Spetta alla Corte dei Conti la giurisdizione sulle controversie relative alla gestione dei fondi pubblici erogati a gruppi partitici dei consigli regionali

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 7 settembre 2018, n. 21927.

La massima estrapolata:

Spetta alla Corte dei Conti la giurisdizione sulle controversie relative alla gestione dei fondi pubblici erogati a gruppi partitici dei consigli regionali, che, pur in presenza di elementi di natura privatistica sottesi alla presenza partitica, hanno tuttavia natura essenzialmente pubblicistica, data la funzione strumentale al funzionamento dell’organo assembleare, l’origine pubblica delle risorse, la definizione legislativa dello scopo dell’erogazione e la qualifica di pubblico ufficiale ex art. 357, comma 1, c.p. attribuita al Presidente del gruppo partitico. A differente conclusione si perviene nel caso di questioni attinenti somme erogate ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali, in cui, al contrario, viene in evidenza la natura privatistica dei partiti politici e l’impossibilità di riconoscere al tesoriere del partito la funzione di pubblico ufficiale.

Sentenza 7 settembre 2018, n. 21927

Data udienza 13 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f.

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6264-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURIDISDIZIONALE PER IL LAZIO DELLA CORTE DEI CONTI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 457/2015 della CORTE DEI CONTI – PRIMA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – depositata il 27/07/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 457 del 2015, depositata il 27 luglio 2015, la Corte dei conti, prima sezione giurisdizionale centrale d’appello, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) contro la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato, nella qualita’ di Presidente pro tempore del gruppo consiliare “(OMISSIS)” della Regione Lazio, al risarcimento, in favore della Regione, della somma di Euro 1.200.784,31, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di danno erariale derivante dall’illecita gestione dei contributi erogati al detto gruppo ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 1973, articoli 3 e 3-bis.
Il giudice d’appello, per quanto qui interessa, ha respinto l’eccezione, gia’ rigettata dal giudice di primo grado, di difetto di giurisdizione della Corte dei conti: ha richiamato, al riguardo, il principio affermato dall’ordinanza delle sezioni unite di questa Corte n. 23257 del 2014, secondo il quale “la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali e’ soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, che puo’ giudicare, quindi, sulla responsabilita’ erariale del componente del gruppo autore di “spese di rappresentanza” prive di giustificativi; ne’ rileva, ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, la natura – privatistica o pubblicistica – dei gruppi consiliari, attesa l’origine pubblica delle risorse e la definizione legale del loro scopo, o il principio dell’insindacabilita’ di opinioni e voti ex articolo 122 Cost., comma 4, che non puo’ estendersi alla gestione dei contributi, attesa la natura derogatoria delle norme di immunita’”.
2. Avverso la sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, cui resiste con controricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo proposto, il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, “in relazione al combinato disposto della L. 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 1, comma 4, della L. 6 dicembre 1973, n. 853, articoli da 1 a 4, degli articoli 11, 17 e 31 dello Statuto della Regione Lazio e della Legge Regionale 15 marzo 1973, n. 6, articoli 3, 3-bis e 4”.
Ritiene, in sintesi, che l’orientamento espresso dall’ordinanza di queste sezioni unite 31/10/2014, n. 23257 (e successive conformi), con la quale e’ stata affermata la giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali, debba essere riesaminato alla luce delle argomentazioni esposte nell’ordinanza 18/5/2015, n. 10094, che e’ giunta a diversa conclusione, negando la giurisdizione del giudice contabile in relazione alle somme erogate ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali. In particolare, sostiene che occorre distinguere il piano prettamente pubblicistico dell’attivita’ dei gruppi consiliari, in relazione al quale essi partecipano alle attivita’ di organizzazione del Consiglio regionale, da quello piu’ strettamente politico, che riguarda il rapporto con il partito di riferimento ed ha una connotazione di tipo privatistico: le somme erogate ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 1973, articolo 3-bis appartengono a questo secondo aspetto, trattandosi di spese di aggiornamento, studio e documentazione, nonche’ di diffusione tra la societa’ civile dell’attivita’ del gruppo, senza alcun vincolo specifico di destinazione, se non quello generico, e in senso lato “politico”, di promozione dell’attivita’ di collegamento con la collettivita’.
2. Il ricorso e’ infondato.
Non si ravvisano, infatti, ragioni per discostarsi dal principio affermato da queste sezioni unite con la citata ord. n. 23257 del 2014 (e ribadito da Cass., Sez. U., 21/4/2015, n. 8077; 28/4/2015, n. 8570; 29/4/2015, n. 8622; 8/4/2016, n. 6894; 27/2/2017, n. 4880), secondo il quale la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali e’ soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, sia perche’ a tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica in relazione alla funzione strumentale al funzionamento dell’organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell’origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, e senza che rilevi il principio dell’insindacabilita’ di opinioni e voti ex articolo 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.
Al riguardo, la stessa ordinanza n. 10094 del 2015, invocata dal ricorrente, ha avuto cura di precisare la diversita’ della situazione ivi esaminata (concernente, come detto, la gestione delle somme erogate ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali) rispetto a quella oggetto della giurisprudenza citata, osservando che nessuno dei presupposti sui quali questa e’ basata – a) “natura pubblicistica” dei gruppi consiliari “in rapporto all’attivita’ che li attrae nell’orbita della funzione istituzionale del soggetto giuridico, assemblea (…) regionale, nel cui ambito sono destinati ad operare”; b) erogazione dei contributi pubblici ai gruppi consiliari “con gli specifici vincoli ad essi impressi dalla legge”, “dettagliatamente predefiniti (…) con esplicito esclusivo asservimento a finalita’ istituzionali del consiglio regionale e non a quelle delle associazioni partitiche o, tanto meno, alle esigenze personali di ciascun componente”; c) qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell’articolo 357 c.p., comma 1, che la giurisprudenza penale della Corte attribuisce al presidente del gruppo partitico del consiglio regionale e’ rinvenibile con riguardo alle somme corrisposte ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali; cio’ in quanto: 1) i partiti politici sono organizzazioni proprie della societa’ civile, non sono pubblica amministrazione, ne’ sono soggetti attraverso i quali l’amministrazione persegue le proprie finalita’ istituzionali; 2) secondo la disciplina ratione temporis applicabile (anteriore alle riforme apportate dalla L. n. 96 del 2012 – in particolare, dall’articolo 9, comma 29 – e dal Decreto Legge n. 149 del 2013, convertito dalla L. n. 13 del 2014), non e’ configurabile un vincolo di destinazione sulle somme erogate a titolo di rimborso delle spese elettorali; 3) l’amministratore o il tesoriere del partito politico non e’ pubblico ufficiale agli effetti della legge penale.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
4. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese, in ragione della qualita’ di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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