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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 30 ottobre 2015, n. 4982. È irricevibile il ricorso contro l’aggiudicazione definitiva di una gara, notificato dopo 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. La sentenza ha precisato che non si può applicare l’art. 79 del d.lgs. 163/2006 che prevede un ulteriore termine di 10 giorni, perché questo nuovo termine riguarda l’accesso alla documentazione previsto dall’art. 79, comma 5 quater del d.lgs. 163/2006

Consiglio di Stato sezione III sentenza 30 ottobre 2015, n. 4982 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6793 del 2015, proposto da: Lo. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Sa.Ug., Ma.Pa., con domicilio eletto...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 22 ottobre 2015, n. 4860. È legittimo il contratto di avvalimento sottoposto alla condizione risolutiva che esso acquista efficacia soltanto nel caso che la società vinca la gara. La sentenza ha anche precisato che una condizione soltanto “potestativa” (che dipende dall’esclusiva volontà del soggetto che pone la condizione, ad es.: “se vorrà”) è nulla, ai sensi dell’art. 1355 del Codice civile

Consiglio di Stato sezione V sentenza 22 ottobre 2015, n. 4860 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2015, proposto proposto dalla s.r.l. La., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 13 ottobre 2015, n. 4711. I procuratori “ad negotia” che hanno ampi poteri decisionali devono avere il requisito della moralità professionale. La sentenza ha poi precisato che, se il bando di gara non prevede questa dichiarazione a pena di esclusione, quest’ultima può essere disposta soltanto se “sia effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito in questione

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 13 ottobre 2015, n. 4711 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4693 del 2015, proposto da: Co. s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Al.Bi., con domicilio eletto presso Ma.Se....

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 ottobre 2015, n. 4652. L’associazione temporanea di imprese (ATI) è un contratto associativo atipico, fondato sul mandato collettivo speciale e gratuito, con rappresentanza ed in rem propriam (nell’interesse del terzo committente) conferito da parte delle associate ad una di esse (cd. capogruppo), che perciò assume, nei confronti del committente, la rappresentanza esclusiva delle mandanti: dalla presentazione dell’offerta (che è l’unico aspetto disciplinato dall’ordinamento) sino all’estinzione di ogni rapporto giuridico. La possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell’affare, è compensata dalla responsabilità solidale che lega le imprese riunite, anche nei rapporti con i subappaltatori e fornitori (come previsto dall’art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163-2006, in continuità normativa con l’art. 13, comma 2, dell’abrogata L. n. 109-94). Dal punto di vista civilistico, del tutto diversa è la posizione del consorzio costituito in forma di società consortile, che è una società caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo scopi consortili; infatti, esso può consistere in qualsiasi società prevista dal c.c., con esclusione della società semplice. Per quanto riguarda la disciplina degli appalti pubblici, il consorzio di imprese, se anche costituito in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, è un soggetto con identità plurisoggettiva, con la conseguenza che ad esso risulta pienamente applicabile la disciplina di cui all’art. 34, lett. e), d. lgs. n. 163-2006 che, a sua volta, rinvia al successivo art. 37. La disciplina civilistica della società consortile e la personalità giuridica di cui è titolare non comportano che essa sia esentata dagli adempimenti richiesti dalla disciplina in materia di contratti pubblici, qualora la società consortile partecipi a gare d’appalto indette dalla pubblica amministrazione. Le società consortili, invero, non sono imprese autonome, ma consorzi, per la natura e le finalità mutualistiche in favore delle imprese consorziate, con l’unica differenza che è loro consentito di operare in forma societaria, sicché la “causa consortile” del contratto permane e prevale sulla forma societaria assunta. La circostanza che tale soggetto abbia personalità giuridica e si presenti alla gara come impresa singola, in limine, rileva ai fini dell’assunzione della responsabilità nei confronti della stazione appaltante, ma non può esimere dagli obblighi posti dal codice dei contratti pubblici ai consorzi, qualunque sia la loro forma giuridica assunta

Consiglio di Stato sezione V sentenza 6 ottobre 2015, n. 4652   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2015, proposto dalla s.p.a. Pu., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 1 ottobre 2015, n. 4587. L’articolo 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006 è preordinato ad assicurare il regolare e rapido espletamento della procedura di gara e la tempestiva liquidazione dei danni prodotti dall’alterazione della stessa a causa della mancanza dei requisiti da parte dell’offerente, così che esso è strumentale all’esigenza di garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione, esigenza rispetto alla quale l’esclusione dalla gara, l’escussione della cauzione e la segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si pongono come sanzioni automatiche, direttamente ed esclusivamente alla sola mancata prova del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati con la presentazione dell’offerta, prive di qualsiasi valutazione discrezionale quanto ai singoli casi concreti ed alle particolari ragioni, meramente formali o sostanziali, che l’amministrazioni abbia posto a fondamento del provvedimento di esclusione

Consiglio di Stato sezione V sentenza 1 ottobre 2015, n. 4587 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 1135 del 2015, proposto da: SI. S.P.A., in persona del legale rappresentante in...