Surrogazione dell’assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale
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Surrogazione dell’assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 marzo 2024| n. 6716.

In tema di surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale, il pagamento eseguito dalla compagnia di assicurazione in favore degli aventi diritto, senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142 del d.lgs. n. 209 del 2005, non è idoneo a liberare la medesima nei confronti dell'Inail, non potendo trovare applicazione, in tale ipotesi e in ragione della colpa del solvens, la regola dell'art. 1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente.

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24622. Il concetto di circolazione stradale di cui all’articolo 2054 c.c., include anche la posizione di arresto del veicolo e cio’ in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo e’ destinato a compiere e per il quale puo’ circolare sulle strade. Ne consegue che per l’operativita’ della garanzia per R.C.A. e’ necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalita’ non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreche’ esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesim

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 dicembre 2015, n. 24622 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 settembre 2014, n. 18879. Nell’affrontare il problema interpretativo circa la sussistenza o meno della volontà abdicativa del creditore insita nel riconoscimento dell’altrui diritto, ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., il giudice deve tenere conto che: a) il riconoscimento del diritto altrui può essere anche meramente parziale; b) il silenzio sulla sussistenza o meno della responsabilità può essere significativo dell’avvenuto riconoscimento, ove si riferisca a fattispecie in cui la responsabilità del debitore derivi da una presunzione di legge, in mancanza di prova contraria; c) l’indagine sui comportamenti delle parti durante le trattative deve essere accurata e completa: anche per quanto concerne le ragioni per le quali le trattative sono state interrotte, sì da evitare di dare corso ad interpretazioni che ratifichino l’eventuale mala fede di una delle parti in danno dell’altra; sì da evitare, soprattutto, che un’interpretazione ingiustificatamente rigorosa e formalistica dei requisiti del “riconoscimento” di cui all’art. 2944 cod. civ. sì traduca nell’ingiustificato diniego al creditore dell’esercizio dei suoi diritti: soprattutto nei casi in cui il termine di prescrizione sia particolarmente breve – qual è quello della prescrizione biennale – e l’illecito da cui deriva il diritto al risarcimento dei danni sia particolarmente grave, come nel caso di specie, ove si è trattato di omicidio colposo, dichiarato estinto per morte del reo pochi giorni dopo il compimento del fatto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 settembre 2014, n. 18879 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 5 ottobre 1993 M.E., D. e R.R., tutti fratelli del defunto M.G., nonché la madre dello stesso, S.A.T. , hanno convenuto davanti al Tribunale di Napoli la s.p.a. Citroen e la s.p.a. Intercontinentale Assicurazioni,...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 marzo 2015, n. 5218. L' accordo tra compagnie assicurative in virtù del quale ogni società aderente si impegna a liquidare e pagare il debito delle consorelle salva rivalsa, non è qualificabile come contratto a favore del terzo, non attribuendo al terzo danneggiato vantaggi diretti e giuridici, di conseguenza il danneggiato non ha azione diretta nei confronti del proprio assicuratore

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 17 marzo 2015, n. 5218 Svolgimento del processo 1. Il (omissis) sulla strada provinciale tra (…) e (omissis) si verificò un c.d. tamponamento a catena, che coinvolse molti veicoli. Il proprietario di uno dei veicoli danneggiati, A.L. , per ottenere il risarcimento del danno nel 2006 convenne dinanzi...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 novembre 2014, n. 24471. A carico della compagnia di assicurazione deve essere indennizzato in favore dei mariti anche il loro mancato aiuto domestico, dovuto dalle lesioni riportate nel sinistro.,

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 novembre 2014, n.24471 Svolgimento del processo 1. L'(omissis) il sig. P.A. patì gravi lesioni personali in conseguenza d’un sinistro stradale, causato dal sig. D.L.L. . In conseguenza di ciò sia il sig. P.A. , sia la moglie sig.a B.C. , convennero dinanzi al Tribunale di Venezia il...

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