SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 16 ottobre 2014, n. 43341 Ritenuto in fatto Con sentenza del Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in data 01.10.2012, S.F. veniva dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. (capo A), 61 n. 2, 582, 585, commi 1 e 2 cod....
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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 ottobre 2014, n. 43078. Le condizioni per il riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. che, per l'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dello IACP, ricorre solo in presenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi. Questa conclusione rimane ferma anche nell'ipotesi di occupazione di un alloggio da parte di donna in gravidanza con rischio di aborto
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 ottobre 2014, n. 43078 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 10.07.2008, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, all’esito del disposto giudizio abbreviato, dichiarava C.E. responsabile del reato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen. e la condannava alla pena...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 13 ottobre 2014, n. 42825. Per l'esimente della provocazione, il concetto di immediatezza, espresso dall'art. 599, secondo comma cod. pen., con la locuzione avverbiale "subito dopo", pur nella elasticità con cui deve essere interpretato in relazione a ciascuna fattispecie, non può comunque trascurare il nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d'ira.
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 13 ottobre 2014, n. 42825 Ritenuto in fatto 1. II Tribunale di Messina, con sentenza del 31/5/2012, in parziale riforma di quella emessa dal locale Giudice di pace, appellata dalla sola parte civile, ha condannato S.G. al risarcimento dei danni patiti da B.F., parte offesa del reato di...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 8 ottobre 2014, n. 21266. In tema di violazione del codice della strada relativo a violazione dell'art. 173 C.d.S., commi 2 e 3, per aver usato, alla guida di un'autovettura, un telefono cellulare non dotato di auricolare; invocata l'applicazione della esimente dello stato di necessità o dell'adempimento del dovere. Per la Cassazione l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità" ovvero da "adempimento del dovere" secondo la previsione della L. n. 689 del 1981, art. 4 postula, in applicazione degli artt. 54, 51 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'avere agito in esecuzione di un ordine non macroscopicamente illegittimo, nonché l'erronea persuasione di trovarsi in tali situazioni, persuasione provocata da circostanze oggettive. Il giudice di merito, infatti, nel ritenere insussistente la dedotta esimente riconducibile allo stato di necessità prospettato dalla ricorrente (motivato dall'urgenza di dovere rispondere al cellulare perché si trattava del suo superiore, che chiedeva informazioni circa lo stato di una paziente in pericolo di vita) ha adottato una motivazione assolutamente logica, asserendo che la opponente non poteva conoscere il contenuto delle richieste che le sarebbero pervenute dal suo superiore e che ove fosse stata a conoscenza della possibilità di ricevere telefonate relative a pazienti gravi, avrebbe dovuto predisporre le condizioni per rispondere con auricolare ovvero viva voce.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 8 ottobre 2014, n. 21266 Svolgimento del processo T.S. proponeva opposizione ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S. per sentire annullare il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. V-2544636 del 13.7.2006, emesso nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Padova, relativo a violazione dell’art. 173...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 aprile 2014, n. 15742. La norma di cui all'art. 55 c.p. non può trovare applicazione in assenza di scriminante; non può essere configurato l'eccesso colposo previsto in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 8 aprile 2014, n. 15742 Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Catanzaro, con sentenza del 7/11/2012, in riforma di quella della Corte d’assise di Cosenza che aveva condannato M.F. alla pena di anni dodici di reclusione per il delitto di omicidio di...
Corte Costituzionale, sentenza n. 106 del 18 aprile 2014. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Sentenza 106/2014 Giudizio Presidente SILVESTRI – Redattore LATTANZI Udienza Pubblica del 11/03/2014 Decisione del 14/04/2014 Deposito del 18/04/2014 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 69, c. 4°, del codice penale. Massime: Atti decisi: ord. 275/2013 SENTENZA N. 106 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gaetano...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 17 marzo 2014, n. 12418. L’esimente ex art. 598 c.p. costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 cp, in quanto riconducibile all'art. 24 Cost. e si fonda esclusivamente sul rapporto di strumentalità tra le frasi offensive e le tesi prospettate nell'ambito della controversia giudiziaria in corso, sicché non si richiede che le offese abbiano una base di veridicità o una particolare continenza espressiva (sez. 5 n. 6701 rv 234008 8.2.06). Per l'applicazione della cosiddetta immunità giudiziale non occorre che le offese siano in rapporto di giuridica necessità o utilità con l'esercizio del diritto di difesa del soggetto che le ha scritte, bastando che le espressioni diffamatorie, anche se non rispondenti a verità o dettate da motivi personali di risentimento dell'offensore, siano in qualche modo collegate con la tesi difensiva delle parti in contesa e con l'oggetto della causa
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 17 marzo 2014, n. 12418 Fatto e diritto Con sentenza 5.3.2012, il tribunale di Bologna ha confermato la sentenza 23.2.2010 del giudice di pace della medesima sede, con la quale l’avvocato M.M. era stato condannato,per il reato di diffamazione in danno di S.S. , previa concessione delle attenuanti...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 maggio 2013, n.12402. In tema di esimente ex art. 598 c.p.
La massima 1. La speciale esimente contemplata dall’art. 598 cod. pen., “per offese in scritti o discorsi pronunciati dinanzi alla autorità giudiziaria”, con la quale il legislatore ha inteso garantire alle parti del processo la massima libertà nell’esercizio del diritto di difesa, trova applicazione sempre che le offese riguardino in modo diretto ed immediato l’oggetto...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza n. 18974 del 30 aprile 2013. Escluso lo stato d’ira se tra la provocazione e il reato è passato molto tempo
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza n. 18974 del 30 aprile 2013 Ritenuto in fatto 1. A seguito dell’annullamento di una precedente sentenza ad opera della Corte di Cassazione, la Corte d’Appello di Reggio Calabria è stata nuovamente investita, quale giudice di rinvio, dell’appello proposto da S.C. avverso la condanna emessa...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 18 marzo 2013, n.12600. In caso di contestazione di reato plurisoggettivo, quale quello di associazione per delinquere, la causa esimente prevista dall’art. 384, comma 2, c.p. deve essere riconosciuta anche all’ipotesi in cui la posizione processuale del prossimo congiunto del testimone, appartenente all’organizzazione delinquenziale, si riveli intimamente connessa a quella degli altri correi
La massima In caso di contestazione di reato plurisoggettivo, quale quello di associazione per delinquere, la causa esimente prevista dall’art. 384, comma 2, c.p. deve essere riconosciuta anche all’ipotesi in cui la posizione processuale del prossimo congiunto del testimone, appartenente all’organizzazione delinquenziale, si riveli intimamente connessa a quella degli altri correi. Ne consegue che, sebbene...