Suprema Corte di Cassazione sezione II ordinanza 13 giugno 2014, n. 13526 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere...
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Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 13 giugno 2014, n. 13526. Condominio; spese di riparazione del terrazzo; Criterio di riparto stabilito dall'art. 1126 cod. civ. o criterio dell'imputazione per colpa aquilana
Suprema Corte di Cassazione sezione II ordinanza 13 giugno 2014, n. 13526 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 giugno 2014, n. 12572. Il diritto di condominio sulle parti comuni dell'edificio ha il suo fondamento nel fatto che tali parti siano necessaria per l'esistenza dell'edificio stesso, ovvero che siano permanentemente destinate all'uso o al godimento comune, sicché la presunzione di comproprietà posta dall'art. 1117 cod. civ., che contiene un'elencazione non tassativa ma meramente esemplificativa dei beni da considerare oggetto di comunione, può essere superata se la cosa, per obbiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una parte dell'immobile, venendo meno, in questi casi, il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria, giacché la destinazione particolare del bene prevale sull'attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 giugno 2014, n. 12572 Ritenuto in fatto 1. – Con atto di citazione del 9 dicembre 1987, S.V. , Se.Gi.Pi. , G.A. e O.L. , condomini assegnatari di alloggi facenti parte dell’edificio G/1 sito in (omissis) , convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Società...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 maggio 2014, n. 12220. Costituisce nuova costruzione qualsiasi modifica della volumetria del fabbricato, derivante sia dall'aumento della sagoma di ingombro sia da qualsiasi sopraelevazione, ancorché di dimensioni ridotte. In entrambi i casi, la normativa da rispettare ai fini delle distanze è quella vigente al momento della modifica suddetta, anche se sopravvenuta rispetto alla costruzione originaria, né rileva la prevenzione, essendo ugualmente obbligati al rispetto della nuova distanza sia il preveniente sia il prevenuto. La regola che vincola il proprietario che ha costruito per primo sul confine, secondo il principio della prevenzione, alla scelta compiuta, imponendogli, nel caso di sopraelevazione, di rispettare il filo della precedente fabbrica, non è applicabile nel caso in cui lo strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto, abbia sancito l'obbligo inderogabile di osservare una determinata distanza dal confine ovvero tra le costruzioni perché tale nuova disciplina, integrativa di quella codicistica, vincola anche il preveniente, che è così tenuto, se vuole sopraelevare, alla osservanza della diversa distanza stabilita senza alcuna facoltà di allineamento (in verticale) alla originaria preesistente costruzione, a meno che la normativa regolamentare non preveda un'espressa eccezione in proposito
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 maggio 2014, n. 12220 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 23 maggio 1996 il CONDOMINIO (omissis) evocava, dinanzi al Tribunale di Bergamo, L.F. esponendo che questi, con concessione edilizia rilasciata dal Comune, n. 22 del 1995, aveva demolito un vecchio corpo di fabbrica...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10606. Non si può aprire una porta per mettere in comunicazione due appartamenti di proprietà situati in condomini diversi, anche se separati soltanto da un muro condiviso. L'alterazione del muro perimetrale, infatti, realizza un uso indebito della cosa comune oltre a poter precostituire una servitù di passaggio
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 maggio 2014, n. 10606 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. FALASCHI Milena...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 maggio 2014, n. 10852. Negli edifici condominiali l'utilizzazione delle parti comuni con impianto a servizio esclusivo di un appartamento esige non solo il rispetto delle regole dettate dall'art. 1102 cod. civ., comportanti il divieto di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, ma anche l'osservanza delle norme del codice in tema di distanze, onde evitare la violazione del diritto degli altri condomini sulle porzioni immobiliari di loro esclusiva proprietà.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 maggio 2014, n. 10852 Svolgimento del processo Con citazione notificata il 13 maggio 1998, S.F. , premesso che era proprietaria di una unità immobiliare in un edificio sito in (omissis) ; che Si.Ro. , proprietario di un’altra unità immobiliare del medesimo edificio, aveva installato un ascensore esterno...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 maggio 2014, n. 9681. È legittima la delibera del condominio che a maggioranza disponga il parcheggio a rotazione nel cortile, e ciò anche se una precedente delibera in tal senso era stata annullata dal tribunale, mentre la regolamentazione vigente era stata assunta all'unanimità
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 maggio 2014, n. 9681 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio –...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 13 maggio 2014, n. 10338. In tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni assunte dall'assemblea (v. Cass., sent. n. 17486 del 2006). Trova, dunque, applicazione in materia l'art. 1441 cod. civ., secondo il quale l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge. Ne consegue che il condomino convocato – che tra l'altro, nella specie, era intervenuto all'assemblea accettando la discussione sul merito delle questioni trattate – non è legittimato ad impugnare la delibera per la omessa convocazione di altri condomini.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 13 maggio 2014, n. 10338 Svolgimento del processo 1. – D.U. convenne innanzi al giudice di pace di Bolzano e poi, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte di quest’ultimo, in riassunzione innanzi al Tribunale di Bolzano, il Condominio (…), per impugnare ai sensi dell’art. 1137 cod.civ.,...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10607. L’amministratore di condominio conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio, anche se la delibera di nomina, o di conferma, sia stata oggetto di impugnativa davanti all’autorità giudiziaria per vizi comportanti la nullità o l’annullabilità della delibera stessa, oppure sia decaduto dalla carica per scadenza del mandato, fino a quando non venga sostituito con provvedimento del giudice o con nuova deliberazione dell’assemblea dei condomini. Ne consegue che l'amministratore deve ugualmente esercitare i poteri connessi alle sue attribuzioni, atteso il carattere perenne e necessario dell'ufficio che egli ricopre, e che non ammette soluzioni di continuità; e di riflesso che l'assemblea è regolarmente riunita nella pienezza dei suoi poteri indipendentemente dagli eventuali vizi della precedente delibera di nomina dell'amministratore che l'ha convocata.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 maggio 2014, n. 10607 Svolgimento del processo L.P.M. e M.E. , R.D. e C.F. impugnavano innanzi al Tribunale di Bologna la delibera dell’assemblea del condominio di via (omissis) , adottata in data 15.7.1996, con la quale era stato, fra l’altro, approvato il bilancio consuntivo del 1995, quello...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 maggio 2014, n. 10270. In tema di condominio negli edifici, le parti dell'edificio che sono destinate ad assolvere una funzione nell'interesse di tutti condomini, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 cod. civ., non rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, secondo comma e terzo comma cod. civ.. Ed invero la previsione dell'art. 1123, secondo comma, presuppone, in relazione alla natura e alla destinazione, un uso differenziato della cosa comune, per cui la relativa spesa deve essere sopportata dalle proprietà esclusive che ne godono in proporzione del valore relativo, mentre il terzo comma fa riferimento all'ipotesi in cui i beni siano al servizio soltanto di alcune unità immobiliari
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 maggio 2014, n. 10270 Svolgimento del processo 1.- G.A. , proprietario di un terreno in (omissis) , convenne in giudizio avanti al Tribunale di Chiavari il Condominio (omissis) ed uno dei condomini, T.A. , chiedendone la condanna in solido o in via alternativa all’esecuzione delle opere necessarie...