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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24755. La reintegrazione della quota di legittima, conseguente l’esercizio dell’azione di riduzione, va effettuata con beni in natura, salvi i casi eccezionalmente previsti dall’art. 560 secondo e terzo comma cod. proc. civ. per la riduzione dei legati e delle donazioni”; – “Quando la riduzione riguarda le disposizioni a titolo universale con le quali sono stati nominati eredi testamentari, il legittimario pretermesso, ottenendo la reintegrazione della quota di legittima, acquista la qualità di erede pro-quota, che lo rende partecipe della comunione ereditaria nella misura della frazione prevista dagli artt. 537 e segg. cod. civ. Ne deriva che il giudice, nell’accogliere la domanda di riduzione, deve dichiarare, non quale sia il valore economico della quota di eredità spettante al legittimario, ma quali siano i beni ereditari e quale sia la quota di partecipazione del legittimario alla proprietà degli stessi. La divisione disposta con testamento, nella quale il testatore non abbia contemplato le posizioni di alcuno dei legittimari è nulla, ai sensi dell’art. 735 cod. civ., e tale nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal giudice. Al legittimario che ottiene la reintegrazione della quota di riserva mediante l’attribuzione di beni in natura spetta la corresponsione, da parte dell’erede testamentario, dei frutti dei beni ereditari con decorrenza dal momento dell’apertura della successione e nella misura corrispondente alla quota astratta di eredità spettante al legittimario su tali beni. Nel reintegrare la quota di legittima in natura, mediante il riconoscimento della partecipazione del legittimario alla comunione ereditaria nei limiti della frazione prevista dalla legge, il giudice deve disporre la trascrizione, nei pubblici registri immobiliari, della quota di comproprietà sui beni ereditari, adeguatamente individuati, spettante al legittimario e – correlativamente – delle quote di comproprietà spettanti agli eredi testamentari”. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  4 dicembre 2015, n. 24755 Ritenuto in fatto 1. – M.S., M.L.B. e M.M. – nella qualità di eredi legittimane del comune padre Ma.Sc., il quale, con testamento olografo, aveva lasciato ai suoi figli maschi la proprietà di tutti i suoi beni mobili e immobili e alla moglie...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 novembre 2015, n. 22663. In tema di divisione ereditaria, nel caso in cui uno o più immobili non siano comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota, purché assolva all’obbligo di fornire una adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 5 novembre 2015, n. 22663 Considerato in fatto Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 1990 C.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma i propri germani L., A.M., S. ed U.A.L. (quest’ultimo d’ora innanzi più semplicemente citato come C.U.) chiedendo lo scioglimento della comunione, paritaria...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 20 ottobre 2015, n. 21184. Le spese relative al giudizio di divisione vanno poste a carico della massa allorché attengano al comune interesse dei condividenti, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell’ingiustificato comportamento della parte

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 20 ottobre 2015, n. 21184 Considerato in fatto Con ordinanza del 03.12.2013 il Tribunale di Catanzaro, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione proposta da L.C. avverso i decreti di liquidazione del compenso spettante all’Ing. P.A. e all’impresa edile Torchia Tommaso & C. sas, nominati rispettivamente direttore ed esecutore dei lavori...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 18 maggio 2015, n. 10171. La copia del testamento in carta carbone non può valere come olografo

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 18 maggio 2015, n. 10171 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. ABETE...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 gennaio 2015, n. 1668. Qualora alcuni dei condividenti vogliano mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere, ai sensi dell'art. 729 cod. civ., un'ipotesi di porzioni diseguali, con conseguente impossibilità di procedere all'assegnazione delle quote mediante sorteggio e necessità, quindi, di disporre l'attribuzione delle stesse da parte del giudice, atteso che l'alterazione dell'originaria uguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte. La volontà di alcuni dei coeredi di rimanere in comunione tra loro e la richiesta dell'erede di conseguire lo stralcio della sua sola quota costituiscono, dunque, mere modalità di realizzazione della divisione ex art. 720 cod. civ. Nella specie, da un lato, i coeredi della attuale ricorrente avevano chiesto di restare in comunione, dall'altro costei aveva chiesto di ottenere l'attribuzione della propria quota in natura, avuto riguardo alla possibilità giuridica, evidenziata dalla produzione documentale, di una divisione della villa padronale in diverse unità immobiliari.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 gennaio 2015, n. 1668 Svolgimento del processo 1.- Con atto di citazione notificato il 6 luglio 1992 G.B. , premesso che il 28 marzo 1989 era deceduto il padre, Gi.Pi. , lasciando eredi legittimi la moglie, M.E. , ed i figli Fr. , F. , f. ,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 marzo 2014, n. 5523. Premesso che l'attuazione dei principi del giusto processo, di cui all'articolo 111 Cost., impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario e il dovere del giudice di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso, nel giudizio di divisione ereditaria il litisconsorzio necessario, che sussiste nei confronti di tutti gli eredi, viene meno rispetto al coerede che, prima della introduzione del giudizio, abbia ceduto la propria quota ereditaria; ne' tale litisconsorzio puo' ritenersi sussistente nei confronti di chi, agendo in rappresentazione, ignorando la detta cessione da parte del proprio dante causa, abbia spiegato intervento nel giudizio di divisione. Ne consegue che l'omessa integrazione del contraddittorio – disposta in appello – nei confronti di tali parti, non comporta la inammissibilita' del gravame

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 10 marzo 2014, n. 5523 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GOLDONI Umberto – Presidente Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere Dott. CARRATO Aldo –...