Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione II SENTENZA 7 maggio 2014, n. 9895 RITENUTO IN FATTO La Longhi Livio & C s.n.c. esponeva che: era proprietaria di un fabbricato facente parte di un complesso industriale denominato Le Foglie Due, nel quale era ubicato anche il capannone, di proprietà di Locat s.p.a., occupato da Cesana Germano s.n.c....
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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 20 febbraio 2014, n. 4093. L'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sè prova dell'esistenza di danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all'accertamento dell'effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica. In tema di immissioni eccedenti il limite della normale tollerabilità, non può essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella modifica delle abitudini di vita del danneggiato, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute o di altri profili di responsabilità del proprietario del fondo da cui si originano le immissioni
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE Ordinanza 20 febbraio 2014, n. 4093 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GOLDONI Umberto – Presidente – Dott. PETITTI Stefano – Consigliere – Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 aprile 2014, n. 8094. Quando sia accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni, si versa in una situazione di illiceità che, evidentemente, esclude il ricorso al giudizio di bilanciamento e quindi all'indennizzo, e introduce il diverso tema della inibitoria delle immissioni e dell'eventuale risarcimento del danno
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 aprile 2014, n. 8094 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Bari, notificata il 25 gennaio 2008, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucera di parziale accoglimento della domanda proposta da S.M. nei confronti de La Cantina del Pozzo s.n.c.,...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 marzo 2014, n. 12939. Per poter configurare la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. è necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano la attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Tanto viene dedotto dalla considerazione della natura del bene giuridico protetto, consistente nella quiete pubblica e non nella tranquillità dei singoli soggetti che denuncino la rumorosità altrui. Pertanto, quando l'attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale, come ricorre nel caso in esame, per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell'ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti l'appartamento inferiore o superiore rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità o ad un gran numero di occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi, insomma ad una quantità considerevole di soggetti. Soltanto in tali casi, come risulta essersi verificato in quello affrontato dalla sentenza impugnata, potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 marzo 2014, n. 12939 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 13 dicembre 2012 la Corte di Appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Treviso dei 20 giugno 2011, che aveva dichiarato l’imputata R.F. colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv.,...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 marzo 2014, n. 12274. Condannato per avere, nella qualità di titolare e legale rappresentante della ditta di costruzioni, realizzando manufatti di carpenteria metallica pesante, mediante l'abuso di strumenti di lavoro, cagionato e non impedito la diffusione anche di notte di emissioni rumorose gravemente moleste per le persone residenti nella zona circostante lo stabilimento ed, in specie, non impedendo e consentendo la prosecuzione dell'attività lavorativa senza adozione di modalità che limitassero la produzione di rumori
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 14 marzo 2014, n. 12274 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24.9.2012 la Corte di appello di Trieste confermava la decisione con la quale il Tribunale di Pordenone, a seguito dell’opposizione a decreto penale, condannava A.O. e M.C. alla pena di mesi due di arresto, convertita nella...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 febbraio 2014, n. 3714. In materia di immissioni acustiche , mentre è senz’altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c., tenendo presente, fra l’altro, la vicinanza dei luoghi ed i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 17 febbraio 2014, n. 3714 Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato P.C. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Sarzana R.U. esponendo di essere proprietario di una casa posta davanti all’arenile demaniale in località Fiumaretta di Ameglia ed in particolare di fronte allo...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 febbraio 2013, n. 6685. La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare. Dalla motivazione della sentenza non risulta che, oltre ai denuncianti, altre persone almeno potenzialmente potessero essere disturbate dai latrati del cane degli imputati
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 febbraio 2013, n. 6685 Motivi della decisione Con sentenza in data 29 maggio 2012 il Tribunale di Foggia – per quanto qui rileva – ha condannato alla pena dell’ammenda di euro centocinquanta ciascuno E.D.F. ed E.G. per le contravvenzioni di disturbo delle occupazioni o del riposo delle...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 2 dicembre 2013, n. 47830. Per poter configurare la contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. è necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano la attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Quando l’attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell’ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità degli occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi, insomma ad un numero considerevole di soggetti
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 dicembre 2013, n. 47830 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 24 ottobre 2012 il Tribunale di Catania condannava R.A..C. alla pena di Euro 200,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 659 cod. pen., contestatogli per avere, con le emissioni sonoro...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 novembre 2013, n. 45616. Per poter configurare la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. è necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano attitudine a propagarsi in modo tale da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone; tale modus opinandi si impone considerando la natura del bene giuridico protetto, che è da individuare nella quiete pubblica e non nella tranquillità di singoli soggetti che abbiano a denunciare la rumorosità. Ne consegue che se l’attività di disturbo ha luogo in un edificio condominiale, come ricorre nel caso in esame, per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, ma occorre una situazione fattuale di rumori atti a recare disturbo ad una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio, poiché solo in questo caso può ritenersi integrata la compromissione della quiete pubblica
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 novembre 2013, n. 45616 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18.1.2013 del Tribunale di Catania, V.S. e P.R. venivano dichiarati colpevoli del reato di cui all’art. 659 cod.pen. e venivano condannati alla pena di euro 300 di ammenda ciascuno, per avere, quali gestori del ristorante “Charleston”,...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 7 novembre 2013, n. 44916. Rispondono del reato di cui all’art. 659 comma 1 c.p. un uomo e una donna che non impediscono il molesto abbaiare, anche in ore notturne, di due cani di loro proprietà, custoditi nel cortile di un edificio condominiale. Parimenti imputati per gli schiamazzi e rumori provocati dal suono dle pianoforte
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 7 novembre 2013, n. 44916 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 7 febbraio 2012 il Tribunale di Salerno condannava alla pena di euro 100,00 di ammenda ciascuno i coniugi A.L. e M.C., imputati del reato di cui agli artt. 110 e 659 c.p....