Sussiste l’interesse ad impugnare dell’imputato che deduca l’incompetenza del giudice di pace rispetto al tribunale

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 11 settembre 2020, n. 25947.

Sussiste l’interesse ad impugnare dell’imputato che deduca l’incompetenza del giudice di pace rispetto al tribunale, ritenendo la sussistenza di un reato più grave, qualora invochi la concessione del beneficio della sospensione condizionale, escluso nel procedimento davanti al giudice di pace.

Sentenza 11 settembre 2020, n. 25947

Data udienza 22 luglio 2020

Tag – parola chiave: Minaccia – Lesioni – Liquidazione delle spese della parte civile – Esclusione in caso di mancata difesa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. SCARLINI Enrico V. – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/11/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EPIDENDIO TOMASO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 novembre 2019, il Tribunale di Campobasso confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto (OMISSIS) colpevole dei delitti di minaccia e lesioni personali, consumati ai danni di (OMISSIS) il (OMISSIS), irrogando la pena indicata in dispositivo.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava che:
– in assenza di prova che i postumi evidenziati in perizia fossero stati cagionati dalla condotta dell’imputato, doveva rigettarsi la formulata eccezione di incompetenza del Giudice di pace;
– in considerazione della natura della pena e della gravita’ del fatto non si concedeva la richiesta sospensione condizionale della pena;
– andava confermata la condanna generica dell’imputato al risarcimento dei danni e si condannava il medesimo a rifondere alla parte civile anche le spese (non quantificate) del grado di appello.
2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di lesioni la cui prova si era fondata solo sulla apodittica attendibilita’ della persona offesa, la cui ricostruzione non aveva trovato conferma nelle deposizioni dei testi escussi.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla reiezione dell’eccepita incompetenza del Giudice di pace ad esito della produzione della perizia eseguita in cui si era attestata la durata delle lesioni patite dal (OMISSIS) in giorni ventidue.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di minaccia.
Su tale punto il Tribunale aveva omesso ogni motivazione.
2.4. Con il quarto ed il quinto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed all’avvenuto risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di parte civile nonostante la stessa non avesse presenziato nella fase d’appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso promosso nell’interesse di (OMISSIS) e’ fondato limitatamente alla sola doglianza relativa alla liquidazione, in grado di appello, delle spese sostenute dalla parte civile.
1. Il primo ed il terzo motivo sono inammissibili perche’ anch’esso versato in fatto cosi’ da non tenere conto dei limiti del sindacato di legittimita’ che non puo’ giungere alla riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Il Tribunale, infatti, aveva osservato come la ricostruzione offerta dalla persona offesa, (OMISSIS), su entrambe le condotte contestate al ricorrente avesse trovato adeguato e puntuale riscontro nelle deposizioni dei testi indotti dall’accusa ed individuati alla pagina 2 e seguenti della sentenza (che, pur non avendo assistito all’aggressione, erano intervenuti nell’immediatezza avendone colto il trambusto ed avevano cosi’ potuto constatare le lesioni riportate dalla persona offesa), e, le lesioni anche nelle risultanze dei certificati medici del Pronto soccorso prodotti agli atti. Mentre la versione fornita dall’imputato appariva priva di credibilita’ non giungendo a fornire adeguata giustificazione ai ricordati elementi probatori di segno avverso.
2. Il secondo motivo e’ inammissibile perche’ e’ versato in fatto e perche’ non confuta adeguatamente l’argomentazione, priva di manifesti vizi logici, spesa sul punto dal Tribunale che aveva, infatti, osservato come non fosse stata raccolta congrua prova – non potendosi riconnettere l’ulteriore prognosi riportata nel certificato del medico curante alla consumata condotta lesiva – che la durata della malattia cagionata dal prevenuto eccedesse la misura indicata in imputazione cosi’ che il contestato delitto rientrava nella competenza per materia dell’adito Giudice di pace.
Il ricorso, sul punto, non difetta, invece, di interesse, perche’, pur lamentando, in danno del prevenuto (e, quindi, in carenza di interesse: Sez. 1, n. 18849 del 09/02/2016, Siano, Rv. 266887), che fosse stato contestato un reato meno grave, di competenza del Tribunale e non del Giudice di pace, deduce, anche (seppure facendone oggetto di separato motivo di censura), la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena riconoscibile solo per i delitti di competenza del Tribunale – cosi’, implicitamente, chiarendo quale fosse l’interesse a formulare l’altrimenti sfavorevole eccezione di incompetenza (Sez. 5, n. 33860 del 14/05/2018, Sinani, Rv. 273895).
3. Anche le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla condanna, peraltro generica, al risarcimento del danno sono inammissibili perche’ la difesa non confuta adeguatamente le argomentazioni spese sul punto nella sentenza impugnata che si fondano sulla gravita’ della condotta e sulle conseguenze dalla medesima cagionate.
E’ appena il caso di ricordare poi che, come si e’ gia’ sottolineato, che il beneficio della sospensione condizionale della pena non e’ comunque previsto per i reati di competenza del Giudice di pace (da ultimo: Sez. 5, n. 18259 del 23/01/2019, Mannu, Rv. 276769).
4. Merita cosi’ accoglimento il solo punto relativo alla condanna dell’appellante alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, che va annullato senza rinvio non avendo la stessa partecipato e concluso nella fase di gravame.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute, in grado di appello, dalla parte civile, che elimina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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