Sospensione del procedimento con messa alla prova

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 30 aprile 2019, n. 17869.

La massima estrapolata:

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell’imputato.

Sentenza 30 aprile 2019, n. 17869

Data udienza 5 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 19/12/2018 del Tribunale di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata ordinanza resa nel corso del dibattimento all’udienza del 19/12/2018, il Tribunale di l’Aquila modificava il programma terapeutico proposto dall’UEPE dell’Aquila in data 17/12/2018, finalizzato alla richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova, elevando da sei a sette mesi sette il periodo di durata del lavoro di pubblica utilita’, e da 100 a 1000 Euro la somma da versare alla persona offesa.
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’articolo 464 quater c.p.p., comma 4, essendo stata disposta la modifica del programma di trattamento in assenza del consenso dell’imputato. Assume il ricorrente che il programma di trattamento ha base consensuale, sicche’ il Tribunale non puo’ integrarlo o modificarlo in assenza del consenso dell’imputato, cio’ che sarebbe ravvisabile nel caso in esame.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’articolo 168 bis c.p.. Ad avviso del ricorrente, la durata dei lavori di pubblica utilita’ indicata dal Tribunale, pari a sette mesi, impedirebbe all’imputato di dedicarsi alla propria professione di ingegnere, cosi’ pregiudicando la finalita’ rieducativa alla base dell’istituto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo.
2. Invero, l’articolo 464 quater c.p.p., comma 4, stabilisce che il giudice “puo’ integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato”; di conseguenza, laddove intenda apportare modifiche al programma di trattamento, il giudice deve preventivamente interpellare l’imputato al fine si acquisirne il consenso, che deve ritenersi vincolante, sia alla luce dell’inequivoco tenore della disposizione, sia in considerazione della struttura dell’istituto, che e’ rimesso all’iniziativa dell’imputato e nell’ambito del quale il programma di trattamento deve essere elaborato d’intesa con l’ufficio esecuzione penale esterna. Di conseguenza, in caso di mancanza di consenso alle modifiche o integrazioni, il programma, come elaborato d’intesa tra l’imputato richiedente e l’ufficio esecuzione penale esterna, non puo’ essere modificato e il giudice deve decidere su di esso nella sua originaria formulazione.
Va percio’ ribadito il principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuita’, secondo cui, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, e’ illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’articolo 464 bis c.p.p., comma 2, in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell’imputato (Sez. 3, n. 5784 del 26/10/2017 – dep. 07/02/2018, Tortola, Rv. 272006).
Nel caso in esame, il consenso dell’imputato alle modifiche al programma di trattamento apportate dal giudice (che ha elevato da sei a sette mesi il periodo di durata del lavoro di pubblica utifita’ e a da 100 a 1000 Euro la somma da versare alla persona offesa) e’ mancato, ne’ poteva essere espresso dal difensore di fiducia, il quale era sfornito di procura speciale, con la conseguente sussistenza della violazione di legge denunciata dal ricorrente, essendo stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova sulla base di un programma di trattamento di contenuto differente rispetto a quello elaborato d’intesa con l’ufficio esecuzione penale esterna, alla cui modifica l’imputato non ha consentito.
4. L’ordinanza impugnata deve, in conclusione, essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.

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