un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (il lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, l'ente previdenziale erogatore dell'emolumento), avente, oltre alla matrice essenzialmente assistenziale sopra evidenziata, una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale in questione per una futura ricollocazione dello stesso. In coerenza con la natura del rapporto in esame, deve pertanto escludersi che, ove le prestazioni siano rese dal lavoratore in difformità da quelle previste dal programma originario e comunque in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, possa trovare applicazione, a parte il diritto alla retribuzione in relazione al lavoro effettivamente svolto, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., già riconosciuto al lavoratore, la invocata tutela della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di derogare alla necessità del concorso pubblico richiamato dall'art. 97 Cost., per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola d'obbligo.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 21 ottobre 2014, n. 22287 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia di rigetto di primo grado, ha parzialmente accolto le domande proposte da R.M. , lavoratore socialmente utile, nei confronti del Comune di Olevano Romano, condannando...