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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 gennaio 2015, n. 295. A seguito della Legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha modificato l'articolo 275, comma 1, lettera c), la pericolosita' sociale, che giustifica l'adozione di una misura cautelare, va desunta sia dalle specifiche modalita' e circostanze del fatto sia dalla personalita' dell'indagato, oggettivamente valutata, alla stregua dei precedenti penali e della condotta rilevata. La duplicita' delle fonti indicate dalla legge per la definizione della pericolosita' dell'indagato mostra che con l'espressione "modalita' e circostanze del fatto" il legislatore ha inteso riferirsi al fatto-reato e che con l'espressione "comportamenti e atti concreti" ha inteso riferirsi a condotta diversa dal fatto reato, cioe' alla condotta anteatta e a quella successiva. La pericolosita' rilevante nella soggetta materia va desunta, dunque, sia dal fatto reato, sia dal comportamento e dai precedenti penali che definiscono la persona. Correttamente, nel caso di specie, il Tribunale ha escluso ogni automatismo nella valutazione della custodia sofferta. Infatti, e' illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalita' della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 gennaio 2015, n. 295 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Ciro – Presidente Dott. DAVIGO P. – rel. Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere Dott. RECCHIONE...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 gennaio 2015, n. 1388. L'ipotesi della desistenza volontaria presuppone una determinazione da parte del soggetto agente di non proseguire nell'azione criminosa indipendentemente dall'intervento di cause esterne che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana (esclusa, nella specie, la sussistenza della desistenza nella condotta dell'imputato che, entrato in un negozio brandendo all'indirizzo del commerciante un coltello dal manico nero, intimandogli di consegnargli tutti i soldi che aveva, era uscito precipitosamente perché la vittima sottrattasi alla sua signoria temporanea era riuscita a guadagnare la fuga, uscire dal negozio e chiamare in soccorso il commerciante esercente l'attività accanto alla sua). Nel caso di specie, la condotte delittuosa è stata interrotta dalla decisione della vittima di venire alle mani con il processo aggressore. Si ha recesso attivo quando, ad attività criminosa compiuta, e mentre è in svolgimento l'ormai autonomo processo naturale (che è in rapporto necessario di causa ed effetto tra una determinata condotta ed un determinato effetto cui la prima mette capo), l'agente si riattiva, interrompendo tale processo, così da impedire il verificarsi dell'evento (nella specie l'imputato, immediatamente dopo aver colpito la vittima cagionandone gravissime lesioni, si era adoperato per soccorrerla, per un verso frenando l'emorragia dalle ferite con un asciugamano bagnato d'acqua avvolto attorno al capo e, per altro verso, altrettanto immediatamente adoperandosi per consentire il pronto intervento dei sanitari e di una ambulanza. Tale condotta aveva consentito il ricovero della vittima in ospedale e l'intervento chirurgico in tempi estremamente ravvicinati rispetto all'insorgenza delle patologie cagionate, dovendo, pertanto, essere preso in considerazione dai giudici del merito per stabilire la sussistenza gli estremi della diminuente di cui all'art. 56, comma 4, c.p.) Ne discende l'inconfigurabilità dell'azione in termini di recesso attivo non essendo la stessa giunta al compimento attesa la violenta reazione della vittima.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 gennaio 2015, n. 1388 Ritenuto in fatto Con la sentenza in epigrafe la corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del tribunale di Caltagirone in data 14/4/2001, appellata dall’odierno ricorrente, di condanna dello stesso per il delitto di estorsione tentata per essere il B. entrato...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 12 dicembre 2014, n. 51853. Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza del 12 dicembre 2014, n. 51853 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASUCCI Giuliano – Presidente – Dott. GALLO Domeni – rel. Consigliere – Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere – Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere – Dott. DI MARZIO...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 dicembre 2014, n. 52121. Il criterio differenziale fra il delitto di truffa aggravato dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario e quello di estorsione, risiede solo ed esclusivamente nell'elemento oggettivo: si ha truffa aggravata quando il danno immaginario viene indotto nella persona offesa tramite raggiri o artifizi; si ha estorsione, invece, quando il danno è certo e sicuro ad opera del reo o di altri ove la vittima non ceda alla richiesta minatoria. La vantazione circa la sussistenza del danno immaginario (e, quindi, del reato di truffa aggravata) o del danno reale (e, quindi, del reato di estorsione) va effettuata ex post e non ex ante essendo irrilevante ogni valutazione in ordine alla provenienza del danno prospettato ovvero allo stato soggettivo della persona offesa. Pertanto, risponde del reato di truffa aggravata e non di estorsione, chi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, spacciandosi alla parte offesa come un agente di polizia in borghese ed esibendo un falso distintivo, dopo averla inseguita e fermata con la minaccia di elevare verbale di contravvenzione per un importo di 1.300,00 Euro, lo induce a consegnargli la minor somma di Euro 500,00

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 dicembre 2014, n. 52121 Fatto 1. Con sentenza del 05/12/2014, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza pronunciata in data 06/02/2013 dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale della medesima città nella parte in cui aveva ritenuto D.C.D. (in concorso con G.C. non ricorrente) colpevole dei...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 ottobre 2014, n. 43341. L’esclusione dell'esimente per i delitti contro il patrimonio in danno di congiunti si riferisce, nel fare menzione dei delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione, alle sole forme consumate e non anche a quelle tentate

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 16 ottobre 2014, n. 43341   Ritenuto in fatto   Con sentenza del Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in data 01.10.2012, S.F. veniva dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. (capo A), 61 n. 2, 582, 585, commi 1 e 2 cod....

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Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 19 settembre 2014, n. 38559. E' punibile a titolo di tentata estorsione la rivendicazione proposta dall'ex-marito via SMS per ottenere la disponibilità dell'abitazione coniugale al fine di distruggere moralmente e psicologicamente la vittima

Suprema Corte di Cassazione sezione feriale sentenza 19 settembre 2014, n. 38559 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHI Luisa – Presidente Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto – Consigliere Dott. LIGNOLA...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 giugno 2014, n. 27105. L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e l'estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identico, ma per l'elemento intenzionale: nell'estorsione, l'agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto; nell'esercizio arbitrario, invece, l'agente è animato dal fine di esercitare un suo preteso diritto nella ragionevole opinione, anche errata, della sua sussistenza, pur se contestata o contestabile; di conseguenza, l'intensità e/o la gravità della violenza o della minaccia non è un elemento del fatto idoneo ad influire sulla qualificazione giuridica del reato (esercizio arbitrario delle proprie ragioni – estorsione), atteso che, ove la minaccia o la violenza siano commesse con le armi, il reato diventa aggravato ex artt. 393/3 o 629-628/3 n. 1 cod. pen. e, se la violenza o la minaccia ledano altri beni giuridici, fanno scattare a carico dell'agente ulteriori reati in concorso (lesioni, omicidio, sequestro di persona ecc.). Pertanto, ove la violenza e/o la minaccia, anche se particolarmente intense o gravi, siano effettuate al solo fine di esercitare un preteso diritto, pur potendo l'agente ricorrere al giudice, non è mai configurabile il diverso delitto di estorsione che ha presupposti giuridici completamente diversi; tuttavia, ove la violenza e/o la minaccia, indipendentemente dalla intensità con la quale siano adoperate dall'agente, siano esercitate al fine di far valere un preteso diritto per il quale, però, non si può ricorrere al giudice, il suddetto comportamento va qualificato come estorsione ma non perché l'agente eserciti una violenza o minaccia particolarmente grave ma perché il suo preteso diritto non è tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, sicché, venendo a mancare uno dei requisiti materiali del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il fatto diventa qualificabile come estorsione

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 giugno 2014, n. 27105 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 15/5/2013, la Corte di appello di Catania, confermava la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Paterno, in data 12/10/2012, che aveva condannato S.S. alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 2.000,00...