Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno tendenzialmente può contrarre liberamente matrimonio

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno tendenzialmente può contrarre liberamente matrimonio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 27691. 

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno tendenzialmente può contrarre liberamente matrimonio

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno tendenzialmente può contrarre liberamente matrimonio, dal momento che egli risulta pienamente capace di relazionarsi agli atti e non è destinatario delle limitazioni proprie invece del soggetto incapace, ciò salvo che, in casi specifici, il provvedimento non disponga in relazione alle condizioni dell’interessato limitazioni assimilabili a quelli dell’incapacità 

Ordinanza|2 ottobre 2023 n. 27691. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno tendenzialmente può contrarre liberamente matrimonio

Data udienza 26 settembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Amministrazione di sostegno – Pubblicazioni di matrimonio – Opposizione dell’amministratore di sostegno – Estensione all’amministrato del divieto di contrarre matrimonio – Soggetti legittimati a proporre l’azione – Artt. 417 e 406, cc – Cass. Civ. Sez. Un. n. 22048/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27472/2022 r.g. proposto da:

(OMISSIS), alias (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), e con il medesimo legale elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo ” (OMISSIS)”;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quale amministratore di sostegno di (OMISSIS), detto (OMISSIS); PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE DI APPELLO DI ROMA pubblicato il giorno 17/10/2022;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 26/09/2023 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 27 luglio 2020, n. 6041, reso nel procedimento n. r.g. 16468/2019, il Tribunale di Roma, richiestone da (OMISSIS) ed (OMISSIS), in qualita’ di figli di (OMISSIS), detto (OMISSIS), nomino’ l’Avv. (OMISSIS) amministratore di sostegno di quest’ultimo, impossibilitato a curare autonomamente i propri interessi, soprattutto economici.

2. Il (OMISSIS) l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di (OMISSIS), Municipio (OMISSIS), richiestone da (OMISSIS), alias (OMISSIS), anche per l’amministrato sulla base di una procura speciale, datata (OMISSIS), da lui rilasciatale, effettuo’ le pubblicazioni relative al loro matrimonio.

2.1. L’amministratore di sostegno, tuttavia, a cio’ autorizzato dal giudice tutelare, si oppose alla celebrazione di detto matrimonio ed il relativo procedimento fu iscritto al n. r.g. 14165/2021 del Tribunale di Roma, nel quale intervennero volontariamente (OMISSIS) ed (OMISSIS), associandosi alla richiesta di sospensione della celebrazione del matrimonio medesimo, e si costitui’ (OMISSIS), sostenendo la correttezza dell’iter intrapreso con le pubblicazioni di matrimonio ed evidenziando l’effettiva volonta’ di contrarre matrimonio dell’amministrato, definito il proprio compagno di vita dal (OMISSIS).

2.2. Nelle more di questo secondo procedimento, a seguito della richiesta di promuovere giudizio di interdizione nei confronti del padre avanzata da (OMISSIS) il (OMISSIS), nonche’ dei pareri espressi dall’amministratore di sostegno, il (OMISSIS), e dal Pubblico Ministero, il (OMISSIS), che, anche sulla base delle relazioni mediche del (OMISSIS), erano concordi nel richiedere l’estensione all’amministrato del divieto di contrarre matrimonio previsto per l’interdetto o l’inabilitato, il Giudice Tutelare, nell’ambito del procedimento n. r.g. 16468/2019 (connesso con quello incardinato per l’annullamento della celebrazione del matrimonio n. r.g. 14165/2021), con decreto immediatamente efficace del 19 settembre 2021 dispose, ad integrazione del provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno, il divieto per l’amministrato (OMISSIS) di contrarre matrimonio, rilevando che il beneficiario non era in grado di determinarsi liberamente, ne’ di comprendere gli effetti giuridici ed economici derivanti dalla sottoscrizione di un vincolo matrimoniale.

3. Il reclamo promosso contro questo decreto da (OMISSIS), quale parte interessata alla celebrazione del matrimonio con il beneficiario, fu dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Roma con decreto del 17 ottobre 2022, reso nel contraddittorio con (OMISSIS) ed (OMISSIS), con l’Avv. (OMISSIS), nella indicata qualita’, e con l’intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso quella corte.

3.1. Il giudice a quo opino’ che “La reclamante, che non e’ stata parte in primo grado, non e’ legittimata ad impugnare in appello i provvedimenti adottati nel corso della procedura, alla quale e’ rimasta estranea. L’articolo 417 c.c., richiamato dall’articolo 406 c.c., elenca i soggetti legittimati a promuovere l’azione per la nomina dell’amministratore di sostegno, che ove esistenti devono anche essere sentiti dal giudice tutelare: oltre al pubblico ministero, al tutore e al curatore, la norma indica i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, il coniuge e, a seguito della legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno, anche la “persona stabilmente convivente”. Con il provvedimento emesso in data 8/11/2021 nella procedura RGVG 16468/2019 il giudice tutelare ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di autorizzazione ad intervenire in giudizio avanzata dal procuratore di (OMISSIS) al fine di chiedere la revoca della limitazione del diritto di contrarre matrimonio dell’amministrato, rilevando che la stessa non riveste alcuna delle qualita’ sopra indicate. Avverso tale decisione – il cui contenuto sostanziale e’ l’affermazione dell’insussistenza della legittimazione dell’istante – non risulta sia stata proposta impugnazione. Nel procedimento RGVG 16468/2019, peraltro, (OMISSIS) e’ presente anche con un proprio difensore, che, benche’ legittimato (Sez. 1, n. 5380/2020), non ha impugnato il provvedimento del 19/9/2021 che, pure, ha inciso su di un suo diritto personalissimo. Non e’ dunque ipotizzabile in questa sede neppure un intervento adesivo della reclamante ai sensi dell’articolo 105 c.p.c., comma 2″. Osservo’, infine, che “le parti sono concordi nel riferire che la reclamante ha conosciuto l’amministrato, vedovo dal (OMISSIS), nel (OMISSIS); la suddetta, nei propri atti, non ha mai addotto di avere convissuto con il (OMISSIS), e non ha contestato quanto riferito dalle altre parti circa la sua mancata disponibilita’ delle chiavi dell’appartamento dell’amministrato. Ascoltato dal giudice tutelare, (OMISSIS) ha riferito che dopo due mesi che si erano conosciuti egli e la reclamante si erano innamorati, che lei era molto bella e che talvolta andavano insieme al ristorante. Per accertare che la relazione sentimentale non ha, dunque, mai rivestito i caratteri della stabile convivenza non occorre procedere ad istruttoria, essendo tale dato incontestato ( (OMISSIS) ha peraltro rinunciato a comparire innanzi al giudice tutelare che la aveva convocata per l’udienza del 7/10/2021). Stante il difetto di legittimazione attiva della reclamante, l’impugnazione deve, dunque, essere dichiarata inammissibile. Alla pronuncia consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo secondo tariffe”.

4. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso (OMISSIS), alias (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c.. Nessuno dei destinatari della notificazione di tale atto ( (OMISSIS) ed (OMISSIS); l’Avv. (OMISSIS), nella indicata qualita’; il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma) ha svolto tempestive difese in questa sede, ma (OMISSIS), solo in vista della fissata adunanza camerale, ha depositato una propria memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva, preliminarmente, il Collegio che la memoria depositata da (OMISSIS), non costituitosi ritualmente e tempestivamente mediante deposito di controricorso, deve considerarsi inammissibile.

1.1. Invero, attesa la qui condivisa Cass. n. 4049 del 2023, “la parte contro la quale il ricorso e’ diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c. (richiamato dall’articolo 370 c.p.c., comma 2), l’esposizione delle ragioni atte a dimostrare l’infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente. In mancanza di tale atto, essa non puo’ presentare memoria ma solamente partecipare alla discussione orale (v. Cass. n. 11160 del 11/06/2004, che per tale motivo ha dichiarato inammissibile un “atto di Cost.” dell’intimato non contenente alcuna replica ai motivi del ricorso; v. anche Cass. n. 6222 del 20/04/2012)”. Nello stesso senso, si veda anche, in motivazione, Cass. n. 34791 del 2021, secondo cui “giusta orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, ai sensi articolo 370 c.p.c., comma 1, alla parte contro la quale e’ diretto il ricorso, la quale non abbia depositato il controricorso (situazione cui deve equipararsi quella in cui come nella specie trattisi di atto non qualificabile come tale, in quanto privo dei relativi requisiti essenziali), nel periodo che va dalla scadenza del termine per la proposizione del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione e’ preclusa qualsiasi attivita’ processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio – anche se soltanto ai fini della partecipazione alla discussione orale – o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli articoli 372 e 378 c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 11/4/1981, n. 2114; Cass., 28/5/1980, n. 3513; Cass., 9/8/1962, n. 2486)”.

1.2. Ancor piu’ specificamente, giusta Cass. n. 17030 del 2021, (cfr. in motivazione), anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’articolo 380 bis.1 c.p.c. – introdotto dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016 -, alla parte contro cui e’ diretto il ricorso che non abbia depositato un atto qualificabile come controricorso, “nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione e’ preclusa, pertanto, qualsiasi attivita’ processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli articoli 372 e 378 c.p.c. (cfr. Cass. n. 8056/2021; Cass. n. 10813/2019; Cass. n. 9601/2021; Cass., 25/09/2012, n. 16261; Cass., 09/03/2011, n. 5586). In conclusione, la parte (…) non e’ legittimata neppure, come nel caso in esame, a depositare memorie illustrative (cfr. Cass. nn. 10813/2019, 24422/2018, 25735/2014), sulla base del principio affermato con riferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza, ma che deve essere esteso anche al procedimento in Camera di consiglio di cui all’articolo 380 bis.1 c.p.c., introdotto dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, conv. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (cfr. anche Cass. n. 26974 del 2017; Cass. n. 10813/2019; n. 7737/2021; n. 7738/2021)”.

1.3. In contrario, nemmeno puo’ invocarsi, come, invece, ha fatto (OMISSIS), il Protocollo d’Intesa siglato in data 1 marzo 2023 dalla Corte di cassazione, dalla Procura Generale della Corte di cassazione, dall’Avvocatura Generale dello Stato e dal Consiglio Nazionale Forense, laddove, al p. 2.4., esclusivamente per i ricorsi gia’ depositati “alla data del 30 ottobre 2016”, per i quali sia stata fissata successivamente l’adunanza camerale, si e’ previsto che “l’intimato, che non abbia provveduto a notificare e depositare il controricorso ex articolo 370 c.p.c., ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilita’ di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facolta’ puo’ presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali puo’ farlo il controricorrente” (cfr. in questo senso, vedasi anche Cass. n. 6592 del 2021). Invero, nella fattispecie oggi all’esame del Collegio, il ricorso di (OMISSIS), alias (OMISSIS), lungi dall’essere “gia’ depositato alla data del 30 ottobre 2016”, e’ stato notificato il 15 novembre 2022, sicche’ si e’ assolutamente al di fuori dell’ambito temporale di operativita’ della disposizione appena richiamata.

2. Tanto premesso, e posta la sicura ammissibilita’ dell’odierno ricorso ex articolo 111 Cost., comma 7, stante la innegabile decisorieta’ del provvedimento oggi impugnato (alla stregua di quanto recentemente sancito da Cass., SU, 24 luglio 2023, n. 22048, a tenore della quale, tra l’altro: “(a) l’articolo 111 Cost., comma 7, e’ garanzia del diritto di chi sia (stato) parte di un procedimento da svolgere in contraddittorio con una parte contrapposta, in funzione dichiarativa di un proprio diritto soggettivo; (b) da cio’ resta integrata la garanzia costituzionale del ricorso per cassazione in ordine al provvedimento conclusivo di quel procedimento, qualunque ne sia la forma, secondo il concetto di decisorieta’; (c) nelle fattispecie procedimentali soggette al modello camerale, la caratteristica di decisorieta’, cui si collega la garanzia costituzionale del ricorso per cassazione per violazione di legge, parimenti attinge la natura sostanziale del provvedimento ove questo sia destinato a decidere su posizioni soggettive contrapposte, ed e’ integrata dal caso che si tratti di provvedimenti suscettibili di stabilizzazione perche’ per loro natura non provvisori e non suscettibili di assorbimento in decisioni “altre”: provvedimenti modificabili – si’ – ma solo in forza del sopravvenire di circostanze nuove e diverse, secondo i canoni del giudicato cd. allo stato degli atti o, come anche suol dirsi, del giudicato rebus sic stantibus”) e la sua non impugnabilita’ altrimenti, i suoi primi tre formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; violazione e falsa applicazione articoli 102, 120, 406, 417 e 428 c.c.; violazione e falsa applicazione articoli 115, 116 e 132 c.p.c.; violazione e falsa applicazione articolo 24 Cost.; violazione e falsa applicazione L. n. 06 del 2004”. Si assume che: i) la motivazione del provvedimento impugnato risulta “palesemente contraddittoria ed illegittima, poiche’ dapprima ritiene legittima l’esclusione della ricorrente nella procedura di nomina dell’Amministratore di Sostegno, in base all’applicazione degli articoli 417 e 406 c.c., salvo poi evidenziare che proprio in merito al diniego dell’intervento (postumo) della Dott.ssa (OMISSIS) nella indicata procedura, non sia stata opposta alcuna impugnazione. La Corte d’Appello, dunque, non indica neanche quale dei due percorsi processuali avrebbe dovuto seguire la istante e dunque su quale norma si fonderebbe la successiva carenza di legittimazione a promuovere appello avverso il provvedimento di Primo Grado (…), appunto impugnato in Corte d’Appello”; ii) “la Corte di Appello di Roma, compie un secondo erroneo ragionamento logico-giuridico, poiche’ l’impugnato provvedimento reso dalla Dott.ssa (OMISSIS) (titolare del procedimento di amministrazione di sostegno R.G.V.G. 16486/2019), ha definito difatti un giudizio differente, ossia quello recante R.G.V.G. 14165/2021, incardinato innanzi al giudice Dott. (OMISSIS) dall’amministratore di sostegno avv. (OMISSIS), al quale hanno poi aderito i figli del sig. (OMISSIS), ossia (OMISSIS) e (OMISSIS), teso all’annullamento dell’iter matrimoniale intrapreso dalla odierna ricorrente Dott.ssa (OMISSIS) ed il compagno (OMISSIS). Tale provvedimento giudiziario lede, dunque, personalissimi ed irrinunciabili diritti ed interessi della odierna ricorrente cosi’ legittimandola all’impugnativa in ogni stato e grado di giudizio. A fronte di tale rivendicazione di personali diritti, la presenza dell’odierna ricorrente non si manifesta assolutamente necessaria nel giudizio R.G.V.G. 16486/2019, dunque, il ragionamento della Corte d’Appello non tiene dunque conto e/o stravolge fondamentali fatti giuridici che viziano la decisione finale (…). Alla luce di quanto esposto, la Corte di Appello di Roma, attraverso l’impugnato provvedimento, esclude qualsiasi tipo di tutela giuridica in capo ad un soggetto (odierna ricorrente) che, in tal caso, potrebbe solo subire passivamente provvedimenti giudiziali che ledono la propria sfera di diritti ed interessi irrinunciabili, in piena violazione anche dei Principi Costituzionali di cui all’articolo 24”;

II) “Violazione e falsa applicazione articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5, in combinato disposto con l’articolo 105 c.p.c., comma 2; violazione e falsa applicazione articoli 102, 120 e 428 c.c.; Violazione e falsa applicazione articoli 115, 116 e 132 c.p.c.; violazione e falsa applicazione articolo 24 Cost. e L. n. 06 del 2004”. Si contesta il decreto impugnato laddove afferma che “Nel procedimento RGVG 16468/2019, peraltro, (OMISSIS) e’ presente anche con un proprio difensore, che, benche’ legittimato (…), non ha impugnato il provvedimento del 19/9/2021 che, pure, ha inciso su di un suo diritto personalissimo. Non e’ dunque ipotizzabile in questa sede neppure un intervento adesivo della reclamante ai sensi dell’articolo 105 c.p.c., comma 2”. Vengono reiterate le motivazioni gia’ esposte nel precedente motivo rimarcandosi, da un lato, “la piena legittimazione attiva a ricorrere della Dott.ssa (OMISSIS), a tutela e protezione di propri diritti ed interessi nel caso di specie collegati alla negazione, mediante provvedimento giudiziario, di poter convolare a nozze con la persona amata”; dall’altro, che “nessuna prova del coinvolgimento del difensore del sig. (OMISSIS) e’ stata resa nel doppio grado di giudizio”;

III) “Violazione e falsa applicazione articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; violazione e falsa applicazione articoli 105 c.p.c., comma 2; violazione o falsa applicazione articoli 102, 120 e 428 c.c.; violazione e falsa applicazione articoli 115, 116 e 132 c.p.c.; violazione e falsa applicazione articolo 24 Cost.; violazione e falsa applicazione L. n. 06 del 2004”. Si deduce che: i) nel provvedimento impugnato “si palesano ulteriori profili di illegittimita’, frutto di unilaterali, illogici ed incoerenti valutazioni dei fatti oggetti di giudizio, utilizzati in modo non obiettivo in danno della ricorrente (…)”; ii) il medesimo provvedimento e’ fondato “sull’adesione alle eccezioni della difesa avversaria, senza che si sia proceduto mai ad una prova testimoniale e ne’, tantomeno, all’invocato intervento di un CTU medico-legale, che potesse valutare l’effettiva volonta’ del sig. (OMISSIS) in merito alla condivisa volonta’ di convolare a nozze con la Dott.ssa (OMISSIS). Dunque, sia il Giudice di Prime Cure che di Secondo Grado, aderiscono alle prospettazioni dell’Amministratore di Sostegno e dei figli del sig. (OMISSIS) senza mai dimostrare o comprovare le unilaterali tesi di loro parte, sulle quali sono state tuttavia fondate due immotivati ed irragionevoli provvedimenti. Non esiste, difatti, alcuna attestazione medico-legale o altro elemento probatorio che possano supportare gli assunti di controparte”.

3. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perche’ chiaramente connesse, si rivelano insuscettibili di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso (nei corrispondenti sensi dovendosi intendere integrata, ex articolo 384 c.p.c., u.c., la motivazione del decreto impugnato), pur dandosi atto della morte di (OMISSIS), detto (OMISSIS), medio tempore sopravvenuta il (OMISSIS), come riferito dalla stessa ricorrente.

3.1. Giova puntualizzare, innanzitutto, che il provvedimento della cui impugnazione ancora si discute in questa sede ha investito, esclusivamente, il divieto di contrarre matrimonio imposto a (OMISSIS) (detto (OMISSIS)) e pronunciato dal giudice tutelare nell’ambito del procedimento n. r.g. 16468/2019 presso il Tribunale di Roma, non anche qualsivoglia altro provvedimento che, nelle more, abbia eventualmente definito pure il diverso (benche’ connesso al primo) ed autonomo procedimento n. r.g. 14165/2021 instaurato, presso il medesimo tribunale, dall’Avv. (OMISSIS), quale amministratore di sostegno del suddetto (OMISSIS), al fine di opporsi alla celebrazione del matrimonio tra quest’ultimo a (OMISSIS), alias (OMISSIS), in vista del quale la odierna ricorrente aveva chiesto ed ottenuto dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di (OMISSIS), Municipio (OMISSIS), le corrispondenti pubblicazioni.

3.2. Fermo quanto precede, osserva il Collegio che, come gia’ condivisibilmente sancito dalla giurisprudenza di legittimita’ (cfr., ex aliis, Cass. n. 12460 del 2018 e Cass. n. 11536 del 2017, entrambe ribadite dalla piu’ recente Cass. n. 4733 del 2021) il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non acquista lo status di incapace e, dunque, non possono essergli applicate tout court le norme limitative previste per l’interdetto (si pensi, specificamente, al divieto di contrarre matrimonio sancito dall’articolo 85 c.c., comma 1) o l’inabilitato. Di guisa che “tutto cio’ che il giudice tutelare, nell’atto di nomina o in successivo provvedimento, non affida all’amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resta nella completa disponibilita’ di quest’ultimo” (cfr. Corte Cost., sent. 10 maggio 2019, n. 114).

3.2.1. Cio’ deriva non solo dalle finalita’ della legge – di valorizzare le capacita’ residue e di sostenere, piu’ che limitare -, ma anche dall’intento del legislatore di mantenere volontariamente sfumati i contorni tra capacita’ ed incapacita’ di agire, in quanto l’assolutezza di tale dicotomia non appare piu’ adeguata a spiegare le innumerevoli situazioni che conducono all’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.

3.2.2. In definitiva, colui che e’ sottoposto ad amministrazione di sostegno e’ pienamente capace in relazione agli atti per i quali non e’ prevista una specifica incapacita’, e la sua condizione giuridica e’ differenziata da quella dell’interdetto, cosicche’ ne deve essere tenuta distinta la posizione, salvo nel caso in cui il giudice non compia una valutazione ad hoc in ordine alla necessita’ di assimilarne la tutela. Dalla considerazione per la quale il beneficiario non e’ un “incapace” discende, dunque, che non possano essergli applicate in via interpretativa (e, quindi, a prescindere da una valutazione giudiziale) le limitazioni previste dalla legge per tale categoria di soggetti, cosi’ come quelle che si riferiscono ad interdetti ed inabilitati. Sempre che non si tratti di norme che disciplinano i rapporti per i quali il beneficiario, nel decreto, ha subito una specifica limitazione e relativamente ai quali e’, dunque, incapace; queste ultime trovano senz’altro applicazione nell’ambito dell’amministrazione di sostegno anche indipendentemente da uno specifico richiamo nel decreto.

3.3. Questa Corte, poi, ha gia’ opinato (cfr. Cass. n. 11536 del 2017; Cass. n. 18634 del 2012) che, “in ragione delle significative differenze che intercorrono tra l’amministrazione di sostegno (diretta a valorizzare le residue capacita’ del soggetto debole) e l’interdizione (volta a limitare la sfera d’azione di quel soggetto in relazione all’esigenza di salvaguardia del suo patrimonio nell’interesse dei suoi familiari), il divieto di contrarre matrimonio, previsto dall’articolo 85 c.c., per l’interdetto, non trova generale applicazione nei confronti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno ma puo’ essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravita’, quando sia conforme all’interesse dell’amministrato. In tali casi, il matrimonio contratto da quest’ultimo puo’ essere impugnato da lui stesso ex articolo 120 c.c., o dall’amministratore di sostegno ex articolo 412 c.c., comma 2, non anche dai terzi ex articolo 119 c.c., non potendosi richiamare la disciplina dell’interdizione”. Risulta chiaramente affermato, pertanto, il principio che ciascun soggetto, anche il beneficiario di amministratore di sostegno, e’ titolare del diritto personalissimo di autodeteminarsi con riguardo al proprio matrimonio, sicche’ l’apertura dell’amministrazione di sostegno e la richiesta di limitare tale diritto non solo si rivelano tra loro legate ma, soprattutto, riguardano profili strettamente inerenti la persona proprio perche’ direttamente incidenti su suoi diritti fondamentali, in coerenza con i principi fondamentali ed indeclinabili di identita’ e liberta’ della persona stessa di cui agli articoli 2 e 13 Cost..

3.3.1. A sua volta, la gia’ citata Cass. n. 4733 del 2021 ha precisato che il diritto di autodeterminarsi con riguardo al proprio matrimonio, “assume il rango di diritto personalissimo ed ogni provvedimento giurisdizionale che vi incida possiede in re ipsa una dimensione decisoria”.

3.4. In coerenza con tale affermazione, poi, deve ritenersi che unico soggetto leso da provvedimenti giudiziali che incidano su un tale diritto personalissimo e’ soltanto il titolare di quest’ultimo: nella specie, quindi, (OMISSIS), detto (OMISSIS), non anche l’odierna ricorrente, nemmeno parte peraltro, del procedimento n. r.g. 16468/2019 del Tribunale di Roma (la sua richiesta di intervento ivi risulta essere stata respinta, a tanto dovendosi aggiungere che la stessa, pacificamente, non poteva considerarsi ricompresa tra i soggetti di cui agli articoli 406 e 417 c.c., ne’ era stabilmente convivente con il (OMISSIS)), nell’ambito del quale fu pronunciato il decreto del giudice tutelare (appunto di divieto di contrarre matrimonio per l’amministrato (OMISSIS)), poi da lei reclamato innanzi alla corte di appello il cui provvedimento, a sua volta, ha impugnato in questa sede. Di quel procedimento, invece, era parte, doverosamente, proprio (OMISSIS), detto (OMISSIS), che, tuttavia, non ha inteso impugnare il divieto predetto, ne’ lo ha fatto l’Avv. (OMISSIS), suo amministratore di sostegno.

3.4.1. Neppure puo’ ragionevolmente opinarsi che, malgrado l’innegabile incidenza di questo provvedimento sul diverso ed autonomo (benche’ connesso) procedimento n. r.g. 14165/2021, di cui, invece, la (OMISSIS), alias (OMISSIS), era sicuramente parte, cio’ la legittimasse alla impugnazione del primo, a cio’ ostando, da un lato, la natura personalissima del diritto da questo inciso e, dall’altro, la possibilita’ della stessa di far valere comunque, nel procedimento da ultimo indicato, ogni eventuale altra sua pretesa derivante dalla mancata celebrazione del matrimonio cui erano finalizzate le pubblicazioni in quella sede contestate dall’Avv. (OMISSIS) nella indicata qualita’.

4. Il quarto motivo di ricorso, infine, rubricato “Sulla contestazione dello sproporzionato aggravio di spese”, lamenta la pretesa abnormita’ della condanna delle spese inflitta alla reclamante, odierna ricorrente. In particolare, si contesta “uno squilibrio processuale” in danno di quest’ultima posto che gli importi liquidati sono “stati riconosciuti, in egual misura, sia nei confronti dell’Amministratore di Sostegno, che ha proposto giudizio e resistito in via principale, sia nei confronti dei signori (OMISSIS) e (OMISSIS), intervenuti ad adiuvandum”.

4.1. Una tale doglianza si rivela inammissibile ex articolo 360-bis c.p.c., n. 1, atteso che, come ripetutamente chiarito da questa Corte: i) la denuncia di violazione della norma di cui all’articolo 91 c.p.c., comma 1, trova ingresso, in questa sede di legittimita’, solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 15697 del 2023; Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 18128 del 2020), e tanto non e’ dato cogliere dal motivo all’esame; ii) in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo ed il massimo dei parametri previsti, non e’ soggetto al controllo di legittimita’, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente (cfr. Cass. n. 14198 del 2022). Nella specie, la censura nemmeno prospetta che la liquidazione della corte distrettuale (correttamente eseguita in favore di ciascuna delle due parti ivi indicati come “reclamati”) abbia superato i massimi previsti dal menzionato D.M.; iii) l’interventore adesivo ha diritto alla rifusione delle spese di lite in caso di soccombenza dell’attore (cfr., ex multis, Cass. n. 1589 del 2022; Cass. n. 1105 del 2006; Cass. n. 18944 del 2003, e via risalendo fino a Cass. n. 500 del 1968, ove gia’ si affermo’ il principio secondo cui il soccombente e’ tenuto a pagare all’interventore le spese giudiziali, essendo sufficiente a tal fine la partecipazione dell’interventore al giudizio).

5. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso deve essere respinto, senza necessita’ di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimita’, essendo rimasti solo intimati tutti i destinatari della sua notificazione, altresi’ dandosi atto, giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020, rv. 657198-06, che, malgrado il tenore della pronuncia adottata, non e’ dovuto il pagamento di un’ulteriore somma, a titolo di contributo unificato, posto che il giudizio in esame rientra tra quelli per cui, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 10, comma 3, ne prevede l’esenzione.

5.1. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

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