Ai fini del rilascio del condono edilizio

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 21 maggio 2019, n. 3270.

La massima estrapolata:

Ai fini del rilascio del condono edilizio deve essere il privato interessato, che di regola dispone degli elementi relativi, a provare che l’abuso edilizio per il quale vuole ottenere la sanatoria è stato ultimato entro la data utile.

Sentenza 21 maggio 2019, n. 3270

Data udienza 11 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4792 del 2015, proposto dai signori:
An. Lu. D’A. e It. Em. Ro., rappresentati e difesi dagli avvocati Vi. Si. e Do. Vi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Al. Pl. S.r.l. in Roma, via (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Re., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ni. La. in Roma, via (…);
per l’annullamento
della sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, sezione II, 6 novembre 2014 n. 5711, che ha respinto il ricorso n. 1791/2013 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di (omissis):
a) della determinazione 11 gennaio 2013 n. 3, pubblicata dal giorno 31 gennaio 2013 all’albo pretorio e notificata ad An. D’A. quale proprietario il giorno 4 febbraio 2013, con la quale il Dirigente del Settore ufficio tecnico e urbanistica ha disposto l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria 26 ottobre 2011 n. 60/2011 rilasciato per un’opera edilizia abusiva situata in via (omissis), distinta al catasto comunale al foglio (omissis) particella (omissis) subalterno (omissis) e consistente in un capannone adibito ad attività artigianale con annessi uffici e servizi, limitatamente al solo capannone;
b) della determinazione 31 gennaio 2013 n. 26, pubblicata dal giorno stesso all’albo pretorio e notificata ad An. D’A. quale proprietario il giorno 4 febbraio 2013, con la quale il medesimo Dirigente ha disposto l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria 6 aprile 2012 n. 69/2011, rilasciato per opere pertinenziali all’opera abusiva di cui sopra consistenti in un basamento per bilancia a bilico e in una vasca interrata per accumulo acqua;
c) del provvedimento di acquisizione dell’area di sedime, di estremi non precisati;
d) del verbale 9 giugno 2009 prot. n. 2660, di constatazione dell’inottemperanza all’ordine di demolizione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2019 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per la parte appellante l’avvocato Fr. Am. per delega dell’avvocato Do. Vi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ordinanza 6 marzo 2009 n. 2 e prot. n. 883, il Comune intimato appellato ingiungeva agli attuali ricorrenti appellanti quali proprietari la demolizione in quanto abusive di una serie di opere realizzate su un terreno che si trova in via (omissis), località (omissis) di quel Comune ed era a suo tempo distinto come terreno agricolo al relativo catasto, al foglio (omissis), particella (omissis); nell’ordinanza, descrive poi le opere abusive come costituite da un muro perimetrale in cemento armato, da una platea pure in cemento armato, da una vasca interrata ed una pesa a bilico, da un manufatto ancora incompleto a presumibile uso uffici, da un immobile ad uso deposito e da una ulteriore area interessata da fondazioni, che facevano pensare alla volontà di realizzare volumi ulteriori (doc. 2 in I grado ricorrenti appellanti, ordinanza).
I proprietari suddetti impugnavano tale ordinanza al TAR territoriale, con ricorso rubricato al n. 2862/2009 R.G., che peraltro veniva dichiarato perento con decreto 7 dicembre 2017 n. 44455 di quel Tribunale; in corso di giudizio, infatti, sopravveniva la sanatoria di cui subito; le opere abusive, peraltro, non erano demolite, come risulta dal verbale 9 giugno 2009 prot. n. 2660 citato in epigrafe (doc. 4 in I grado ricorrenti appellanti).
Il primo degli interessati aveva infatti presentato due distinte domande di sanatoria, che hanno portato al rilascio dei due titoli edilizi corrispondenti.
La prima è rappresentata dall’atto 26 gennaio 1995 prot. n. 1590, con il quale egli ha chiesto il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per un capannone ed annessi uffici e servizi, ai sensi del cd condono edilizio di cui all’art. 39 della l. 23 dicembre 1994 n. 724; in base a questa domanda è stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria 26 ottobre 2011 n. 60/2011 (doc. 5 in I grado ricorrenti appellanti).
La seconda è rappresentata dall’atto 31 ottobre 2011 prot. n. 22492, con il quale egli ha chiesto l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380; in base a questa domanda è stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria 6 aprile 2012 n. 69/2011 (doc. 6 in I grado ricorrenti appellanti).
Successivamente peraltro, sempre con due distinti atti, le comunicazioni 17 settembre 2012 prot. n. 4378 e 4414, il Comune avviava il procedimento volto ad annullare in autotutela i titoli edilizi suddetti, e lo concludeva con le determinazioni 11 gennaio 2013 n. 3, relativa al permesso n. 60, e 31 gennaio 2013 n. 26, relativa al permesso n. 69, con le quali appunto pronunciava l’annullamento.
Nella motivazione del primo annullamento, relativo al permesso n. 60, che opera un rinvio a quanto risulta dalla comunicazione di avvio, e afferma che da immagini satellitari del sito, risalenti al 20 aprile 2008, si rileverebbe la sola presenza del corpo uffici e del bilico, non del capannone; di conseguenza, ritiene tale opera non condonabile, perché completata oltre la data del 31 dicembre 1993, limite per usufruire del condono citato.
Nella motivazione del secondo annullamento, relativo al permesso n. 69, sempre con rinvio alla comunicazione di avvio, afferma invece che era venuto meno il presupposto della sanatoria delle opere accessorie, classificate come pertinenziali ad un edificio sanato, che invece ha cessato di esser tale (per tutto ciò, doc. ti ricorrenti appellanti in I grado 5 e 6, titoli edilizi in sanatoria; 7 e 8, comunicazioni di avvio, e 9 e 10, provvedimenti di annullamento).
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso presentato dai proprietari beneficiari dei titoli annullati contro i descritti provvedimenti di annullamento; in motivazione ha ritenuto in sintesi estrema che le immagini satellitari citate costituissero prova della non ultimazione delle opere alla data rilevante, che gli interessati non avessero offerto prove in contrario e che la falsa rappresentazione dello stato di fatto valesse a legittimare l’annullamento.
Contro tale sentenza, gli interessati hanno proposto impugnazione, con appello che contiene un’unica complessa censura, riconducibile secondo logica ai seguenti tre motivi:
– con il primo di essi, corrispondente al § 1.1 della censura, deducono falso presupposto, perché a loro dire la sentenza di I grado avrebbe errato nell’escludere che vi fosse un principio di prova a loro favore sulla data di ultimazione del manufatto, e sostengono in base ad una relazione di parte che i rilevamenti utilizzati dal Comune sarebbero inattendibili;
– con il secondo motivo, corrispondente al § 1.2, deducono violazione dell’art. 21 novies della l. 7 agosto 1990 n. 241, sostenendo che non vi sarebbe stato un interesse pubblico attuale alla rimozione dell’abuso;
– con il terzo motivo, corrispondente al § 1.3, deducono ulteriore violazione dell’art. 21 novies citato, sostenendo che l’annullamento non sarebbe intervenuto entro un tempo ragionevole.
Il Comune ha resistito, con memoria 26 ottobre 2015, ed ha chiesto che l’appello sia dichiarato inammissibile, perché gli appellanti non avrebbero contestato l’affermazione contenuta in sentenza per cui vi è prova della non ultimazione delle opere alla data rilevante, e comunque sia respinto.
Con memorie 4 marzo 2019 per gli appellanti e 5 marzo 2019 per il Comune, le parti hanno insistito sulle rispettive asserite ragioni, e in particolare gli appellanti hanno sostenuto la inattendibilità dei rilievi satellitari valorizzati dal Comune.
All’udienza del giorno 11 aprile 2019, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.
2. Il primo motivo di appello, per cui non ci sarebbe la prova della mancata ultimazione del manufatto per cui è causa alla data limite per ottenere il condono, è infondato e va respinto.
2.1 In termini generali, va premesso che per costante giurisprudenza deve essere il privato interessato, che di regola dispone degli elementi relativi, a provare che l’abuso edilizio per il quale vuole ottenere la sanatoria è stato ultimato entro la data utile: così C.d.S. sez. IV 28 gennaio 2019 n. 673 e sez. VI 24 settembre 2012 n. 5057.
2.2 Nel caso di specie, poi, il Comune non ha omesso di motivare in ordine alle circostanze dalle quali ha desunto la mancata ultimazione dell’opera, dato che, come spiegato in premesse, ha argomentato dal fatto che essa non compare nelle immagini satellitari della zona -ricavate dal noto Go. Ea.- anteriori al 2008.
2.3 I ricorrenti appellanti hanno dedotto in contrario che tali immagini non sarebbero affidabili, in base alla relazione di un esperto di parte (documenti allegati alla copia del ricorso di I grado, pp. 77-85), che peraltro, ad attenta lettura, non consente di condividere tale conclusione. La relazione infatti anzitutto osserva che dalle aerofotogrammetrie del terreno risalenti all’anno 2000 risultava ivi presente una struttura descritta come una serra coperta di materiale trasparente: si tratta di un’argomentazione che obiettivamente corrobora quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, dato che si tratta, secondo ogni logica, di una struttura diversa da un capannone, che invece, se fosse esistito già nel 1993, anche nel 2000 sarebbe dovuto risultare. La relazione di parte afferma poi che le immagini del sistema Go. Ea. non sarebbero completamente affidabili, ma si limita in proposito ad affermazioni generiche, le quali non consentono di dire se e per quali ragioni un giudizio di inaffidabilità si dovrebbe estendere anche alle immagini di interesse per il caso di specie. E’ quindi evidente che la realizzazione dell’abuso oltre la data rilevante rende illegittima anche la sanatoria delle pertinenze, dato che, come ritenuto dal Comune, esse sono in realtà pertinenze di un edificio abusivo.
3. Il secondo e il terzo motivo di appello vanno esaminati congiuntamente, perché riguardano i connessi profili dei requisiti richiesti per annullare d’ufficio un titolo edilizio illegittimo, e sono a loro volta infondati, sulla base dei principi affermati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria di questo Giudice 17 ottobre 2017 n. 8.
3.1 Secondo tale sentenza, sotto il primo dei profili considerati, l’onere di motivare circa l’interesse pubblico che giustifica l’annullamento è di regola soddisfatto con il semplice richiamo alle circostanze di fatto e alle norme di diritto violate, dato che si tratta di proteggere interessi pubblici autoevidenti come quelli relativi alla tutela del territorio, e tenuto conto del fatto che non è ravvisabile alcun affidamento a favore del privato che, come nel caso di specie, abbia rappresentato all’amministrazione circostanze di fatto non rispondenti al vero.
3.2 Con riguardo al secondo profilo, ovvero alla presunta tardività dell’intervento repressivo, va puntualizzato che i fatti di causa risalgono al gennaio del 2013, epoca in cui furono pronunciati i provvedimenti impugnati. Era quindi applicabile l’art. 21 novies l. 7 agosto 1990 n. 241 nel testo originario, secondo il quale l’annullamento d’ufficio poteva avvenire entro un termine non precisato, purché “ragionevole”. E’ pertanto comunque applicabile il principio stabilito dalla stessa sentenza dell’Adunanza Plenaria sopra citata, per cui l’adozione dell’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio può legittimamente intervenire anche a distanza di tempo notevole dal suo rilascio, anche superiore ai quindici mesi approssimativamente qui trascorsi.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 4792/2015), lo respinge.
Condanna i ricorrenti appellanti in solido a rifondere all’amministrazione comunale intimata appellata le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in Euro 3.000 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere, Estensore
Stefano Toschei – Consigliere

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