Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 ottobre 2023| n. 27691.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno tendenzialmente può contrarre liberamente matrimonio, dal momento che egli risulta pienamente capace di relazionarsi agli atti e non è destinatario delle limitazioni proprie invece del soggetto £incapace”, ciò salvo che, in casi specifici, il provvedimento non disponga in relazione alle condizioni dell’interessato limitazioni assimilabili a quelli dell’incapacità.