SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ordinanza 30 settembre 2015 n. 19559 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente – Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere – Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere – Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere – Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ordinanza...
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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 ottobre 2015, n. 22183. Con riguardo al diritto del correntista di richiedere, ai sensi del dlgs n.385/1993, copia della documentazione relativa al rapporto contrattuale intrattenuto, vige (nei soli rapporti banca-cliente) il limite della decennalità rispetto all’operazione conclusa e della quale è richiesta la documentazione, anche in applicazione analogica dell’art. 119 della stessa fonte legislativa che, pur espressamente dettata per la documentazione inerente a singole operazioni bancarie, ne limita il diritto di rilascio (a spese del richiedente) a due condizioni: a) il trattarsi di operazioni specifiche; b) l’essere state poste in essere negli ultimi dieci anni. Tale limitazione non può valere fino al punto di esentare la banca dall’onere probatorio quando questo sia posto a suo carico
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 ottobre 2015, n. 22183 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea –...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 30 ottobre 2015, n. 22179. In tema di contratto conto corrente bancario, la convenzione relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua precisa individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti (come ad es. i c.d. usi di piazza), dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 30 ottobre 2015, n. 22179 Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che il Tribunale di Catania, con riferimento ai rapporti di conto corrente bancario, intrattenuti da CB. Morganti srl con la Banca Popolare di Verona e Novara, ha accolto la domanda proposta dalla correntista, previa declaratoria...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 ottobre 2015, n. 20221. Nei rapporti bancari in conto corrente la banca deve – quale attore in senso sostanziale – dimostrare l’entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti del conto corrente a partire dall’apertura del conto stesso onde consentire, attraverso l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere con applicazione del tasso di interesse, di determinare il credito stesso, ove sussistente; dall’altro, è principio pacifico quello secondo cui l’approvazione dell’estratto conto rende incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche l’efficacia e la validità dei rapporti sostanziali tra le parti.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 8 ottobre 2015, n. 20221 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere Dott. ACIERNO Maria –...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 settembre 2015, n. 19552. In tema di credito al consumo, nella vigenza della disciplina degli articoli 121 e seguenti d.lgs. n. 385/1993, l’art. 124, comma 3, deve interpretarsi come previsione di un collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti di credito al consumo – il cui oggetto sia l’acquisto di beni o servizi determinati – contenenti i requisiti ivi indicati, ed i contratti di acquisto degli stessi beni o servizi, a prescindere dalla sussistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti dei fornitori. In caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, l’azione diretta del consumatore contro il finanziatore, disciplinata dall’art. 125, comma 4, si aggiunge alle azioni che il consumatore può esercitare in base alle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 30 settembre 2015, n. 19552 Ritenuto in fatto S.P. citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste la SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A., già BANCA FINCONSUMO S.p.A., chiedendo accertarsi nulla essere da lui dovuto alla convenuta in forza ed in conseguenza del contratto in data 20 dicembre 2003, nonché...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 giugno 2015, n. 12507. Nella gestione della centrale dei rischi la Banca d’Italia non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali (Dlgs 196/2003) in quanto la riconducibilità di tale trattamento all’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 2, lettera d), del d.lgs. cit. esclude soltanto l’applicabilità della tutela amministrativa e di quella alternativa alla tutela giurisdizionale, ma non anche di quella giurisdizionale prevista dall’art. 152 e di quella dinanzi al Garante nelle forme previste dall’art. 141, lettere a) e b): è pertanto configurabile una responsabilità civile della Banca d’Italia in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. cit., con la conseguenza che spetta alla medesima Banca la legittimazione passiva in ordine all’azione proposta dall’interessato per ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata, in ordine alla quale il giudice, ai sensi dell’art. 152, comma 12, può provvedere anche in deroga al divieto di cui all’art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 giugno 2015, n. 12507 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 aprile 2015, n. 7661. In caso di protesto illegittimo, il danno patrimoniale (in questo caso subito dalla attività commerciale) e quello non patrimoniale (alla reputazione) vanno sempre provati dal richiedente
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 aprile 2015, n. 7661 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLEO Giovanni – Presidente Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 febbraio 2015, n. 2663. L’art. 43 R.D. n.1736/1933 precisa che l’assegno bancario emesso con la clausola “non trasferibile”, non può che essere pagato al prenditore o, a richiesta, di questo, accreditato sul suo conto corrente; chi paga persona diversa “risponde” del pagamento. La Banca che ha pagato un assegno in violazione del predetto della norma è responsabile nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse tale regola è posta e che, a causa della relativa violazione abbiano sofferto un danno
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 febbraio 2015, n. 2663 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott....
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 9 febbraio 2015, n. 657. Ai sensi dell’art. 70 TUB, il Ministro dell’Economia e delle Finanze “può disporre” con decreto lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo di una banca su proposta della Banca d’Italia al ricorrere di tassative condizioni: questa facoltà di scelta implica una valutazione discrezionale – o, meglio, di opportunità – che il Ministro è tenuto ad effettuare sulla base della proposta avanzata dall’autorità di vigilanza. L’atto di impulso della Banca d’Italia costituisce una proposta obbligatoria, senza la quale non potrebbe iniziarsi il procedimento che conduce all’eventuale scioglimento degli organi di amministrazione e controllo dell’istituto di credito. Tuttavia, ciò non impone al Ministro dell’Economia e delle Finanze di accettarne in modo acritico e dogmatico il contenuto, in quanto l’ordinamento gli attribuisce la facoltà di discostarsi dalla proposta qualora non ritenga sussistenti i presupposti per disporre l’amministrazione straordinaria. La possibilità di giungere ad una conclusione differente rispetto a quella configurata dall’autorità di vigilanza implica il preventivo esperimento, da parte del Ministro, di un’istruttoria autonoma o quantomeno di una valutazione critica della proposta avanzata dalla Banca d’Italia
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV SENTENZA 9 febbraio 2015, n. 657 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5109 del 2014, proposto da: Marco Carbonari, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Rampini, Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, Via Cicerone N.44; contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 gennaio 2015, n. 1725. Fra le categorie di rischio creditizio censite e rispetto alle quali sussiste l’obbligo di segnalazione alla Centrale Rischi, rientra quella di “sofferenza” cui va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza – anche non accertato giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili -, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalle aziende (cfr. art. 5, comma I, sez. II delle Istruzioni). L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’Istituto segnalante della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito (art. 5 cit., comma II). Resta estraneo alla nozione di “sofferenza” l’inadempimento correlato ad una situazione di illiquidità contingente e non strutturale, non accompagnato, cioè, da un oggettivo stato di difficoltà a far fronte alle proprie obbligazioni
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 gennaio 2015, n. 1725 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott....