Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 settembre 2014, n. 4494 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2014, proposto da: Te. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv....
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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 15 settembre 2014, n. 4698. L'onere di immediata impugnazione del bando è circoscritto al caso della contestazione di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione, che siano ex se ostative all'ammissione dell'interessato, o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, dovendo le altre clausole essere ritenute lesive ed impugnate insieme con l'atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva; a fronte di una clausola illegittima della lex specialis di gara, ma non impeditiva della partecipazione, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione , poiché non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare
Consiglio di Stato sezione III sentenza 15 settembre 2014, n. 4698 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2014, proposto da: Sv. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Lu.De., Lu.Tr., con domicilio...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 12 settembre 2014, n. 4661. Il “cottimo fiduciario” è definito dallo stesso art. 125 come «una procedura negoziata… previa consultazione di almeno cinque operatori economici». Nel pensiero del legislatore, dunque, il cottimo fiduciario non è una vera e propria gara, ma una trattativa privata (si veda anche l’art. 3, comma 40, dello stesso codice, che contiene la definizione del termine “procedura negoziata”), quindi una scelta ampiamente discrezionale. Tale discrezionalità si esercita in (almeno) due momenti: primo, l’individuazione delle cinque ditte da “consultare”; secondo, la scelta del contraente fra le ditte consultate. La discrezionalità è temperata, ma non eliminata, da alcuni princìpi, quali la “trasparenza” (che implica il dovere di una previa formulazione e comunicazione dei criteri della scelta, etc.) e, appunto, la “rotazione” (per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo).
Consiglio di Stato sezione III sentenza 12 settembre 2014, n. 4661 N. 04661/2014 N. 07016/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso numero di registro generale 7016 del 2014, proposto da: Revi S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 12 settembre 2014, n. 4662. L'azione di annullamento, dovendo essere sorretta dalle condizioni della legittimazione ad agire e dell'interesse a ricorrere, può essere proposta dal soggetto che sia titolare di una posizione giuridica differenziata e qualificata che risulti lesa, con attualità e immediatezza, da un atto della Pubblica Amministrazione. Nel settore specifico dei contratti pubblici, la legittimazione si dimostra, normalmente, mediante la legittima partecipazione alla gara
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 12 settembre 2014, n. 4662 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4939 del 2012, proposto da: Pa. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 luglio 2014, n. 3344. In base all'art. 186 bis R.D. 267/1942 (legge fallimentare) è ammissibile la partecipazione alle gare pubbliche d'appalto sia delle imprese già ammesse al concordato "con continuità aziendale", e che hanno già ottenuto il decreto di ammissione, sia di quelle che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato preventivo previa autorizzazione del Tribunale
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 luglio 2014, n. 3344 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8202 del 2013, proposto da: Sa. Ma. S.p.A. in proprio e quale Capogruppo Mandataria Ati, Ati-Co.-Co.S. Ed....
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 28 agosto 2014, n. 4429. In materia di individuazione delle offerte anormalmente basse, in sede di applicazione dell'art. 86, Codice dei contratti pubblici e dell'art. 121 del suo regolamento di esecuzione e al fine del computo del 10% delle "ali da tagliare", nel caso di presentazione di due o più offerte aventi la medesima riduzione percentuale che si trovino nell'elenco delle imprese che si trovino nella fascia del 10%, ogni offerta va considerata individualmente
Consiglio di Stato sezione V sentenza 28 agosto 2014, n. 4429 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 5512 del 2014, proposto dalla GI., in persona...
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 28 agosto 2014, n. 27. Ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara
CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 28 agosto 2014, n. 27 SENTENZA sul ricorso r.g.a.n. 13/2014/A.p., proposto dalla: Sogei s.p.a.., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Giuffré e Benedetto Giovanni Carbone, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via degli Scipioni, 288; contro Corvallis...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 30 luglio 2014, n. 4025. Nel procedimento di affidamento di lavori pubblici le pubbliche amministrazioni se, dopo aver stipulato il contratto di appalto, rinvengono sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell’aggiudicazione ma devono esercitare il diritto potestativo disciplinato dall’art. 134 del D.L.vo . 163 del 2006.
CONSIGLIO DI STATO sezione V sentenza 30 luglio 2014, n. 4025 SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 6206 del 2014, proposto da: sul ricorso numero di registro generale 6206 del 2014, proposto da: Consorzio Cooperative Costruzioni – C.C.C. Società cooperativa, in persona del...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 4 luglio 2014, n. 3397. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 4 luglio 2014, n. 3397 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 473 del 2013, proposto da Consorzio Stabile Pe. soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante,...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 giugno 2014, n. 13507. Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti i suddetti elementi, risolvendosi in un accertamento di fatto, è demandato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 giugno 2014, n. 13507 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo – Presidente Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. BENINI Stefano – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda...