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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 agosto 2015, n. 17072. L’apposizione della canna fumaria e della struttura di copertura della stessa immuta lo stato della cosa comune eccedendo i limiti segnati dalle concorrenti facoltà dei compossessori ex art. 1102 c.c., impedendo un analogo uso da parte di questi ultimi ed anzi sottraendo al loro uso, assicurato dal possesso, il relativo beneficio derivante dalla libertà da ingombri della porzione del bene comune. L’uso particolare che il comproprietario faccia del bene comune non può considerarsi estraneo alla destinazione normale dell’area, a condizione però che si verifichi in concreto che, per le dimensioni del manufatto o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non alteri l’utilizzazione del cortile praticata dagli altri comproprietari, né escluda per gli stessi la possibilità di fare del bene medesimo un analogo uso particolare. La sentenza impugnata da conto proprio della inesistenza di tale condizione ed in particolare della alterazione della destinazione naturale dell’area occupata con la struttura contenente la canna fumaria e per tale ragione ha ritenuto commettere molestia la società che aveva immutato lo stato di fatto degradando gravemente l’estetica dell’edificio ed alterando precedenti facoltà di utilizzazione da parte degli altri condomini

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 agosto 2015, n. 17072 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato nel febbraio 2003 C.M. e B.D. evocavano, dinanzi al Tribunale di Bologna, l’Immobiliare ABITARE BOLOGNA DUE s.r.l. esponendo che la società convenuta aveva apposto sul muro comune una canna fumaria, nell’ambito di una corte di...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 agosto 2015, n. 16486. In tema di installazione di ascensore in condominio e quindi di parti comuni negli edifici, la solidarietà costituisce principio generale di applicazione erga omnes e ad hoc: così, è consentita l’installazione di un ascensore, in quanto diretto ad eliminare le barriere architettoniche, mediante delibera assunta con maggioranza speciale in deroga a quella qualificata codicistica

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 agosto 2015, n. 16486 Svolgimento del processo S.G. , quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore, S.E. , nonché P.G. , rispettivamente usufruttuario e proprietario di unità immobiliari ricomprese nel condominio sito in (omissis) , proponevano impugnazione innanzi al tribunale di Chiavari avverso la delibera assunta...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 agosto 2015, n. 16367. L’estensione della proprietà condominiale ad edifici separati ed autonomi rispetto all’edificio in cui ha sede il Condominio può essere giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a far ricomprendere il relativo manufatto nella proprietà del Condominio medesimo. Con ciò si vuol dire che in tanto può ritenersi che del Condominio faccia parte anche il manufatto da esso separato e distinto, in quanto vi sia un titolo di proprietà che qualifichi espressamente tale bene come appartenente ad altro Condominio. La relazione tra l’uno e l’altro va pertanto cercata e dimostrata nel titolo di proprietà, vale a dire negli atti in cui, attraverso la vendita dei singoli appartamenti, il Condominio medesimo risulta costituito. Nella specie, la presunzione di proprietà condominiale del lastrico solare di copertura avrebbe potuto essere vinta solo con la dimostrazione di un titolo di acquisto originario successivo alla venuta ad esistenza del lastrico medesimo ovvero di un titolo proveniente da colui che aveva costituito il Condominio resistente, contenente la prima alienazione di una porzione di esso a soggetti diversi dai proprietari delle singole unità immobiliari o, infine, proveniente in epoca successiva da tutti i condomini

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 agosto 2015, n. 16367 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 5 febbraio 1998 il Condominio di via F.T. n. 96 – Roma evocava, dinanzi al Tribunale di Roma, M.F. (condomina di via T. n. 102) per sentire accertare l’indebita annessione alla proprietà esclusiva della...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 23 giugno 2015, n. 13015. Convocazione assemblea condominiale: Onere del condominio provare non solo la spedizione, ma anche che l’avviso di giacenza (adempimento che consente di acquisire conoscenza dell’invio della comunicazione e la conoscibilita’ del suo contenuto) sia stato immesso nella cassetta postale del destinatario.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 23 giugno 2015, n. 13015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 luglio 2015, n. 14697. In tema di criteri di riparto delle spese riguardanti la manutenzione, ricostruzione e installazione dell’ascensore, la disciplina contenuta negli artt. 1123-1125 cod. civ., sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga con atto negoziale, e, quindi, anche con il regolamento condominiale che abbia natura contrattuale, inoltre, deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca tali spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di partecipare alle spese medesime. In quest’ultima ipotesi, nel caso cioè in cui una clausola del regolamento condominiale stabilisca in favore di taluni condomini l’esenzione totale dall’onere di contribuire a qualsiasi tipo di spese (comprese quelle di conservazione), in ordine a una determinata cosa comune (come ad es. l’ascensore), si ha il superamento nei riguardi della suddetta categoria di condomini della presunzione di comproprietà su quella parte del fabbricato” In assenza di siffatta previsione contrattuale, la proprietà comune del bene impone la partecipazione di tutti i condomini alle decisioni che concernono detto bene

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 luglio 2015, n. 14697 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Genova, depositata il 14 febbraio 2009, che ha accolto l’appello proposto da N.A. avverso la sentenza del Tribunale di Genova, e nei confronti del Condominio via (omissis) . 1.1. –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 giugno 2015, n. 12582. Va rimosso il portico se il regolamento comunale prevede una nozione di decoro architettonico particolarmente rigida per cui vieta qualsiasi opera che alteri la struttura dell’edificio anche se non ne comprometta la stabilità

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 17 giugno 2015, n. 12582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. FALASCHI...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 giugno 2015, n. 12139. Installare una telecamera in condominio o davanti alla propria abitazione è legittimo ma bisogna vedere come: è sufficiente che riprenda, anche in parte, proprietà di fronte o vicine e si viola il diritto alla riservatezza. È irrilevante che la telecamera non funzioni perfettamente o non sia collegata ad uno strumento di registrazione o riprende in parte le strade e le persone, la privacy è comunque potenzialmente lesa.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 giugno 2015, n. 12139 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 giugno 2015, n. 11667. Lo spazio sottostante al suolo su cui sorge un edificio in condominio, in mancanza di titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, deve considerarsi di proprietà comune, indipendentemente dalla sua destinazione (per il combinato disposto degli artt. 840 e 1117 cod. civ.)

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 giugno 2015, n. 11667 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. ORICCHIO...