Bancarotta fraudolenta è legittimo il sequestro preventivo disposto prima della sentenza dichiarativa di fallimento

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 9 maggio 2019, n. 20000.

La massima estrapolata:

In tema di bancarotta fraudolenta è legittimo il sequestro preventivo disposto prima della sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto la previsione di cui all’art. 238 legge fall.consente lo svolgimento di attività di indagine in relazione al reato in questione anche prima della sentenza dichiarativa di fallimento, a condizione che ricorrano indizi dello stato di insolvenza o che concorrano gravi motivi e sia stata presentata domanda per ottenere la dichiarazione di fallimento.

Sentenza 9 maggio 2019, n. 20000

Data udienza 15 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 24/01/2019 del Tribunale di Pavia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMANO Michele;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Pavia, decidendo a seguito di richiesta di riesame proposta dalla (OMISSIS), ha confermato, ai sensi dell’articolo 324 c.p.p., il decreto del 18 dicembre 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, con il quale e’ stato disposto il sequestro preventivo delle somme depositate sui conti correnti bancari riconducibili alla Fondazione suddetta sino alla concorrenza dell’importo di Euro 334.941,97, nell’ambito del procedimento penale a carico di (OMISSIS), presidente del consorzio (OMISSIS) ((OMISSIS)), sottoposto ad indagini per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.
Il decreto di sequestro e’ stato emesso dopo che il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale aveva chiesto ai sensi del Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 7 che fosse dichiarato il fallimento della (OMISSIS).
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione la (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta mancanza assoluta di motivazione in ordine al presupposto del fumus commissi delicti.
Il Tribunale del riesame aveva ritenuto configurabile il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, originariamente ipotizzato dal Pubblico ministero nella sua richiesta di sequestro preventivo, mentre il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistente il reato di peculato, ma il Tribunale non aveva spiegato le ragioni per le quali non potevano essere condivisi gli argomenti proposti dalla Fondazione in relazione alla natura dell’attivita’ trasferita alla Fondazione e alla provenienza dei fondi trasferiti.
Quanto alla natura dell’attivita’ trasferita, tutti i costi dell’attivita’ di formazione non erano coperti dai ricavi della gestione, ma da finanziamenti regionali erogati ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 2007, cosicche’ non si era in presenza di un’azienda produttiva, dal momento che essa non generava alcun ricavo. Peraltro anche i debiti relativi all’attivita’ di formazione sono stati trasferiti alla Fondazione e da questa pagati.
Quanto alla provenienza dei fondi trasferiti alla Fondazione, il Tribunale del riesame si e’ limitato ad affermare che il finanziamento regionale non e’ soggetto a rendicontazione e quindi non vi era un obbligo del (OMISSIS) di trasferire tali somme unitamente al ramo di azienda alla Fondazione.
Il Tribunale aveva, pero’, omesso di rispondere al rilievo della Fondazione che tali somme potevano essere impiegate solo per l’attivita’ formativa; la destinazione della somma ad altri scopi avrebbe integrato una malversazione. Le somme erano state impiegate per il pagamento di debiti connessi alla attivita’ di formazione, perche’ il ramo di azienda era stato trasferito alla Fondazione unitamente alle sue componenti attive e passive inerenti all’attivita’ di formazione, come emergeva dalla lettura del contratto di cessione.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta mancanza assoluta di motivazione in ordine al presupposto delle esigenze cautelari.
Sul punto il Tribunale del riesame ha affermato che la somma e’ cosa pertinente al reato di bancarotta e che la sua libera disponibilita’ in capo alla Fondazione puo’ aggravare o protrarre le conseguenze del reato. In tal modo il Tribunale si era limitato a riportare la formula della disposizione del codice di rito sui presupposti del sequestro preventivo, senza fare riferimento alle circostanze del caso concreto e senza dare risposta ai rilievi svolti dalla Fondazione nella sua richiesta di riesame, in cui si e’ dedotto che la Fondazione e’ ampiamente patrimonializzata e che non sussiste il pericolo che le somme non vengano recuperate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che il decreto di sequestro preventivo ben poteva essere emesso pur non essendo stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento, avendo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia avanzato istanza di fallimento ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 7.
In tema di bancarotta fraudolenta, e’ legittima l’ordinanza che applica la misura cautelare del sequestro preventivo prima della sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto la previsione di cui al Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 238 consente lo svolgimento di attivita’ di indagine in relazione al reato in questione anche prima della sentenza dichiarativa di fallimento, a condizione che ricorrano indizi dello stato di insolvenza o che concorrano gravi motivi e sia stata presentata domanda per ottenere la dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 43871 del 09/11/2005, Gaito, Rv. 23273101).
Il Tribunale del riesame ha motivato sulla sussistenza del fumus commissi delicti affermando che il (OMISSIS) puo’ essere dichiarato fallito in quanto, pur essendo partecipato da soggetti pubblici, e’ soggetto al fallimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 157 del 2016, articolo 1, avendo esso natura di societa’ commerciale, richiamando in proposito la giurisprudenza civile di legittimita’ secondo la quale tutte le societa’ commerciali a totale o parziale partecipazione pubblica, quale che sia la composizione del loro capitale sociale, le attivita’ in concreto esercitate ovvero le forme di controllo cui risultano effettivamente sottoposte, restano assoggettate al fallimento, essendo loro applicabile l’articolo 2221 c.c. in forza del rinvio alle norme del codice civile, contenuto prima nel Decreto Legge n. 95 del 2012, articolo 4, comma 13, convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012 e poi nel Decreto Legislativo n. 175 del 2016, articolo 1, comma 3, (Sez. 1, Sentenza n. 17279 del 02/07/2018, Rv. 649517 – 01). In tal modo il Tribunale ha anche risposto ai rilievi della Fondazione sulla natura della attivita’ trasferita.
Ha inoltre affermato che il trasferimento, a titolo gratuito, del ramo di azienda relativo all’attivita’ di formazione e della somma di circa Euro 334.000,00 alla Fondazione costituisce, a livello indiziario, una condotta distrattiva rilevante ai sensi del Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 216.
Peraltro il Tribunale ha pure affermato che non rileva che le somme fossero vincolate all’attivita’ di formazione, atteso che non vi era obbligo di rendiconto e non vi era l’obbligo di trasferirla assieme al ramo di azienda.
Il Tribunale ha quindi fornito sul punto una motivazione che non puo’ definirsi apparente e quindi mancante, cosicche’ il vizio di violazione di legge lamentato dalla ricorrente e’ insussistente.
3. E’ invece fondato il secondo motivo.
Il Tribunale del riesame, in ordine al presupposto delle esigenze cautelari, si e’ limitato ad affermare apoditticamente che la somma e’ cosa pertinente al reato di bancarotta e che la sua libera disponibilita’ in capo alla Fondazione puo’ aggravare o protrarre le conseguenze del reato, senza tuttavia indicare le ragioni per le quali nel caso concreto ricorrerebbe il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato.
La motivazione risulta del tutto apparente in punto di esigenze cautelari, poiche’ non consente di individuare le circostanze di fatto che hanno indotto il Tribunale del riesame a ritenere che la disponibilita’ di detta somma da parte della Fondazione potrebbe condurre alla commissione di ulteriori illeciti o protrarre o aggravare le conseguenze dell’ipotizzato delitto di bancarotta fraudolenta.
4. Ne consegue che l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Pavia, in diversa composizione, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al profilo delle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale del riesame di Pavia per nuovo esame.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *