Ai fini dell’ammissione al beneficio dell’integrazione salariale ordinaria

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 21 maggio 2019, n. 3267.

La massima estrapolata:

Ai fini dell’ammissione al beneficio dell’integrazione salariale ordinaria, il requisito della certezza della riammissione, entro breve periodo, dei lavoratori sospesi dall’attività produttiva dell’impresa – ex art. 5 d.l.C.p.S. 12 agosto 1947, n. 869, implicitamente recepito dall’art. 1 della l. 20 maggio 1975, n. 164 – va inteso, più che in termini di certezza, come ragionevole prevedibilità, in base ad una considerazione della situazione ex ante, della ripresa lavorativa entro un breve, seppur imprecisato, periodo.

Sentenza 21 maggio 2019, n. 3267

Data udienza 15 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2013, proposto dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Co., Vi. Tr. e Vi. St. dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, presso la cui sede è elettivamente domiciliato in Roma, via (…);
contro
la società Po. S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pa. Gi. e Or. Si. elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo dei suindicati difensori in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede staccata di Brescia, Sezione II, 5 luglio 2012 n. 1286, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio della società Po. S.p.a. ed i documenti prodotti;
Esaminate le ulteriori memorie depositate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 15 novembre 2018 il Cons. Stefano Toschei e uditi gli avvocati Vi. St. e Or. Si.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso in appello l’Istituto nazionale della previdenza sociale (d’ora in poi, per brevità, INPS) ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede staccata di Brescia, Sezione II, 5 luglio 2012 n. 1286, con la quale è stato accolto il ricorso introduttivo proposto dalla società Po. S.p.a. (R.G. n. 96/2012) ai fini dell’annullamento dei provvedimenti dell’11 novembre 2011 con i quali la commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni ha respinto le domande volte ad ottenere il pagamento delle richieste integrazioni salariali.
2. – La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti nei due gradi di giudizio come segue:
– la società Po. S.p.a. (impresa operante nel settore dell’industria tessile con sede in (omissis), provincia di Mantova) aveva più volte fruito dell’istituto dell’integrazione guadagni tramite la corrispondente Cassa, sia con procedura ordinaria (CIGO) che straordinaria (CIGS), a far data dal 2005 e, senza soluzione di continuità, fino al 2011;
– a tale proposito nella sentenza oggetto di appello si legge che i periodi di CIGS e di CIGO specificamente erano stati i seguenti: 12 mesi di CIGS fino ad aprile 2010 e CIGO da maggio a ottobre 2010;
– successivamente la società Po. chiedeva, con domande del 22 dicembre 2010 e del 18 gennaio 2011, la cassa integrazione guadagni per i periodi dall’1 novembre 2010 al 27 novembre 2010 e dal 29 novembre 2010 all’1 gennaio 2011 per 283 dipendenti;
– con due provvedimenti (ciascuno relativo ad uno dei due periodi di proroga di integrazione salariale richiesti) dell’11 novembre 2011 l’INPS, Commissione di Mantova, negava le richieste integrazioni salariali (in proroga), non procedendo quindi al relativo versamento, in quanto “Visto l’interpello della locale DPL, visto il messaggio INPS n 19350 del 11.10.11, si ritiene che la richiesta non possa essere accolta in quanto non vi è stata, nel suo lungo susseguirsi delle fruizioni delle integrazioni salariali, ripresa dell’attività produttiva”;
– detti provvedimenti venivano gravati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Brescia dalla società Po. con un unico e complesso motivo di impugnazione, sostenendone la illegittimità in quanto essi erano affetti da difetto di motivazione e comunque il diniego era fondato su una valutazione “operata a posteriori dalla Commissione”, in un contesto fattuale, peraltro, in cui sussistevano tutti i presupposti previsti dalla legge per la concessione del beneficio richiesto;
– il Tribunale amministrativo regionale, accoglieva il ricorso annullando di due provvedimenti dell’INPS;
– il giudice di primo grado, dopo avere ricostruito il quadro normativo disciplinante l’istituto della Cassa integrazione guadagni, nella forma sia ordinaria che straordinaria ed avere ripercorso l’intero arco dei periodi di integrazione guadagni ordinaria e di integrazione guadagni straordinaria dei quali ha usufruito la società Po., per quel che risultava dalla documentazione depositata nel primo grado di giudizio, ha escluso che fosse fondato l’assunto difensivo, suggerito dall’amministrazione resistente nella memoria di costituzione, a mente del quale la continuità nel succedersi dei periodi di integrazione salariale (sia ordinaria che straordinaria) avrebbe comportato il superamento dei limiti massimi di integrazione salariale fruibili nell’arco di trentasei mesi, e la conseguente violazione della norma di cui all’art. 1, comma 9, l. 23 luglio 1991, n. 223 nonché dell’art. 6 l. 20 maggio 1975, n. 164, laddove viene imposta l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa tra un periodo di integrazione ed il successivo, in quanto “il dato letterale della norma induce a ritenere che dal calcolo del periodo massimo di fruizione debba essere esclusa, come sostenuto nel ricorso, la CIG in deroga, che si fonda su presupposti parzialmente diversi da quella ordinaria e straordinaria ed ha lo scopo di garantire sostegno all’impresa proprio nei casi in cui non sussista lo spazio per il ricorso ad una delle due tipologie ora descritte. Il tenore letterale delle disposizioni sopra ricordate lascia, infatti, intendere l’eccezionalità delle misure in parola e il loro differenziarsi dai consueti strumenti della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con conseguente impossibilità della loro computabilità, alla stregua dei consueti ammortizzatori sociali, nel calcolo del rispetto dei termini massimi, fissati dalla legge per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria (36 mesi nel quinquennio)” (così, testualmente, a pag. 12 della sentenza qui oggetto di appello);
– ulteriore elemento di fondatezza del ricorso è poi indicato, dal giudice di prime cure, nella circostanza che l’amministrazione, nel corso dell’istruttoria svolta, ha erroneamente omesso di considerare, anche nell’ottica di verificare la temporaneità della situazione, la parziale ripresa dell’attività lavorativa della società, elemento che andava ritenuto rilevante al fine dell’indagine sulla sussistenza o meno dei presupposti per accogliere le due domande.
Questi i fatti che hanno preceduto la proposizione dell’appello qui in esame.
3. – L’INPS propone ora appello nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale surrichiamata prospettando un unico e complesso motivo di appello.
Nello specifico l’istituto appellante contesta che il giudice di primo grado abbia erroneamente affermato “non sia in concreto configurabile nemmeno il lamentato susseguirsi delle fruizioni delle integrazioni salariali senza alcuna ripresa dell’attività produttiva”, evidenziato dall’amministrazione al fine di decidere di respingere le domande proposte dalla società Po. nella parte in cui si afferma, nei provvedimenti impugnati, che “l’assenza di soluzione di continuità nella fruizione di periodi di integrazione salariale sebbene di diversa tipologia, sarebbe significativa della impossibilità di presumere una ripresa dell’ordinaria attività ” (così, testualmente, a pag. 9 dell’atto di appello).
Il punto centrale della contestazione della società Po., con riferimento alla ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado, si concentra nel passaggio dell’atto di appello con il quale l’INPS afferma che “le istanze di proroga dell’integrazione salariale presentate in data 15 dicembre 2010 e 18 gennaio 2011 riguardavano rispettivamente i periodi dal l° al 27 novembre e dal 29 novembre al 31 dicembre 2010, con la conseguenza che la probabile ripresa dell’attività produttiva da considerare era quella relativa all’anno 2011 per il quale, pacificamene, era stata richiesta l’ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria (all’esito delle procedure esperite in data 14 dicembre 2010)” (così, ancora testualmente, a pag. 11 dell’atto di appello).
In altri termini il Tribunale amministrativo regionale avrebbe dato rilevanza a periodo significativamente antecedenti rispetto a quelli per i quali era stato da ultimo chiesto (e negato) il beneficio dell’integrazione salariale, posto che egli avrebbe dovuto, come correttamente ed esaustivamente ha fatto la Commissione provinciale di Mantova, tenere conto delle reali condizioni della società al momento della richiesta nuovamente di accedere alla Cassa integrazione.
4. – Si è costituita in giudizio nel grado di appello la società Po. S.p.a. che ha contestato analiticamente le prospettazioni avversarie confermando la corretta interpretazione operata dal Tribunale amministrativo regionale che ha rilevato, altrettanto correttamente, come ad errare sia stata la Commissione provinciale di Mantova che non ha tenuto conto degli elementi fattuali idonei ad accogliere le domande di integrazione salariale presentate dalla società .
Le parti hanno presentato ulteriori memorie confermando le già rassegnate conclusioni.
6. – Il Collegio ritiene che, alla luce dei motivi di appello dedotti ed all’esito dello scrutinio di tutta la documentazione prodotta sia nel giudizio di appello che nel corso del processo di primo grado, il gravame non possa trovare accoglimento per le ragioni che verranno qui di seguito illustrate.
Può considerarsi nota la normativa che disciplina gli istituti qui in esame in quanto puntualmente riprodotta nella sentenza fatta oggetto di appello, sulla completezza della quale ha pienamente condiviso nell’atto introduttivo del presente giudizio e nelle successive memorie l’INPS.
Quest’ultimo, per come si è sopra riferito, sostiene che il giudice di prime cure abbia erroneamente attribuito rilievo a circostanze che gli uffici non avrebbero dovuto tenere in considerazione nello scrutinio delle due domande respinte con i provvedimenti impugnati in primo grado.
In particolare l’INPS ricorda che il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto di individuare, quale spia della parziale ripresa dell’attività lavorativa da parte della società Po. e quindi dell’assenza dell’impedimento all’accoglimento delle due domande di accesso alla cassa integrazione per i mesi di novembre e di dicembre 2010, una circostanza significativa nella “riduzione, rispetto a quello indicato per il mese di aprile, del numero di lavoratori per cui è stata richiesta la C.I.G.O., che, nei successivi mesi, seppur con un andamento parzialmente ondivago, è andato stabilizzandosi in misura pari circa ad un terzo di quello originario” (così a pag. 13 della sentenza qui oggetto di appello).
Orbene tale considerazione espressa dal giudice di primo grado e rilevabile dalla lettura della documentazione prodotta in giudizio non è stato oggetto di contestazione da parte dell’INPS quanto al suo effettivo verificarsi, ma il medesimo Istituto ne ha contestato la rilevanza quale elemento idoneo a considerare illegittima la motivazione del diniego opposto (dalla commissione provinciale di Mantova) alle richieste di accesso alla cassa integrazione presentate dalla società Po. per i periodi di novembre e di dicembre 2010. Sostiene a tale proposito la difesa dell’istituto appellante che il diniego è stato correttamente motivato sul presupposto dell’assenza di concreti segnali di ripresa dell’attività lavorativa in quanto non poteva scrutinarsi l’ammissibilità della richiesta sulla scorta di elementi riferibili a periodi orami trascorsi.
Tuttavia, a confutazione di quanto sostenuto dall’istituto appellante il Collegio segnala che nelle norme disciplinanti gli istituti qui in esame non si rinviene alcun limite temporale di individuazione dei parametri di giudizio sulle “possibilità di ripresa lavorativa” dell’azienda che chiede di accedere alla Cassa, soprattutto quando, come nel caso di specie, si siano alternati periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria ed, in particolare quando, come (ancora) nel caso di specie, taluni di questi periodi abbiano visto un arco temporale di “deroga” (che come è noto, a differenza delle due tipologie di cassa integrazione ordinaria e straordinaria si fonda su presupposti diversi ed è attivabile nei casi in cui non sussistano i presupposti per l’applicazione delle due tipologie di cassa integrazione suindicate).
Ciò detto pare evidente che la motivazione del diniego si presenti insufficiente ed incompleta si palesi la relativa istruttoria valutativa, atteso che la Commissione non ha tenuto conto, nell’ambito dei segnali caratteristici di crisi aziendale e degli elementi di superamento della stessa, che il “susseguirsi delle fruizioni delle integrazioni salariali”, in realtà, non si era mostrato linearmente piatto e senza sussulti di ripresa, ma aveva, seppure nei mesi precedenti rispetto alle nuove due richieste, incontrato momenti di discontinuità non interessando più, come uniformemente nel passato, l’intera platea dei dipendenti, segno evidente (o comunque obbligatoriamente da valutarsi ai fini della completezza dell’indagine procedurale sulle richieste relative ai mesi di novembre e di dicembre 2010) di una ripresa dell’attività lavorativa.
D’altronde, ai fini dell’ammissione al beneficio dell’integrazione salariale ordinaria, il requisito della certezza della riammissione, entro breve periodo, dei lavoratori sospesi dall’attività produttiva dell’impresa – ex art. 5 d.l.C.p.S. 12 agosto 1947, n. 869, implicitamente recepito dall’art. 1 della l. 20 maggio 1975, n. 164 – va inteso, più che in termini di certezza, come ragionevole prevedibilità, in base ad una considerazione della situazione ex ante, della ripresa lavorativa entro un breve, seppur imprecisato, periodo (in tal senso Cass. civ., Sez. VI, 16 aprile 2015 n. 7740 nonché Sez. lav., 14 febbraio 2001 n. 2138.
Consegue a ciò, pertanto, che le censure dedotte in sede di appello non possono trovare accoglimento, tenuto particolare conto della specifica motivazione dei provvedimenti di diniego impugnati in primo grado.
7. – Ritenuti quindi infondati i motivi dedotti in grado di appello, il relativo gravame (n. R.g. 46/2013) va respinto potendosi, per l’effetto, confermare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede staccata di Brescia, Sezione II, 5 luglio 2012 n. 1286, con conseguente conferma della reiezione del ricorso di primo grado.
Ritiene il Collegio che sussistano nella specie i presupposti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare le spese del presente grado di appello tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. R.g. 46/2013, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede staccata di Brescia, Sezione II, 5 luglio 2012 n. 1286, con conseguente conferma della reiezione del ricorso proposto in primo grado (R.g. n. 96/2012).
Spese del grado di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Bernhard Lageder – Presidente FF
Marco Buricelli – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere, Estensore

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