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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 aprile 2014, n. 8094. Quando sia accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni, si versa in una situazione di illiceità che, evidentemente, esclude il ricorso al giudizio di bilanciamento e quindi all'indennizzo, e introduce il diverso tema della inibitoria delle immissioni e dell'eventuale risarcimento del danno

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 aprile 2014, n. 8094 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Bari, notificata il 25 gennaio 2008, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucera di parziale accoglimento della domanda proposta da S.M. nei confronti de La Cantina del Pozzo s.n.c.,...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 marzo 2014, n. 12939. Per poter configurare la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. è necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano la attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Tanto viene dedotto dalla considerazione della natura del bene giuridico protetto, consistente nella quiete pubblica e non nella tranquillità dei singoli soggetti che denuncino la rumorosità altrui. Pertanto, quando l'attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale, come ricorre nel caso in esame, per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell'ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti l'appartamento inferiore o superiore rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità o ad un gran numero di occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi, insomma ad una quantità considerevole di soggetti. Soltanto in tali casi, come risulta essersi verificato in quello affrontato dalla sentenza impugnata, potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 marzo 2014, n. 12939 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 13 dicembre 2012 la Corte di Appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Treviso dei 20 giugno 2011, che aveva dichiarato l’imputata R.F. colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv.,...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 2 dicembre 2013, n. 47830. Per poter configurare la contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. è necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano la attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Quando l’attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell’ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità degli occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi, insomma ad un numero considerevole di soggetti

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 dicembre 2013, n. 47830 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 24 ottobre 2012 il Tribunale di Catania condannava R.A..C. alla pena di Euro 200,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 659 cod. pen., contestatogli per avere, con le emissioni sonoro...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 novembre 2013, n. 45616. Per poter configurare la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. è necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano attitudine a propagarsi in modo tale da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone; tale modus opinandi si impone considerando la natura del bene giuridico protetto, che è da individuare nella quiete pubblica e non nella tranquillità di singoli soggetti che abbiano a denunciare la rumorosità. Ne consegue che se l’attività di disturbo ha luogo in un edificio condominiale, come ricorre nel caso in esame, per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, ma occorre una situazione fattuale di rumori atti a recare disturbo ad una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio, poiché solo in questo caso può ritenersi integrata la compromissione della quiete pubblica

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 novembre 2013, n. 45616 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18.1.2013 del Tribunale di Catania, V.S. e P.R. venivano dichiarati colpevoli del reato di cui all’art. 659 cod.pen. e venivano condannati alla pena di euro 300 di ammenda ciascuno, per avere, quali gestori del ristorante “Charleston”,...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 7 novembre 2013, n. 44916. Rispondono del reato di cui all’art. 659 comma 1 c.p. un uomo e una donna che non impediscono il molesto abbaiare, anche in ore notturne, di due cani di loro proprietà, custoditi nel cortile di un edificio condominiale. Parimenti imputati per gli schiamazzi e rumori provocati dal suono dle pianoforte

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  7 novembre 2013, n. 44916 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 7 febbraio 2012 il Tribunale di Salerno condannava alla pena di euro 100,00 di ammenda ciascuno i coniugi A.L. e M.C., imputati del reato di cui agli artt. 110 e 659 c.p....