Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 settembre 2014, n. 20145 1. Il Tribunale di Viterbo, dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi M.A. e M.V., addebitandola ad entrambi, con successiva sentenza del 13 luglio 2008, all’esito di consulenza psicologica e accertamenti patrimoniali a mezzo della Polizia tributaria, ha...
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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 settembre 2014, n. 18869. L'inclusione delle spese straordinarie in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 8 settembre 2014, n. 18869 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 settembre 2014, n. 19529. L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella individuazione di tali aspettative, deve tenersi conto unicamente delle prospettive di miglioramenti economici maturate nel corso del matrimonio che trovino radice nell'attività all'epoca svolta e/o nel tipo di qualificazione professionale e/o nella collocazione sociale dell'onerato, e cioè solo di quegli incrementi delle condizioni patrimoniali dell'ex-coniuge che, come nella specie, si configurino come ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 settembre 2014, n. 19529 Svolgimento del processo 1 – Con sentenza depositata in data 9 maggio 2007 il Tribunale di Roma, avendo già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi M.G. e C.M. , accoglieva la domanda di quest’ultima di attribuzione di un...
Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 15 settembre 2014, n. 19382. L'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. (Nel caso di specie è stato appurato un divario notevolissimo, poichè, da un lato, a favore del marito – la disponibilità esclusiva di una azienda floro-vivaistica, costituita da dieci serre, per una superficie coperta di 2200 mq. e dal negozio espositivo e di rivendita, come dalle risultanze della CTU, dall'altro, un reddito da lavoro della moglie di euro 13.614,00 annui nel 2010 nonché la disponibilità di un piccolo appartamento di proprietà)
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 15 settembre 2014, n. 19382 In un procedimento di divorzio tra C. Luigi e R. S., la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 23/05/2012 confermava la sentenza del Tribunale di Treviso, del 22/03/2011 che aveva affidato il figlio minore al padre, con contributo a carico della madre...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 settembre 2014, n. 18722. La cifra dell’assegno divorzile, deve tenere conto della breve durata del matrimonio. I criteri indicati dall’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, infatti, non devono necessariamente essere ripercorsi analiticamente tutti
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 settembre 2014, n. 18722 “Rilevato che nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, nel procedimento di divorzio relativo a R.C. e R.S. poneva a carico di quest’ultimo un assegno pari a 200 euro mensili in favore della moglie...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 agosto 2014, n. 18066. La clausola di trasferimento di immobile tra i coniugi, contenuta nei verbali di separazione o recepita dalla sentenza di divorzio congiunto o magari, come nella specie, sulla base di conclusioni uniformi, è valida tra le parti e nei confronti dei terzi, essendo soddisfatta l’esigenza della forma scritta. Ove l’accordo (o il contratto) sia nullo, tale nullità potrebbe essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e dunque anche da chi abbia dato causa a tale nullità. Ed esso potrebbe essere oggetto di annullamento da parte del soggetto incapace o la cui volontà risulti viziata (ad es. da un errore pure sulla sussistenza dell’interesse del minore, ma si dovrebbe ricordare che se nell’accordo sia preminente una causa transattiva, non rileverebbe ai sensi dell’art. 1969 c.c., errore di diritto). Ma nullità o annullamento non potrebbero costituire motivo di impugnazione dei soggetti dell’accordo da cui essi sono vincolati, ma dovrebbero essere fatti valere in un autonomo giudizio di cognizione
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 agosto 2014, n. 18066 Svolgimento del processo Con sentenza non definitiva in data 03.11.2010, il Tribunale di Treviso dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra R.G. e F.E. . Con sentenza definitiva in data 16.05.2012, su conclusioni comuni delle parti, il Tribunale affidava il...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 1 agosto 2014, n. 34181. In tema di reati contro la famiglia, la violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, cui si applica la disposizione dell'art. 12-sexies della I. 10 dicembre 1970, n. 898, stante il richiamo operato dalla previsione di cui all'art. 3 della l. 8 febbraio 2006, n. 54 (recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), riguarda l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli (minorenni e maggiorenni), dovendosi escludere invece l'inadempimento di analogo obbligo posto nei confronti dei coniuge separato, cui è applicabile la tutela già predisposta dall'art. 570 cod. pen.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 1 agosto 2014, n. 34181 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 novembre 2013 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.V. in ordine al reato di cui all’art. 570, commi 1 e 2, n. 2, c.p., per difetto della condizione di...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 24 luglio 2014, n. 16951. Se è vero che la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione e di divorzio in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto tale intrasmissibile agli eredi, una situazione diversa si determina nel caso in cui la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata pronunciata e il giudizio di legittimità prosegue, anche unicamente, per la determinazione dell'assegno.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 luglio 2014, n. 16951 Fatto e diritto Rilevato che: 1. Il Tribunale di Savona, con sentenza del 18 novembre – 25 novembre 2005, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra P.T. e Ba.An. e ha rimesso la causa in istruttoria per la...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 1 luglio 2014, n. 28212. Il genitore che ometta il versamento di un assegno mensile in favore del figlio minorenne è responsabile del delitto di cui all'art. 570, comma 2 n. 2 c.p., anche se malato e privo di lavoro, qualora non alleghi la sussistenza di una assoluta impossibilità di corrispondere la somma, in quanto la responsabilità dei genitori verso i figli in stato di bisogno implica un dovere di diligente attivazione per il recupero dei redditi
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 1 luglio 2014, n. 28212 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE ROBERTO Giovanni – Presidente Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere Dott. LEO Guglielm – rel. Consigliere Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 26 giugno 2014, n. 27938. Il reato di cui alla Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 12 sexies, nel caso applicabile giusta il richiamo allo stesso operato dalla Legge n. 54 del 2006, articolo 3, e' procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto all'articolo 570 c.p., si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilita'
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 26 giugno 2014, n. 27938 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CONTI Giovanni – Presidente Dott. LEO Guglielm – Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott. PATERNO’ RADDUSA...