Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 febbraio 2014, n. 2236 Rilevato che 1. Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 63/12, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 10 luglio 1977 fra I.M. e F.C. Ha respinto la domanda di imposizione al C. dell’obbligo di versare un...
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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 gennaio 2014, n. 1585. Il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi, ove questi abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di una adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno. Semmai potrebbe sorgere per il genitore un dovere alimentare, che si fonda peraltro su presupposti del tutto differenti
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 27 gennaio 2014, n. 1585 In fatto e diritto In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra M.F. e i due figli maggiorenni, A. ed E., il Tribunale di Trapani, con decreto in data 9 dicembre 2010, revocava l’assegnazione della casa coniugale alla moglie, già convivente...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 gennaio 2014, n. 921. Non essendo intervenuta una sostanziale modifica degli assetti normativi che disciplinano gli obblighi di entrambi i genitori nei confronti dei figli, ancorché maggiorenni, la legittimazione del coniuge convivente (definita normalmente “concorrente”, ma anche, da qualche autore, “straordinaria”) ad agire iure proprio nei confronti dell’altro genitore, in assenza di un’autonoma richiesta da parte del figlio, per richiedere tanto il rimborso, pro quota, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio stesso, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento, sussista tuttora
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 gennaio 2014, n. 921 Svolgimento del processo 1 – Con decreto depositato in data 6 febbraio 2007 il Tribunale di Velletri, in accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell’art. 710 c.p.c. da B.M.A. nei confronti della moglie L.D. , revocava, con decorrenza dal luglio dell’anno 1990, l’obbligo...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 gennaio 2014, n. 929. La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. Non può tuttavia sottacersi che il venir meno all’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente attraverso una relazione extraconiugale nel cui ambito sia stata generata prole, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 gennaio 2014, n. 929 Svolgimento del processo 1 – Con sentenza del 24 giugno 2009 il Tribunale di Rieti pronunciava la separazione personale dei coniugi P.T. e S.R., dalla cui unione erano nati due figli, I. ed A. , ormai maggiorenni ed autosufficienti. Con la stessa decisione...
Corte di Cassazione, sezione I, entenza 17 gennaio 2014, n. 927. Riduzione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento. Il giudice di secondo grado ha dato rilievo, ai fini dell’apprezzamento della situazione economica dell’onerato dell’assegno di mantenimento, alle sue condizioni di salute, documentalmente accertate – e, quindi, non riferite ad una previsione, sibbene all’attualità – per inferirne uno stato di disagio, dovuto ad esigenze di cure mediche e di assistenza, del quale ha poi operato un giudizio prognostico, correlato alla presumibile ingravescenza dello stato con l’avanzare dell’età
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 gennaio 2014, n. 927 Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso depositato il 13 luglio 2005, M.R. si rivolse al Tribunale di Enna chiedendo che venisse pronunciata la sua separazione personale dal coniuge S.S., con il quale aveva contratto matrimonio il 30 ottobre 1997, con addebito allo...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 gennaio 2014, n. 488. Il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio può essere correttamente desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle disponibilità patrimoniali
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 gennaio 2014, n. 488 Svolgimento del processo 1 – Con sentenza depositata in data 14 gennaio 2006 il Tribunale di Sassari, che aveva già dichiarato in data 16 ottobre 2002 la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi G.G. e F.B.M. , rigettava la domanda...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 gennaio 2014, n. 359. Il giudice, laddove investito da una domanda proveniente dal genitore convivente con figlio maggiorenne non autosufficiente, dovrà quindi (sussistendone i presupposti) riconoscere in ogni caso il diritto al contributo fatto valere dal genitore che abbia avanzato la relativa domanda, salva la facoltà di modulare in concreto il provvedimento, prevedendo un “versamento” (termine di per sé maggiormente aderente alla regolamentazione di un mero aspetto attuativo del diritto) nelle sue mani, ovvero direttamente nelle mani del figlio maggiorenne, ovvero in parte all’uno ed in parte all’altro. Assume, quindi, rilievo giuridico l’inerzia del figlio maggiorenne alla percezione dell’assegno di mantenimento, essendo comunque salva la possibilità per lo stesso di iniziare un procedimento ordinario inteso al riconoscimento di quel diritto, in maniera tale da eclissare la legittimazione in capo al genitore convivente, nonché salvo il diritto del figlio stesso di intervenire nel procedimento relativo alla determinazione e all’attribuzione dell’assegno
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 gennaio 2014, n. 359 Svolgimento del processo 1 – Con sentenza depositata in data 2 agosto 2006 il Tribunale di Roma condannava il Sig. A.R. al pagamento in favore di V.V.L. della somma di Euro 700,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (6 dicembre 2002), a...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 gennaio 2014, n. 304. L’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 gennaio 2014, n. 304 Fatto e diritto In un procedimento di divorzio tra P.G. e S.S. , la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza in data 13 maggio 2011 i confermava la sentenza del Tribunale di Macerata, che determinava in Euro. 270,00 l’assegno in favore della moglie....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 gennaio 2014, n. 129. L’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto; l’acquisizione in leasing di una autovettura Mercedes SLK è ritenuta indicativa di una situazione di benessere ed è incompatibile con una situazione di difficoltà economica, ed ancora la convivenza more uxorio con un altro soggetto, costituisce un ulteriore elemento di conferma della adeguatezza dei redditi a disposizione del coniuge richiedente
Suprema Corte di Cassazione sezione i sentenza 8 gennaio 2014, n. 129 Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso depositato il 22 dicembre 1999, R.L. chiese la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con B.C. il (omissis). La B. non si oppose, ma formulò richieste economiche di aumento dell’assegno di mantenimento...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 gennaio 2014, n. 130. In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice di merito è tenuto a considerare tutte le risorse economiche dell’onerato (incluse le disponibilità monetarie gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività e capacità di spesa
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 8 gennaio 2014, n. 130 Ritenuto in fatto 1. – Con sentenza depositata il 27 aprile 2007, il Tribunale di Padova pronunciò la separazione personale dei coniugi P.B. e A.G., che addebitò al primo, ponendo a carico di quest’ultimo il versamento in favore della moglie di un assegno...