Al fine di permettere al paziente l’espressione di un consenso informato al trattamento sanitario
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Al fine di permettere al paziente l’espressione di un consenso informato al trattamento sanitario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 novembre 2023| n. 31026.

In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico.

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Le conseguenze dannose della violazione dell’obbligo informativo

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11749. La massima estrapolata: La violazione del consenso informato ha una autonoma risarcibilità senza bisogno di ulteriori prove. Le conseguenze dannose della violazione dell’obbligo informativo sono rappresentate: a) dalla sofferenza e dalla contrazione della liberta’ di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, patite...

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La violazione del dovere del medico di informare preventivamente e chiaramente il paziente può comportare il danno alla salute, oppure il danno al diritto all’autodeterminazione.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 4 maggio 2018, n.10608. La violazione del dovere del medico di informare preventivamente e chiaramente il paziente può comportare il danno alla salute, oppure il danno al diritto all’autodeterminazione. In particolare, nel caso di omessa informazione circa un intervento, necessario e correttamente eseguito, che non ha causato danno...

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Se il paziente sa perfettamente quale è l’intervento cui ha da essere sottoposto, quali ne siano le conseguenze, quali i rischi, quali le alternative l’eventuale inadempimento, da parte del medico, dell’obbligo di informarlo e’ giuridicamente irrilevante, per l’inconcepibilita’ d’un valido nesso di causa tra esso e le conseguenze dannose del vulnus alla liberta’ di autodeterminazione.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 27 marzo 2018, n. 7516. Se il paziente sa perfettamente quale è l’intervento cui ha da essere sottoposto, quali ne siano le conseguenze, quali i rischi, quali le alternative (ad esempio, perche’ vi si e’ gia’ sottoposto; perche’ e’ stato gia’ informato da terzi; perche’ ha una competenza...

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In materia di responsabilita’ per attivita’ medico-chirurgica, l’acquisizione di un completo ed esauriente consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 23 marzo 2018, n. 7248. In materia di responsabilita’ per attivita’ medico-chirurgica, l’acquisizione di un completo ed esauriente consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, dal cui inadempimento puo’ derivare – secondo l’id quod...

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Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 13 ottobre 2017, n. 24072. L’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico

L’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, di tal che’ la relativa pronuncia che accerta tale mancanza viene ad integrare un distinto capo di sentenza suscettibile se non impugnato di autonomo passaggio in giudicato. La diversita’ tra i due...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 settembre 2015, n. 19212. L’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di relativa mancata prestazione da parte del paziente. Trattasi di due distinti diritti. Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest’ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32, 2 co., Cost.). Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute (art. 32, 1 co., Cost.). L’autonoma rilevanza della condotta di adempimento della dovuta prestazione medica ne impone pertanto l’autonoma valutazione rispetto alla vicenda dell’acquisizione del consenso informato. Si è al riguardo precisato che, a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente, è onere del medico provare l’adempimento dell’obbligazione di fornirgli un’informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze , senza che sia dato presumere il rilascio del consenso informato sulla base delle qualità personali del paziente, potendo esse incidere unicamente sulle modalità dell’informazione, la quale deve sostanziarsi in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente, con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone. In mancanza di consenso informato l’intervento del medico – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – è pertanto sicuramente illecito, anche quando sia nell’interesse del paziente. Il consenso libero e informato, che è volto a garantire la libertà dell’individuo e costituisce un mezzo per il migliore perseguimento dei suoi interessi, consentendogli di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico o anche di rifiutare (in tutte le fasi della vita, pure in quella terminale) la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla , salvo che ricorra uno stato di necessità non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un’adeguata informazione, anch’essa esplicita. Presuntiva può essere invece la prova che un consenso informato sia stato effettivamente ed in modo esplicito prestato, ed il relativo onere ricade sul medico.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 settembre 2015, n. 19212 Svolgimento del processo Con sentenza del 13/11/2012 la Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dalla sig. E.C.J. in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 39600/03, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. F.F. e delle chiamate Società Assitalia...

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