Consiglio di Stato sezione III sentenza 1 aprile 2015, n. 1723 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 3266/2014 RG, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Po. s.r.l., corrente in Atripalda (BN), in persona del legale rappresentante pro...
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2 marzo 2015, n. 986. In tema di pubblici appalti, l'aggiudicazione disposta in favore di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese si intende effettuata in favore della composizione del medesimo raggruppamento, così come risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, in virtù del principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare. A tale principio, finalizzato non solo a consentire all'amministrazione appaltante la verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico – organizzativa ed economica, nonché della legittimazione delle imprese che hanno partecipato alla gara, ma anche a presidiare la complessiva serietà delle imprese partecipanti e la migliore affidabilità del contraente, si sottraggono le sole ipotesi eccezionali di fallimento del mandante, del mandatario e, se si tratta di imprenditore, di morte, interdizione o inabilitazione (oltre a quelle previste dalla normativa antimafia), che tuttavia riguardano situazioni indipendenti dalla volontà del soggetto partecipante alla gara e che trovano giustificazione nell'interesse della stazione appaltante alla continuazione della gara o dell'appalto affidato
Consiglio di Stato sezione V sentenza 2 marzo 2015, n. 986 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1374 del 2014, proposto dalla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE FE., in proprio e quale...
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 20 marzo 2015, n. 3. Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara
CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 20 marzo 2015, n. 3 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1 di A.P. del 2015, proposto dalla s.r.l. Cogienne, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Violante Ruggi D’Aragona, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, Via Portuense, 104; contro...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 marzo 2015, n. 1425. L’offerta di gara esprime, in via unilaterale e con carattere vincolante, l'impegno negoziale ad eseguire il servizio con prestazione conforme all'oggetto di gara, nonché con modalità tecniche e corrispettivo economico che qualificano l'offerta medesima agli effetti della valutazione comparativa ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto. Da ciò deriva la specifica rilevanza della sottoscrizione dell'offerta di gara, che, si configura come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, serve a rendere nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta. Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico. La sua mancanza inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta senza che sia necessaria, ai fini dell'esclusione, una espressa previsione della legge di gara
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 19 marzo 2015, n. 1425 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5468 del 2014, proposto da: Te. Spa in proprio e quale Mandataria Ati, Ati-Co. Spa, Ati-Pa....
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 marzo 2015, n. 1020. Le regole dettate dal d.lgs. 163/2006 e dal d.P.R. 207/2010 in materia di avvalimento, pur finalizzate a garantire la serietà, la concretezza e la determinatezza di questo, non devono essere interpretate meccanicamente secondo aprioristici schematismi concettuali, che non tengano conto del singolo appalto e, soprattutto, frustrando la sostanziale disciplina dettata dalla lex specialis. E' sufficientemente determinato un contratto di avvalimento nel quale una ditta si impegna a mettere a disposizione della società avvalente, per tutta la durata dell'appalto del servizio (di c.u.p. e call center), il requisito del fatturato specifico realizzato in un determinato anno, insieme a n. 10 operatori c.u.p.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 marzo 2015, n. 1020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8320 del 2014, proposto da: S. Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv....
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 febbraio 2015, n. 844. Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente per oggetto il provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione di un appalto, sia per la mancata prestazione da parte dell'aggiudicataria della polizza assicurativa, sia per l'avvenuta produzione di una polizza falsa ed inesistente, senza che sia stato stipulato il contratto Sussistono gli estremi per l'incameramento della cauzione provvisoria nel caso di mancata comparizione dell'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto
Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 febbraio 2015, n. 844 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 5517 del 2014, proposto dalla s.p.a. CO., in persona del legale rappresentante in...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 febbraio 2015, n. 943. E' valida la previsione della lettera di invito che preveda, a pena di esclusione dalla procedura di gara, la necessità di dichiarare di "non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre anni per inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione di contratti", in quanto conforme al disposto dall'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 163/2006 e non in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui art. 46, comma 1 bis, d.lgs. 163/2006
Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 febbraio 2015, n. 943 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8142 del 2014, proposto da: Si. S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Lu.Ra.Pe.,...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 febbraio 2015, n. 944. In tema di gara d'appalto, l'art. 118 D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 va applicato tenendo presente che la dichiarazione di subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell'appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, nei casi in cui il subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione, la dichiarazione deve contenere anche l'indicazione del subappaltatore e la dimostrazione del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di qualificazione
Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 febbraio 2015, n. 944 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5800 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Ti. S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 12 gennaio 2015, n. 35. In materia di appalti, i direttori tecnici tenuti a rilasciare la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 sono quelli che rivestono tale posizione rispetto al settore operativo nel quale la commessa si iscrive e non, invece, tutti i preposti tecnici a settori di attività in qualsiasi modo implicate nell'attività esecutiva dell'appalto. Al riguardo non assume alcuna rilevanza l'obiezione che la controversia riguarda l'aggiudicazione di un appalto di servizio e non di lavori, potendo, la posizione di direttore tecnico, trovare applicazione, ai fini della soggezione agli obblighi previsti dall'art. 38 anzidetto, anche relativamente agli appalti di servizi.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 12 gennaio 2015, n. 35 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4190 del 2014, proposto da: A. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 15 dicembre 2014, n. 6157. L'art. 38 del d.lgs. n. 163/06 è volto a tutelare la P.A. in ordine alla credibilità e affidabilità delle imprese che partecipano alla gara, ciascuna delle quali deputata ad assumere il ruolo di contraente con la parte pubblica. Le previsioni recate dall'art. 38 risultano inoltre attuative dell'art.45 della Direttiva CEE 2004/18, diretta ad accertare la sussistenza dei presupposti di generale solvibilità del futuro contraente della P.A. Invero, anche sotto i profili sottesi alla disposizione di cui al comma 1 lettera g) viene in rilievo il principio della libera concorrenza, che esplica effetti positivi, non solo con riferimento all'ampliamento della partecipazione alle pubbliche gare delle imprese presenti sul mercato, ma anche in relazione all'esigenza della stessa Pubblica Amministrazione a che non si configurino debiti tributari che vadano ad incidere sulle condizioni di solvibilità, affidabilità e solidità finanziaria delle imprese concorrenti relativamente ai servizi da rendersi in favore dell'Amministrazione
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 15 dicembre 2014, n. 6157 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6491 del 2014, proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello...