A norma dell’art. 170 c.p.c., dopo la costituzione delle parti in giudizio, tutte le notificazioni e comunicazioni si fanno, salvo che la legge disponga altrimenti, al procuratore costituito e nel suo domicilio, senza necessità che la parte abbia eletto domicilio presso di lui. L’art. 82 del R.D. 22.1.1934 n. 37, integra il contenuto precettivo dell’art....
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In merito agli effetti della tardiva notifica del ricorso per cassazione inizialmente avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte e successivamente modificato ma noto alla controparte. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 aprile 2016, n. 7748.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 aprile 2016, n. 7748 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 26 agosto 2015, n. 35724. L’impossibilità della notificazione al domicilio eletto che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la procedura prevista dall’articolo 161 cod.proc.pen., comma 4 e articolo 157 cod.proc.pen., comma 8 bis, può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato, al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad attestata verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impossibilità alla ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo, ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, e segnatamente l’obbligo, ex articolo 161 cod.proc.pen., comma 4, di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 26 agosto 2015, n. 35724 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 21 febbraio 2013, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Distaccata di Jesi del 15 giugno 2011, con la quale L.A. era stato condannato per il delitto di...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 luglio 2015, n. 30898. È nulla la notifica della sentenza se effettuata a un solo difensore e non anche all’indirizzo dell’imputato, quando quest’ultimo abbia indicato un proprio domicilio
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 16 luglio 2015, n. 30898 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere Dott. CARCANO Domenico – Consigliere Dott. DE...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 luglio 2015, n. 13614. In tema di notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, quando il difensore agente al di fuori del circondario di iscrizione, avendo eletto domicilio in un comune diverso da quello sede dell’ufficio giudiziario adito, si debba considerare ex lege domiciliato presso la cancelleria ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37 del 1934, si deve ritenere che tale domiciliazione comporti a carico di quest’ultima non già l’obbligo, ma solo la facoltà di notificare presso la cancelleria, potendo a sua scelta anche notificare presso il domicilio (sebbene irritualmente) eletto
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 2 luglio 2015, n. 13614 Svolgimento del processo §1. Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito GSE), già G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione contro P.V. e l’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del 21 agosto 2013, con la quale...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 aprile 2015, n. 7926. Se l’avvocato esercita extra districtum (ossia se il processo si svolge fuori del circondario del tribunale cui è assegnato) il luogo ove di fatto si trova il suo studio – ancorché, come nella specie, in circondario diverso da quello di appartenenza e rientrante nel circondario del tribunale procedente – non ha rilevanza, incombendo comunque sul professionista, ai sensi dell’art. 82 r.d. cit., l’onere di eleggere domicilio nel capoluogo – non in qualunque comune – del circondario dell’ufficio giudiziario procedente, con l’effetto di consentire altrimenti la notificazione degli atti presso la cancelleria
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 aprile 2015, n. 7926 Svolgimento del processo La Corte di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal sig. R.G. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, dopo avere disposto con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso tra il R....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 gennaio 2015, n. 709. L'art. 366 cod. proc. civ., comma 2 (nel testo introdotto dalla L. n. 183/2011, applicabile ratione temporis trattandosi di ricorso notificato il 24 Luglio 2014) stabilisce che "se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione". Da quest'ultima disposizione si evince che la possibilità della notificazione di atti presso la cancelleria della Corte di Cassazione è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione, sempre da parte del ricorrente, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, mentre ove questo secondo requisito sussista (come nel caso di specie), si deve ritenere che invece il destinatario della notificazione del ricorso che intenda a sua volta notificare il controricorso non possa avvalersi della notificazione presso la cancelleria della Corte, essendo egli tenuto ad eseguire la notificazione in forma telematica.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 gennaio 2015, n. 709 Fatto e diritto Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale ha esposto le ragioni di manifesta infondatezza del ricorso e ha concluso per il suo rigetto. Il ricorso è stato fissato...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 19 novembre 2014, n. 24678. Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti. Né risulta che l'odierno ricorrente abbia comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata idoneo a sostituire la domiciliazione ex lege di cui al citato art. 82.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 19 novembre 2014, n. 24678 Svolgimento del processo E stata depositata la seguente relazione. “1. La Telecom Italia s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, M.G. , in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa omonima, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti al...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 ottobre 2014, n. 44263. La rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se essa non viene espressamente revocata. (Fattispecie relativa a notificazione dell’estratto di sentenza contumaciale al difensore domiciliatario che aveva rinunciato al mandato, comunicando di non avere più alcun contatto con il cliente)
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 ottobre 2014, n. 44263 La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 6 novembre 2013, rigettava l’istanza con la quale C.X. aveva chiesto dichiararsi la nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza n....