Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 maggio 2014, n. 12221. La totale pretermissione del legittimario si può avere sia nella successione testamentaria, sia nella successione ab intestato. Il legittimario può dirsi pretermesso nella successione testamentaria quando il testatore ha disposto a titolo universale dell'intero asse a favore di altri. In tal caso, ai sensi dell'art. 457, secondo comma, cod. civ., il legittimario non è chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti. Nella successione ab intestato, la pretermissione si verifica qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell'intero suo patrimonio con atti di donazione, sicché, stante l'assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l'azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce. A ciò consegue che il legittimario pretermesso, sia nella successione testamentaria sia in quella ab intestato, il quale impugni per simulazione un atto compiuto dal de cuius a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede, condizione che acquista, solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, e come tale non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 maggio 2014, n. 12221 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Messina, depositata l’8 febbraio 2008, che ha riformato, limitatamente al capo riguardante le spese di lite, la sentenza del Tribunale di Messina di rigetto della domanda proposta da C.A. e...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 dicembre 2013, n. 28716. Se viene accertata la validità della convenzione matrimoniale gli immobili di tale convenzione possono essere assegnati con divisione testamentaria ma solo per una loro quota pari al 50%

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 dicembre 2013, n. 28716 Svolgimento del processo Con citazione 2.4.1983 i fratelli L.V.V., L. e S., a seguito della morte del padre R. , convenivano davanti al tribunale di Foggia S.E. , con la quale lo stesso, dopo il divorzio dalla loro madre, si era risposato il...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 ottobre 2013, n. 24132. La falsa rappresentazione della realtà circa la natura (agricola o edificatoria) di un terreno, ricadendo direttamente su di una qualità dell’oggetto, integra l’ipotesi normativa dell’errore di fatto e non di diritto, poiché la inesatta conoscenza della norma che ne preveda la destinazione urbanistica si risolve in una (altrettanto) inesatta conoscenza della circostanza della edificabilità o inedificabilità del suolo, di una circostanza, cioè, inerente ai caratteri reali del bene, differenziandosi un terreno non fabbricabile da un altro utilizzabile a scopi edilizi essenzialmente sotto il profilo dei relativi, possibili impieghi, così che le parti di una compravendita si determinano alla stipula del negozio proprio in relazione alle qualità del terreno ed alle utilità (ed utilizzazioni) da esso ricavabili, incorrendo in errore essenziale in caso di ignoranza della sua vera natura (errore che, per converso, non influirà sulla validità del contratto qualora verta esclusivamente sul valore, attenendo, in tal caso, ai motivi che possano aver indotto le parti alla stipula e che, come tali, non spiegano una incidenza diretta sul processo formativo del volere negoziale)

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  24 ottobre 2013, n. 24132 Svolgimento del processo T..P. , con atto notificato in data 13.3.1990 conveniva in giudizio avanti al tribunale di Lamezia Terme, i coniugi M.G. e J.J..W. , e, premesso di avere acquistato da questi ultimi un apprezzamento di terreno sito nel comune di (omissis)...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 maggio 2013, n.11737. Così come non è consentito al testatore sottrarre al legittimario la quota di riserva, allo stesso modo non gli è consentito ottenere lo stesso risultato attraverso la mera enunciazione di avere già tacitato il legittimario per la quota di riserva

La massima 1. Così come non è consentito al testatore sottrarre al legittimario la quota di riserva, allo stesso modo non gli è consentito ottenere lo stesso risultato attraverso la mera enunciazione di avere già tacitato il legittimario per la quota di riserva. 2. La dichiarazione di avvenuta tacitazione delle ragioni della legittimaria con donazioni...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 ottobre 2012 n. 17266. In tema di distinzione tra erede e legatario, a fini dell’esercizio dell’azione di riduzione

  Il testo integrale   Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 ottobre 2012 n. 17266[1]   In materia di distinzione tra erede e legatario, a fini dell’esercizio dell’azione di riduzione, l’assegnazione di beni determinati deve interpretarsi (ai sensi dell’articolo 588 del Cc), come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso...