L’operatività del principio di non contestazione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 29 settembre 2020, n. 20525.

L’operatività del principio di non contestazione, con conseguente “relevatio” dell’avversario dall’onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all’onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione.

Sentenza 29 settembre 2020, n. 20525

Data udienza 13 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Contratto preliminare di vendita – Risoluzione per inadempimento – Documenti nuovi in appello – Ammissibili se indispensabili ex art. 345 c.p.c. ante novella del 2012 – Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 10790/2017 – Efficacia di presunzione di pagamento di una cambiale – Possesso dell’originale della cambiale a carico del debitore – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6352/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1178/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 26/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti depositati.

FATTI DI CAUSA

La sig.ra (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla scorta di tredici motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Ancona ha confermato, salvo che per il capo relativo alla regolazione delle spese, la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno la quale, in accoglimento della domanda proposta dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a., aveva dichiarato risolto per inadempimento della stessa sig.ra (OMISSIS) il contratto preliminare del 6.5.92 con cui quest’ultima aveva promesso di comprare dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. un appartamento in (OMISSIS); altresi’ condannandola al rilascio di detto immobile, di cui ella aveva la detenzione.
La decisione della Corte d’appello si fonda sulle seguenti argomentazioni:
a) i documenti offerti dalla sig.ra (OMISSIS) per dimostrare l’avvenuto pagamento del prezzo pattuito non erano valutabili, perche’ essendo stati gia’ prodotti, sia pure tardivamente (e senza alcuna richiesta di remissione in termini), in primo grado – la loro indispensabilita’ non varrebbe, in difetto del requisito della novita’, a renderli ammissibili in appello, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica recata dal Decreto Legge n. 83 del 2012);
b) l’argomento della sig.ra (OMISSIS) secondo cui la societa’ venditrice non avrebbe offerto la prova dell’importo del prezzo pattuito (dipendente, in ragione della clausola contrattuale “salvo eventuali conguagli”, dalla misurazione della esatta superficie dell’immobile promesso in vendita) andava disatteso, perche’ il prezzo indicato nell’atto introduttivo della (OMISSIS) s.p.a. non aveva formato oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado, nel quale la sig.ra (OMISSIS) si era limitata ad affermare il proprio adempimento;
c) le argomentazioni della sig.ra (OMISSIS) sul giudicato penale formatosi in relazione alla falsita’ delle testimonianze rese in primo grado dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS) erano irrilevanti, non avendo in alcun modo il Tribunale preso in considerazione tali testimonianze;
d) il giuramento decisorio deferito dalla sig.ra (OMISSIS) in sede di memoria di replica nel giudizio di secondo grado era inammissibile perche’ tardivo.
La societa’ (OMISSIS) ha presentato controricorso.
La causa e’ stata chiamata alla pubblica udienza del 13 febbraio 2020, per la quale solo la ricorrente ha depositato una memoria e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’esame dei tredici motivi di ricorso va condotto raggruppando i medesimi in relazione alle diverse statuizioni con gli stessi censurate.
Con i primi quattro mezzi d’impugnazione si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto sfornito di prova il fatto che la sig.ra (OMISSIS) avesse pagato alla societa’ (OMISSIS) il complessivo importo di Lire 114.765.785, di cui Lire 81.000.000 recate da cambiali regolarmente onorate, nonostante che costei avesse prodotto in giudizio dapprima le copie di tali cambiali e successivamente, all’udienza del 23 febbraio 2006, i relativi originali, oltre alle quietanze di versamento degli altri importi, analiticamente descritte alle pagg. 2 e 3, nella nota n. 6, del ricorso.
In particolare, con i primi due motivi di ricorso – rispettivamente riferiti al vizio di violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3 (in relazione all’articolo 115 c.p.c. e articolo 2697 c.c.) ed al vizio di omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5 – si censura specificamente la violazione del principio di non contestazione in cui la Corte dorica sarebbe incorsa trascurando la circostanza che – a fronte dell’affermazione svolta dalla sig.ra (OMISSIS), nella propria comparsa di costituzione in primo grado, di aver pagato cambiali per 81 milioni di lire, ottenendo dal creditore la restituzione dei relativi originali – la societa’ (OMISSIS) non aveva negato di aver restituito alla debitrice l’originale delle suddette cambiali, ma si era limitata ad affermare (senza, tuttavia, offrirsi di provare) che tali cambiali sarebbero state rinnovate.
Con il terzo e il quarto mezzo di ricorso – entrambi riferiti al vizio di violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’articolo 345 c.p.c. – la ricorrente denuncia la mancata valutazione di documenti che, in quanto indispensabili, dovevano ritenersi producibili in grado di appello, in ragione della indispensabilita’ dei medesimi (terzo motivo); nonche’ la violazione dei principi sull’overruling processuale in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa non rimettendo l’appellante in termini per effettuare detta produzione (quarto motivo).
Il terzo motivo e’ fondato e il relativo accoglimento determina l’assorbimento del primo, del secondo e del quarto motivo.
Va preliminarmente sottolineato che, come questa Corte ha piu’ volte precisato (cfr. Cass. n. 1277/2016, Cass. n. 3309/2017), l’ammissibilita’, ex articolo 345 c.p.c., di documenti nuovi in appello richiede una valutazione circa l’indispensabilita’ della prova che ben puo’ essere effettuata dalla Corte di cassazione, in quanto detto giudizio non attiene al merito della decisione ma al rito, atteso che la corrispondente questione rileva ai fini dell’accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all’ammissibilita’ di una richiesta istruttoria di parte; con la conseguenza che, quando venga dedotta, in sede di legittimita’, l’erroneita’ dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilita’ di una prova documentale in appello, la Cassazione, chiamata ad accertare un error in procedendo, e’ giudice anche del fatto, ed e’, quindi, tenuta a stabilire se si tratti di prova indispensabile.
Tanto premesso, va qui richiamato il principio fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10790/17, alla cui stregua nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per se’ idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
La sentenza impugnata non risulta allineata a tale principio, perche’ la Corte di appello ha ritenuto inutilizzabili (“ne’ possono essere tenuti in conto ai fini della decisione nel presente grado”, vedi pag. 6, primo rigo, della sentenza) gli originali delle cambiali de quibus, e le altre quietanze pure versate in atti dall’odierna ricorrente, in base alla sola ragione, di per se’ insufficiente, che tali documenti erano stati prodotti in primo grado tardivamente, cosicche’ essi non potevano considerarsi “nuovi”. Tale argomentazione postula che la tardivita’ della produzione in primo grado impedisca di produrre documenti in secondo grado anche quando essi siano in concreto indispensabili, ma tale postulato, come si e’ visto, e’ stato smentito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in relazione al testo dell’articolo 345 c.p.c. anteriore alla novella del 2012, con la suddetta sentenza n. 10790/17.
In definitiva l’efficacia di presunzione di pagamento di una cambiale che si connette al possesso del relativo originale da parte del debitore (Cass. nn. 7503/86, 13462/13, 3130/18), cosi’ come l’efficacia probatoria delle quietanze, autorizza un apprezzamento astratto di indispensabilita’ dei documenti prodotti in primo grado dalla sig.ra (OMISSIS) – le cambiali, appunto, e le quietanze – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 345 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile. Ne’ tale astratto apprezzamento di indispensabilita’ risulta impedito dalla circostanza che il prenditore delle cambiali fosse il sig. (OMISSIS) e non la societa’ (OMISSIS) s.p.a.. Il suddetto apprezzamento di indispensabilita’, va infatti precisato, compete a questa Corte non ai fini del merito della decisione ma ai piu’ limitati fini dell’accertamento della insussistenza di una preclusione processuale formatasi in ordine all’ammissibilita’ della relativa produzione in appello (Cass. nn. 1277/2016 e 3309/2017, citate sopra). Il Collegio intende dare conferma a seguito a questi ultimi precedenti, enunciando il seguente principio di diritto:
Ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nel testo anteriore alla modifica recata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, l’ammissibilita’ di documenti nuovi in appello richiede una valutazione circa l’indispensabilita’ della prova che deve essere effettuata dalla Corte di Cassazione, trattandosi di giudizio che non attiene al merito della decisione ma al rito, atteso che la corrispondente questione rileva ai fini dell’accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all’ammissibilita’ di una richiesta istruttoria di parte. Ne consegue che, quando venga dedotta, in sede di legittimita’, l’erroneita’ dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilita’ di una prova documentale in appello, la Cassazione, chiamata ad accertare un “error in procedendo”, e’ giudice anche del fatto, ed e’, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile. Tale apprezzamento di indispensabilita’ viene svolto dalla Corte di cassazione in astratto, ossia al solo fine di stabilire la idoneita’ teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, senza alcuna assunzione di poteri cognitori di merito da parte della Suprema Corte, spettando pur sempre al giudice di merito, in sede di rinvio, l’apprezzamento in concreto delle inferenze desumibili dalla prova, ai fini della ricostruzione dei fatti di causa.
L’accoglimento del motivo di ricorso impone, quindi, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte distrettuale perche’ la stessa, preso atto dell’indispensabilita’ delle cambiali e delle quietanze de quibus, le valuti ai fini dell’accertamento della prova del pagamento effettuato dalla promissaria acquirente in favore della societa’ promittente venditrice; in quella sede specificamente apprezzando, per quanto concerne le cambiali, la portata della circostanza che il prenditore delle stesse non e’ la societa’ (OMISSIS) ma il sig. (OMISSIS).
Con il quinto, sesto e settimo mezzo di ricorso – riferiti, il quinto, al vizio di omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5 e il sesto e settimo al vizio di violazione di legge, rispettivamente in relazione all’articolo 153 c.p.c. ed all’articolo 112 c.p.c. – si lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rimessione in termini formulata dalla sig.ra (OMISSIS) nella propria comparsa di replica conclusionale in appello per la produzione dei documenti tardivamente depositati nel primo grado di giudizio.
I motivi devono giudicarsi assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso e dalla conseguente cassazione della statuizione di inutilizzabilita’ dei documenti de quibus nel giudizio di appello.
Con l’ottavo e nono mezzo di ricorso – rispettivamente riferiti al vizio di violazione di legge, in relazione all’articolo 2909 c.c., ed al vizio di omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5 – si lamenta che la Corte territoriale abbia totalmente trascurato il giudicato penale di condanna per falsa testimonianza a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS), formatosi con la sentenza della Cassazione penale n. 35537/11; giudicato contenente – si argomenta nel mezzo di gravame – l’accertamento dell’avvenuto pagamento integrale del prezzo pattuito nel preliminare oggetto del presente giudizio. La ricorrente deduce, per un verso, che la sentenza penale, pur pronunciata in un giudizio a cui la societa’ (OMISSIS) non aveva partecipato, sarebbe alla stessa opponibile, per essere gli imputati soci e componenti del consiglio d’amministrazione (e il sig. (OMISSIS) anche legale rappresentante) della societa’; per altro verso, che la Corte d’appello avrebbe dovuto tener conto del fatto che gli esponenti della societa’ avevano reso falsa testimonianza per poter vincere la causa.
I motivi non possono trovare accoglimento. Quanto alla denuncia di violazione di legge, la stessa e’ inammissibile per mancanza di specificita’; la norma di cui si lamenta la violazione, ossia l’articolo 2909 c.c., non regola l’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile, ne’ la ricorrente chiarisce quale delle disposizioni del codice di procedura penale che disciplinano l’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile sarebbe stata violata dell’impugnata sentenza. Quanto alla denuncia di omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5, la stessa va disattesa perche’ la Corte territoriale non ha omesso di esaminare il fatto che i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati condannati per falsa testimonianza, ma ha esaminato tale fatto e ha indicato le ragioni (la mancata utilizzazione delle testimonianze rese nei condannati) per cui lo ha giudicato irrilevante.
Con i motivi decimo e undicesimo (entrambi riferiti all’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione, rispettivamente, agli articoli 116 e 167 c.p.c. e all’articolo 112 c.p.c.) e dodicesimo (riferito all’articolo 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente censura la statuizione dell’impugnata sentenza secondo cui nel giudizio di primo grado la sig.ra (OMISSIS) non avrebbe contestato la quantificazione del prezzo operata dalla societa’ (OMISSIS) nella citazione introduttiva.
In particolare, con il decimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle regole sulla mancata contestazione in primo grado, sottolineando come nel presente giudizio trovi applicazione il testo dell’articolo 115 c.p.c. anteriore alla modifiche allegata alla L. n. 69 del 2009; con l’undicesimo motivo si lamenta l’omessa pronuncia del giudice d’appello sulla deduzione della signora (OMISSIS) relativa alla mancata determinazione del prezzo contrattuale; con il dodicesimo motivo si lamenta l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio costituito dalla mancata prova del prezzo contrattuale da parte della societa’ attrice. Nel mezzo di impugnazione si sottolinea come, trattandosi di una vendita a misura, l’accertamento del prezzo di compravendita postulava la misurazione della superficie dei locali, come comprovato dal rilievo che nel contratto preliminare si prevedeva soltanto un prezzo indicativo “salvo eventuali conguagli”.
I motivi in esame non possono trovare accoglimento.
In linea di diritto va ricordato che, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (Cass. n. 19865/15), anche prima della formale introduzione del principio di “non contestazione”, mediante la modifica dell’articolo 115 c.p.c., il convenuto era tenuto, ai sensi dell’articolo 167 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali dovevano ritenersi ammessi, senza necessita’ di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si fosse limitata a negare genericamente la “sussistenza dei presupposti di legge” per l’accoglimento della domanda attorea, senza sollevare alcuna contestazione chiara e specifica.
Cio’ posto, dall’esame diretto della citazione introduttiva, operato dal Collegio in ragione della natura processuale delle censure in esame, emerge che in tale atto la societa’ (OMISSIS) aveva indicato precisamente non solo l’ammontare del prezzo contrattuale, ma anche il percorso argomentativo mediante il quale si perveniva a tale ammontare. Sussistono, quindi, i presupposti che consentono di interpretare la mancata replica della convenuta a dette deduzioni dell’attrice come non contestazione dei fatti ivi enunciati (cfr. Cass. n. 3023/16: “Il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell’avversario dall’onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all’onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte e’ tenuta a prendere posizione”). D’altra parte, come pure la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di sottolineare (con riferimento al novellato articolo 115 c.p.c., ma, come sopra evidenziato, il principio di non contestazione era implicito nell’ordinamento anche prima di tale esplicitazione legislativa), spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/19, Cass. n. 27490/19). Donde il rigetto dei tre motivi di ricorso in esame.
Con il tredicesimo motivo di ricorso, riferito dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, si denuncia la violazione dell’articolo 91 c.p.c., in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa condannando l’odierna ricorrente a rifondere alla controparte le spese dei due gradi di giudizio di merito.
Il motivo va giudicato inammissibile, perche’ esso non contiene alcuna censura alla regolazione delle spese operata dalla Corte territoriale, ma si limita a sottolineare come la regolazione delle spese di lite debba essere modificata nel caso di accoglimento dei precedenti motivi di ricorso.
Il ricorso va quindi in definitiva accolto con riferimento al terzo motivo, con assorbimento dei motivi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, rigetto dei motivi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo e declaratoria di inammissibilita’ del tredicesimo motivo. L’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i motivi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, rigetta i motivi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo e dichiara inammissibile il tredicesimo motivo.
Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.

 

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