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Nel contratto di assicurazione della responsabilita' civile la clausola che subordina l'operativita' della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola clams made mista o impura) non e' vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, puo' tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, e' incensurabile in sede di legittimita', ove congruamente motivata. Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 6 maggio 2016, n. 9140.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 6 maggio 2016, n. 9140 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione Dott. NOBILE Vittorio – Presidente Sezione Dott. NAPPI Aniello –...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 novembre 2015, n. 22891. Va distinta la vessatorietà in astratto di una clausola claims made, che non può ritenersi sussistente per la mera contrarietà alla disciplina di cui all’art. 1917 c.c., da quella in concreto, che è compito, invece, del giudice di merito valutare caso per caso anche mediante un’interpretazione sistematica della varie clausole contrattuali

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 novembre 2015, n. 22891 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 12 ottobre 2015, n. 20401. Nell’ambito di un contratto per adesione, le clausole di «proroga tacita» (o di rinnovazione del contratto), se predisposte dalla parte più forte, sono prive di efficacia qualora non approvate «specificamente per iscritto», dal contraente debole, e ciò anche qualora abbiano il carattere della «reciprocità e bilateralità»

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 12 ottobre 2015, n. 20401 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro –...

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Corte di Cassazione, sezione III, 30 giugno 2015, n.13312. La clausola compromissoria inserita nelle condizioni generali di un contratto di assicurazione che prevede un meccanismo di corresponsione dell’onorario degli arbitri (correlato al valore della causa, ma non in misura proporzionale) indipendente dall’esito della controversia, nel senso che ciascuna parte è tenuta al pagamento del compenso dell’arbitro da essa nominato e di metà di quello dovuto al terzo, a prescindere dalla circostanza che risulti vittoriosa o soccombente, è da considerarsi vessatoria, avuto riguardo alla causa e alle finalità del suddetto contratto, quando risulti limitativa del diritto dell’assicurato ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli del sinistro, esponendolo (soprattutto nelle controversie di modesto valore) all’esborso di rilevanti somme per gli onorali degli arbitri, non proporzionate a quelle riconosciutegli a titolo di risarcimento dei danni dedotti, e dissuadendo quindi dal ricorrere all’arbitrato, con conseguente favore per i comportamenti dilatori dell’assicuratore e pregiudizio per il diritto di difesa dell’assicurato

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 30 giugno 2015, n.13312 Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la ‘violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c.’. La sentenza è errata laddove rileva che la società deduce la nullità della clausola che prevede un meccanismo...