Consiglio di Stato sezione III sentenza 30 ottobre 2015, n. 4982 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6793 del 2015, proposto da: Lo. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Sa.Ug., Ma.Pa., con domicilio eletto...
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Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza n. 9 del 2 novembre 2015. A) L’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria, neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all’art.107, comma 2, d.P.R. cit.; A) non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n.3 del 2015.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6 di A.P. del 2015, proposto da: Mattioda Pierino & Figli S.p.A. in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I., Sogeco s.r.l. in proprio e quale mandante del...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 30 ottobre 2015, n. 4971. Il requisito formale della sottoscrizione dell’offerta cui ha riguardo l’art. 74 del d.lgs. n. 163/2006 deve intendersi rispettato già con il fatto stesso dell’apposizione della formalità di cui si tratta in calce al relativo documento. Nell’ambito delle gare pubbliche per “sottoscrizione dell’offerta” deve intendersi, infatti, proprio la firma in calce alla corrispondente dichiarazione, con la quale solo si esprime, del resto, la consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto. Questo adempimento, inoltre, soddisfa anche l’esigenza di certezza sul contenuto e la provenienza dell’offerta che è perseguita dall’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. cit. , valore la cui lesione integra una delle cause di esclusione operanti anche nel vigente regime di tassatività delle circostanze escludenti.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 30 ottobre 2015, n. 4971 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9191 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla El. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Pa.Ba., con...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 22 ottobre 2015, n. 4860. È legittimo il contratto di avvalimento sottoposto alla condizione risolutiva che esso acquista efficacia soltanto nel caso che la società vinca la gara. La sentenza ha anche precisato che una condizione soltanto “potestativa” (che dipende dall’esclusiva volontà del soggetto che pone la condizione, ad es.: “se vorrà”) è nulla, ai sensi dell’art. 1355 del Codice civile
Consiglio di Stato sezione V sentenza 22 ottobre 2015, n. 4860 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2015, proposto proposto dalla s.r.l. La., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 13 ottobre 2015, n. 4711. I procuratori “ad negotia” che hanno ampi poteri decisionali devono avere il requisito della moralità professionale. La sentenza ha poi precisato che, se il bando di gara non prevede questa dichiarazione a pena di esclusione, quest’ultima può essere disposta soltanto se “sia effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito in questione
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 13 ottobre 2015, n. 4711 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4693 del 2015, proposto da: Co. s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Al.Bi., con domicilio eletto presso Ma.Se....
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 13 ottobre 2015, n. 4703. Vizia il contratto di avvalimento ed il conseguente impegno verso la stazione appaltante, la limitazione della responsabilità del Consorzio in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto, qualora ricondotta ai soli requisiti di cui è carente l’impresa ausiliata. Tale limitazione si pone, invero, in diretto contrasto con quanto prevede l’art. 49, comma 4, D.Lgs. n. 163 del 2006, che postula una piena responsabilità solidale del concorrente e dell’impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante in relazione al tutte le prestazioni contrattuali (restando il riparto di responsabilità questione interna relativa ai rapporti contrattuali tra le parti)
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 13 ottobre 2015, n. 4703 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4851 del 2015, proposto da: Al. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 ottobre 2015, n. 4652. L’associazione temporanea di imprese (ATI) è un contratto associativo atipico, fondato sul mandato collettivo speciale e gratuito, con rappresentanza ed in rem propriam (nell’interesse del terzo committente) conferito da parte delle associate ad una di esse (cd. capogruppo), che perciò assume, nei confronti del committente, la rappresentanza esclusiva delle mandanti: dalla presentazione dell’offerta (che è l’unico aspetto disciplinato dall’ordinamento) sino all’estinzione di ogni rapporto giuridico. La possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell’affare, è compensata dalla responsabilità solidale che lega le imprese riunite, anche nei rapporti con i subappaltatori e fornitori (come previsto dall’art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163-2006, in continuità normativa con l’art. 13, comma 2, dell’abrogata L. n. 109-94). Dal punto di vista civilistico, del tutto diversa è la posizione del consorzio costituito in forma di società consortile, che è una società caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo scopi consortili; infatti, esso può consistere in qualsiasi società prevista dal c.c., con esclusione della società semplice. Per quanto riguarda la disciplina degli appalti pubblici, il consorzio di imprese, se anche costituito in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, è un soggetto con identità plurisoggettiva, con la conseguenza che ad esso risulta pienamente applicabile la disciplina di cui all’art. 34, lett. e), d. lgs. n. 163-2006 che, a sua volta, rinvia al successivo art. 37. La disciplina civilistica della società consortile e la personalità giuridica di cui è titolare non comportano che essa sia esentata dagli adempimenti richiesti dalla disciplina in materia di contratti pubblici, qualora la società consortile partecipi a gare d’appalto indette dalla pubblica amministrazione. Le società consortili, invero, non sono imprese autonome, ma consorzi, per la natura e le finalità mutualistiche in favore delle imprese consorziate, con l’unica differenza che è loro consentito di operare in forma societaria, sicché la “causa consortile” del contratto permane e prevale sulla forma societaria assunta. La circostanza che tale soggetto abbia personalità giuridica e si presenti alla gara come impresa singola, in limine, rileva ai fini dell’assunzione della responsabilità nei confronti della stazione appaltante, ma non può esimere dagli obblighi posti dal codice dei contratti pubblici ai consorzi, qualunque sia la loro forma giuridica assunta
Consiglio di Stato sezione V sentenza 6 ottobre 2015, n. 4652 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2015, proposto dalla s.p.a. Pu., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 ottobre 2015, n. 4620. In caso di raggruppamento costituendo, soltanto la dichiarazione di impegno, prevista dall’art. 37, comma 8, del D.LGS. n. 163/2006, è idonea a perfezionare in capo alle imprese cointeressate il vincolo negoziale nei confronti della mandataria, che consentirà, poi, alla stazione appaltante di rivolgersi alla mandataria del raggruppamento per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’aggiudicazione . Pertanto, la natura negoziale della dichiarazione di cui trattasi, che esprime l’impegno delle imprese del costituendo RTI a conferire alla mandataria il mandato con rappresentanza, comporta che, in mancanza di tale dichiarazione, l’Amministrazione non possa fare ricorso al soccorso istruttorio
Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 ottobre 2015, n. 4620 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2090 del 2014, proposto da: Au. Srl mandataria, capogruppo costituendo RTI con A., Ed., De.Il., rappresentati e...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 1 ottobre 2015, n. 4587. L’articolo 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006 è preordinato ad assicurare il regolare e rapido espletamento della procedura di gara e la tempestiva liquidazione dei danni prodotti dall’alterazione della stessa a causa della mancanza dei requisiti da parte dell’offerente, così che esso è strumentale all’esigenza di garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione, esigenza rispetto alla quale l’esclusione dalla gara, l’escussione della cauzione e la segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si pongono come sanzioni automatiche, direttamente ed esclusivamente alla sola mancata prova del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati con la presentazione dell’offerta, prive di qualsiasi valutazione discrezionale quanto ai singoli casi concreti ed alle particolari ragioni, meramente formali o sostanziali, che l’amministrazioni abbia posto a fondamento del provvedimento di esclusione
Consiglio di Stato sezione V sentenza 1 ottobre 2015, n. 4587 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 1135 del 2015, proposto da: SI. S.P.A., in persona del legale rappresentante in...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 settembre 2015, n. 4443. Il termine per impugnare i provvedimenti adottati nelle procedure di affidamento di contratti pubblici decorre, in base alla regola generale prevista dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., dalla notificazione, comunicazione, o piena conoscenza dell’atto, e ciò anche in mancanza delle particolari forme di comunicazione di detti provvedimenti ai sensi dell’art. 79 cod. contratti pubblici, perché tale circostanza non impedisce che la conoscenza degli stessi, cui comunque l’art. 120 del codice del processo fa riferimento testuale, sia acquisita con altre forme
Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 settembre 2015, n. 4443 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2452 del 2015, proposto dalla Ke. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Ro.Gu. ed altri, con domicilio...