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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 6 febbraio 2015, n. 5639. Al giudice di legittimita' deve ritenersi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita' esplicativa, dovendo soltanto controllare se la motivazione della sentenza di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Quindi, non possono avere rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e la verifica della correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite: la Corte, infatti, "non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita' di apprezzamento"

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 6 febbraio 2015, n. 5639 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PALLA Stefano – Presidente Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere Dott. DE...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 13 febbraio 2015, n. 6408. Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o dissipazione è configurabile solo quando il pregiudizio per i creditori esista al momento della dichiarazione di fallimento e non all'atto del compimento dell'attività antidoverosa

  Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 13 febbraio 2015, n. 6408 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FERRUA Giuliana – Presidente Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere Dott. CAPUTO...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 febbraio 2015, n. 2666. Nei giudizi di impugnazione dello stato passivo, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza entro il termine assegnato dal giudice (che la legge non qualifica come perentorio) non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione. A differenza che nel giudizio a cognizione ordinaria, nel procedimento regolato dall’art. 99 L.F., la tempestività dell’impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso, con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice, mentre la notifica dell’atto ha la mera funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio. La mancata osservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza non determina alcun effetto preclusivo ma comporta la necessità di assegnare un nuovo termine al medesimo scopo sempre che il curatore non sia costituendo in tal modo sanando – con effetto ex tunc – il vizio della notificazione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 febbraio 2015, n. 2666 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 febbraio 2015, n. 2673. Nel caso in cui, revocata la dichiarazione di fallimento, non sia stato emesso il decreto di chiusura ex articolo 119 della legge fallimentare, la presentazione della successiva istanza di fallimento, basata sulla prospettazione di fatti intervenuti rivelatori di insolvenza del debitore, non è di per sé preclusa, spettando al tribunale, in sede di decisione, verificare se sia stato medio tempore emesso il decreto di chiusura del primo fallimento, al fine di ritenere esaminabile nel merito la ricorrenza degli elementi costitutivi della pronuncia di fallimento». Con questo principio di diritto la Cassazione ritiene legittima una seconda istanza di fallimento quando, a seguito della revoca, siano emersi elementi gravi per i quali la procedura di fallimento sia inevitabile, non esistendo alcuna norma che impedisca la proposizione di una seconda istanza di fallimento basata su fatti non esaminati e non conosciuti, né verificabili alla data della sentenza di revoca del fallimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 febbraio 2015, n. 2673 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I , sentenza 6 febbraio 2015, n. 2253. Il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che, per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni. Conseguentemente, il requisito della scientia damni consiste nella consapevolezza di tali elementi da parte del terzo convenuto in revocatoria

Suprema Corte di Cassazione Sezione I Sentenza 6 febbraio 2015, n. 2253   SENTENZA   sul ricorso proposto da: (OMISSIS) SOC. coop. (c.f. (OMISSIS)), in persona del presidente del consiglio di amministrazione sig. (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elett.te dom.ta presso lo studio...