Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 febbraio 2015, n. 2942 Svolgimento del processo I sig.ri R. G. e F. C. chiesero alla Corte d’appello di Napoli, con ricorso congiunto del 23 settembre 2011, la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza 30 settembre 2009 con la quale il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano...
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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 2 febbraio 2015, n. 1790. Il giudice italiano, investito della domanda di riconoscimento dell'efficacia della sentenza di nullità del matrimonio concordatario dovuta a riserva mentale su uno dei bona matrimoni nella specie, il bonum prolis da un lato è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall'altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione dell'attività istruttoria
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 febbraio 2015, n. 1790 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1494. La convivenza coniugale avente carattere effettivo, costituendo elemento costitutivo del rapporto matrimoniale così come delineato dalla Costituzione (art. 2, 3, 29, 30), dalla CEDU (artt. 8 e 14) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9) costituisce una condizione giuridica ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici in ordine a qualsiasi vizio genetico del matrimonio. La dedotta esistenza di un'incapacità psichica preesistente al matrimonio e continuativamente protrattasi per tutta la durata del rapporto non riveste alcuna incidenza rispetto all'ostacolo costituito dalla convivenza effettiva
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 27 gennaio 2015, n. 1494 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce ha respinto la domanda di riconoscimento dell’efficacia della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto da D.P. ed M.E. , per immaturità psicologica ed impotentia coeundi del marito. Alla domanda...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 gennaio 2015, n. 1621. La convivenza costituisce limite generale, indipendente dal vizio genetico del matrimonio dichiarato dal Giudice ecclesiastico: si tratta di vizi accertati nell' "ordine canonico", nonostante la sussistenza dell'elemento essenziale del La convivenza coniugale: in tutti i casi si manifesterebbe una radicale a di tali vizi del matrimonio canonico con l'individuato limite di ordine pubblico. Diversamente opinando, sussisterebbe uno, inammissibile invasione del giudice italiano nella giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità del matrimonio, riservata dall'accordo di Villa Madama esclusivamente ai Tribunali Ecclesiastici: il giudice italiano,al fine di decidere sulla domanda di delibazione sotto il profilo della applicabilità dei predetto limite generale di ordine pubblico,dovrebbe procedere ad una interpretazione delle singole norme dei codice di diritto canonico, distinguendo tra esse ed eventualmente stabilendo una gerarchia, valicando così in modo inammissibile i confini della giurisdizione dell'ordine civile, a sé riservata dalle statuizioni dell'accordo
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 gennaio 2015, n. 1621 Svolgimento del processo Con citazione ritualmente notificata P.P. conveniva in giudizio A.R. davanti alla Corte di Appello di Perugia per sentir dichiarare l’efficacia nel nostro ordinamento di sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Umbro del 10/03/2010, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto tra...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26213. Poiché dalla applicabilità alle sentenze ecclesiastiche degli artt. 796 e 797 c.p.c., in tema di dichiarazione di efficacia di sentenze straniere, discende la necessità dell'accertamento che l'esclusione da parte di uno dei coniugi dei bona matrimoni (con seguente divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione) sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota soltanto a causa della sua negligenza; in difetto di tali condizioni la delibazione trova ostacolo nell'ordine pubblico italiano, nel cui ambito vige il principio di tutela della buona fede e del legittimo affidamento incolpevole
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 dicembre 2014, n. 26213 Svolgimenti del processo Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 5 novembre 1993, omologava la separazione consensuale di L.S. e M.F., coniugi uniti da matrimonio concordatario, con la attribuzione alla seconda di un assegno mensile di lire 650.000=. Successivamente la Corte di appello...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 settembre 2014, n. 19691. La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per incapacitas (psichica) assumendi onera coniugalia di uno dei coniugi non trova ostacolo nella diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto alle disposizioni del codice civile in tema di invalidità del matrimonio per errore (essenziale) su una qualità personale del consorte e precisamente sulla ritenuta inesistenza in quest'ultimo di malattie (fisiche o psichiche) impeditive della vita coniugale (art. 122, terzo comma, n. 1 cod. civ.), poiché detta diversità non investe un principio essenziale dell'ordinamento italiano, qualificabile come limite di ordine pubblico
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 settembre 2014, n. 19691 Rilevato che: 1. E.M., con atto di citazione del 6 aprile 2012, ha convenuto in giudizio F.T. davanti alla Corte di appello di Brescia per sentire dichiarare l’efficacia della sentenza ecclesiastica emessa il 30 settembre 2010 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo, ratificata dal...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 settembre 2014, n. 18627. I rapporti fra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile sono disciplinati sulla base di un principio di prevenzione in favore di quest'ultima: l'art. 797 n. 6 c.p.c. stabilisce, infatti, che la pendenza di un giudizio civile impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica, mentre, fino a quando la sentenza ecclesiastica non sia stata delibata, il processo canonico resta un semplice fatto incapace di produrre effetti, e quindi di determinare una litispendenza, nell'ordinamento dello Stato. Ne consegue che, in difetto di delibazione della sentenza ecclesiastica, spetterà al giudice italiano di valutare l'ammissibilità e la fondatezza della domanda di nullità dei matrimonio avanzata in via incidentale dal coniuge convenuto per il divorzio
Suprema Corte di Cassazione sezione VI Ordinanza 3 settembre 2014, n. 18627 Fatto e Diritto A.S. ha chiesto al Tribunale di Salerno di dichiarare la cessazione degli effetti civili dei matrimonio da lui contratto con M.L.V.; quest’ultima, costituitasi in giudizio, ha chiesto in via riconvenzionale di dichiarare, con efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 34...
Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 17 luglio 2014, n. 16379. La convivenza coniugale che si sia protratta per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, crea una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico italiano, che sono fonti di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità, anche genitoriali, e di aspettative legittime tra i componenti della famiglia. Pertanto, non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva di nullità di matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico per contrarietà all’ordine pubblico interno italiano. La relativa eccezione deve però essere sollevata dalla parte nel giudizio di delibazione a pena di decadenza.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI sentenza 17 luglio 2014, n. 16379 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. – Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Sezione – Dott. RORDORF Renato – Presidente...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 marzo 2014, n. 6754. Tra il giudizio relativo alla nullità del matrimonio civile o concordatario (ovvero concernente la nullità della relativa trascrizione), e quello riguardante la separazione personale tra i coniugi (ovvero avente ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, tale che il secondo debba essere necessariamente sospeso a causa della pendenza del primo ed in attesa della sua definizione, atteso che trattasi di procedimenti autonomi, aventi finalità e presupposti diversi e che, anche in pendenza del giudizio di nullità, i coniugi continuano ad essere trattati dalla legge come tali, seguitando il matrimonio, ancorché impugnato, a produrre i suoi effetti
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 21 marzo 2014, n. 6754 Svolgimento del processo Con sentenza del 10 marzo 2010 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 20 luglio 2005 con la quale il Tribunale della stessa città, pronunziando la separazione personale dei coniugi D.E. e P.A. , aveva determinato...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 marzo 2014, n. 6032. La declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii", postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. In quest'ambito, se, da un lato, il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall'altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria; inoltre, il convincimento espresso dal giudice di merito sulla conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riserva mentale unilaterale dell'altro costituisce, se motivato secondo un logico e corretto "iter" argomentativo, statuizione insindacabile in sede di legittimità, sebbene la prova della mancanza di negligenza debba essere particolarmente rigorosa e basarsi su circostanze oggettive e univocamente interpretabili che attestino la inconsapevole accettazione dello stato soggettivo dell'altro coniuge
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 14 marzo 2014, n. 6032 Ritenuto in fatto e in diritto 1.- A.M. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – contro la sentenza della Corte di appello di Perugia (depositata il 14.5.2012) con la quale è stata rigettata la sua domanda di delibazione...