Articolo

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 1 dicembre 2014, n. 5915. Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, relative al sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, in particolare l'art. 86, non sono applicabili ad una procedura di affidamento in concessione delle attività di fornitura, installazione, gestione e manutenzione di manufatti pubblicitari comunali. Trattandosi, infatti, di una procedura di affidamento di una concessione di servizi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, la stessa non è soggetta alle norme del contenute nella parte II di tale corpus normativo, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari. Infatti, il citato art. 30 stabilisce che le procedure di affidamento di concessioni di servizi sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del codice dei contratti pubblici, ed invece assoggettate ai principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. Pertanto, in nessuno di questi principi generali può essere fatto rientrare l'art. 86, il quale, nel disciplinare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, contiene regole puntuali, relative ai presupposti al ricorrere dei quali le stazioni appaltanti sono tenute o meramente facoltizzate a verificare l'eventuale anomalia delle offerte. Ciò si ricava in particolare dal c. 3 dell'art. 86, che rimette alle valutazioni delle stazioni appaltanti la verifica di congruità al di fuori dei casi tassativi previsti dai precedenti c. 1 e 2. Al riguardo, è stato affermato che le valutazioni in questione costituiscono tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, ordinariamente sottratta al sindacato di legittimità del g.a., se non inficiata da evidente irragionevolezza o travisamento dei fatti emersi nell'istruttoria. Quindi, se ciò vale per le procedure di affidamento di appalti pubblici, a fortiori la regola in questione è applicabile agli affidamenti di concessioni di servizi. Si deve conseguentemente dedurre che la portata precettiva del c. 3 dell'art. 86 si risolve nel rinvio alle regole generali dell'agire amministrativo, ed in particolare ai principi in materia di contratti pubblici enunciati dall'art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006, che sono a loro volta applicabili anche alle concessioni di servizi, in virtù del richiamo espresso dell'art. 30 ai principi generali relativi ai contratti pubblici.

Consiglio di Stato sezione V sentenza 1 dicembre 2014, n. 5915 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7111 del 2014, proposto dalla WA. S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Ni.Tr. e Fi.Ce., con domicilio...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 7 novembre 2014, n. 5507. In tema di appalti pubblici l'onere di tempestiva impugnazione del bando sussiste relativamente alle clausole immediatamente escludenti, aventi ad oggetto requisiti di partecipazione alla procedura selettiva che l'impresa concorrente o aspirante tale non possiede ex ante. Trattasi di un orientamento aderente ai contenuti dell'art. 120, comma 5 del c.p.a. che si riferisce a "bandi autonomamente lesivi"

Consiglio di Stato sezione III sentenza 7 novembre 2014, n. 5507 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4531 del 2014, proposto da: Società Of. S.r.l. ed altri (…); contro Azienda Regionale Emergenza Sanitaria –...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 29 ottobre 2014, n. 5377. L'art. 49, c. 2 del d.lgs. n. 163/2006 ha accordato un regime probatorio e documentale semplificato in favore delle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, senza limitarne la portata alle sole imprese ausiliarie "controllanti" o direttamente "partecipanti" e ancora "capogruppo". Tale impostazione risulta avvalorata dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810) che ha chiarito che non sussiste l'obbligo di stipulare con l'impresa appartenente allo stesso gruppo un contratto di avvalimento, con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, essendo sufficiente, in base alla disposizione di cui all'art. 49, co. 2, lett. g), cit., una dichiarazione unilaterale attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. In conclusione, nell'attuale sistema normativo in materia di appalti pubblici ed in coerenza con le disposizioni comunitarie in tema di avvalimento, non sussistono limiti di tipo soggettivo in ordine all'impresa ausiliaria e ai legami

Consiglio di Stato sezione V sentenza 29 ottobre 2014, n. 5377 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2115 del 2013, proposto dalla s.r.l. EU.ME., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4985. In presenza di procedure di gara con due concorrenti il giudice deve esaminare congiuntamente i ricorsi principale ed incidentale esclusivamente quando le due offerte siano affette da vizio afferente la medesima fase procedimentale. Difatti il concetto di “identità” di cui alla sentenza Corte di giustizia, 4 luglio 2013, C-100/12 Fastweb, va riferito alla fase e non in termini più restrittivi alla natura del vizio denunciato e/o alle norme asseritamente violate. Ove in una gara d'appalto per l'aggiudicazione di un contratto pubblico il concorrente non fornisca quantomeno un principio di prova sul possesso dei requisiti di capacità tecnica imposti dalla legge speciale, la stazione appaltante non può esperire il soccorso istruttorio. Questo infatti è subordinato all'esistenza di dichiarazioni effettivamente rese o di atti effettivamente presentati, ancorché in modo non pienamente intelligibile o senza l'osservanza dei requisiti di forma.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV SENTENZA 6 ottobre 2014, n. 4985 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9129 del 2013, proposto da: Ecogreen S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Lentini, Antonio Melucci, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria N. 2; contro Autostrada...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 ottobre 2014, n. 4950. L'art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006 riferisce la verifica non solo ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, bensì alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, e quindi a tutti i requisiti oggetto di dichiarazioni successivamente verificabili, non esclusi quelli di ordine generale di cui all'art. 38 del medesimo D.Lgs. n. 163.

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 ottobre 2014, n. 4950 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8989 del 2011, proposto da: DI. S.R.L., con sede in (…), in persona del legale rappresentante pro-tempore,...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 18 luglio 2014, n. 3864. L'art. 30 del D.Lgs. n. 163 del 2006 prevede che le concessioni di servizi sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del codice dei contratti pubblici e che ad esse si applicano i principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi. I costi sostenuti per la sicurezza non possono farsi rientrare tra i principi generali a tutela della concorrenza, in quanto perseguono la diversa finalità di tutela dei lavoratori e vengono in rilievo, come sopra rilevato, nella fase di verifica dell'anomalia dell'offerta. Del resto, se la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha escluso che sussiste finanche per i contratti di appalto di lavori disciplinati dal Codice l'obbligo di indicare nell'offerta gli oneri di sicurezza, non potrebbe sostenersi che tale obbligo trovi applicazione per le concessioni di servizi

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 18 luglio 2014, n. 3864 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 638 del 2014, proposto da: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore,...