Solidarietà eredi: la clausola bancaria non è vessatoria

La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con la Sentenza del 6 gennaio 2026, n. 292, è intervenuta su una questione di grande rilevanza nel diritto delle successioni e dei contratti bancari, stabilendo la piena validità delle clausole che impongono la responsabilità solidale agli eredi del debitore.

L’Inquadramento Giuridico

Il caso riguarda una clausola, tipica dei contratti di conto corrente, con cui il correntista accetta che, alla sua morte, i suoi eredi siano obbligati in solido (ovvero ognuno per l’intero) verso la banca per i debiti contratti. Tale previsione deroga alla regola generale dell’art. 752 c.c., secondo cui i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle rispettive quote (responsabilità pro quota).

La decisione della Corte: l’esclusione della vessatorietà

La Suprema Corte, nella sentenza n. 292/2026, ha respinto la tesi secondo cui tale clausola sarebbe vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c. per i seguenti motivi:

  1. Tassatività dell’elenco: L’elenco delle clausole vessatorie contenuto nell’art. 1341 c.c. è tassativo. La clausola che prevede la solidarietà dei debiti tra gli eredi non rientra in nessuna delle categorie ivi previste.

  2. Natura della deroga: La semplice deroga a un principio di diritto (la ripartizione pro quota dei debiti) non è di per sé indice di vessatorietà. La legge stessa, all’art. 752 c.c., ammette che la ripartizione avvenga diversamente se previsto dal testatore o, per estensione logica, da un accordo contrattuale del de cuius.

  3. Libertà del debitore e tutela dell’erede: Il debitore è libero di gravare il proprio asse ereditario dei vincoli che ritiene opportuni. Gli eredi non sono privi di tutela: essi possono sempre sottrarsi a tali obblighi rinunciando all’eredità o accettandola con il beneficio d’inventario, limitando così la responsabilità al valore dei beni ricevuti.

Conclusioni

Con l’ordinanza n. 292/2026, la Cassazione conferma la legittimità per le banche di blindare il recupero del credito nei confronti degli eredi, rendendo inefficace l’eccezione di vessatorietà della clausola di solidarietà, purché questa sia stata regolarmente sottoscritta dal contraente originario.

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|6 gennaio 2026| n. 292.

Solidarietà eredi: la clausola bancaria non è vessatoria

Massima: La clausola di un contratto concluso dal de cuius e riconducibile alla norma dell’articolo 1341 del codice civile (nella specie un contratto di conto corrente bancario), con la quale si pattuisce che per le obbligazioni derivanti dal contratto siano solidalmente responsabili gli eredi del debitore, non può ritenersi di natura vessatoria, non rientrando fra quelle tassativamente indicate dall’articolo 1341 del codice civile, giacché, se da un lato la deroga a un principio di diritto non costituisce parametro di configurazione delle clausole vessatorie, dall’altro la ripartizione dei debiti fra gli eredi è prevista dalla disposizione dell’articolo 752 del codice civile «salvo che il testatore abbia disposto diversamente», potendo il debitore apporre ai suoi beni i carichi che più gli aggradano, salva agli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli, rinunciando all’eredità o accettandola con il beneficio d’inventario.

Sentenza|6 gennaio 2026| n. 292. Solidarietà eredi: la clausola bancaria non è vessatoria

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REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dai Magistrati:

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Presidente
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere Rel.

Dott. TASSONE Stefania – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3552/2021 R.G. proposto da:

Ru.Ro., rappresentata e difesa dall’avvocato MA.CE. unitamente all’avvocato AN.ME. pec: (Omissis), elettivamente domiciliata in Ro.Vi., presso lo studio dell’avv. Ba.;

– ricorrente –

Contro

FI.2. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato AL.QU. pec: (Omissis) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ro.Vi.;

– controricorrente –

nonché contro

AR.NP. Srl, Ru.Da., ME.LI. Srl IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3250/2020 depositata il 05/07/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2025 dalla Consigliera ANTONELLA PELLECCHIA.

Solidarietà eredi: la clausola bancaria non è vessatoria

FATTI DI CAUSA

qualità di erede di Ri.Pi., fideiussore di ME.LI. Srl (poi fallita), al decreto ingiuntivo n. 22650/2007 emesso dal Tribunale di Roma in favore di Un.Ba. di Roma Spa, con cui si intimava alla debitrice principale e ai garanti il pagamento di Euro 1.216.605,15, a titolo di saldo del c/c bancario n. 55554/05 acceso dalla società ME.LI. Srl presso la detta Banca, nonché di restituzione del finanziamento del 17 gennaio 2003.

Parte opponente riferiva, anzitutto, di essere coerede di Ri.Pi. insieme al fratello, Ru.Da.; deduceva, pertanto, di essere obbligata nei limiti della propria quota ed eccepiva, ad un tempo, la nullità della clausola contenuta nell’atto di fideiussione secondo il cui tenore “(l)e obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa”. Assumeva che con tale clausola, elusiva delle norme sulla ripartizione della responsabilità per i debiti del de cuius, Ri.Pi. avrebbe disposto invalidamente della propria successione.

Contestava, ancora, il credito azionato per illegittima applicazione di interessi usurari, per nullità delle clausole di previsione dell’anatocismo e per violazione, da parte dell’istituto bancario, dei doveri di buona fede.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18065/2014, in via preliminare, dichiarava inammissibile la chiamata in causa del Fallimento ME.LI. Srl e di Ru.Da.; nel merito, accoglieva parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto opposto, condannando però l’opponente al pagamento, in favore della Banca, del minor importo di Euro 732.304,25, oltre interessi, una volta rilevata la nullità delle clausole contrattuali prevedenti interessi anatocistici e ricalcolato il saldo debitorio ex art. 117 t.u.b. Di poi, compensava per metà le spese di lite, condannando Ru.Ro. al rimborso della restante metà in favore della Banca opposta.

2. Con sentenza n. 3250/2020, la Corte d’Appello di Roma, adita dalla soccombente, in via principale, e dalla Banca, con appello incidentale, rigettava entrambi i gravami.

Nel dettaglio, dopo aver riqualificato il contratto come contratto autonomo di garanzia, i giudici d’appello consideravano comunque legittima la clausola secondo la quale le obbligazioni del garante fossero invero “solidali” e “indivisibili” anche nei confronti dei relativi successori e/o aventi causa, escludendone la natura di patto successorio vietato ai sensi dell’art. 458 cod. civ.

Affermavano, inoltre, che la Banca aveva provato documentalmente la modifica, da parte della Ri.Pi., dell’originario importo garantito, con espressa previsione dell’importo massimo di garanzia; per l’effetto, negavano la inefficacia della garanzia per violazione dell’art. 1938 cod. civ.

Infine, nell’escludere che la Banca fosse tenuta ad un onere specifico di comunicazione della esistenza della garanzia nei confronti dei successori del garante, trasferendosi le obbligazioni facenti capo al fideiussore direttamente agli eredi, ritenevano infondata anche l’eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 cod. civ., per avervi la garante espressamente rinunciato. Ritenevano, quindi, dimostrata la pretesa creditoria azionata dalla Banca, in esito all’espletata c.t.u. nei limiti indicati dal giudice di primo grado.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Ru.Ro., sulla base di quattro articolati motivi.

3.1. Ha resistito con controricorso FI.2. Srl e, per essa, in qualità di mandataria, Do. Spa (già Un.Cr. Spa).

3.2. All’esito di una prima adunanza camerale, in vista della quale la controricorrente ha depositato memoria illustrativa, con ordinanza interlocutoria n. 24705 del 13/09/2024 il ricorso è stato avviato alla discussione in pubblica udienza, per il rilievo nomofilattico della questione di diritto sottesa al terzo motivo.

3.3. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

3.4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Solidarietà eredi: la clausola bancaria non è vessatoria

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, articolato in tre distinte censure (illustrate ai paragrafi 1.a, 1.b, 1.c), si prospetta: a) “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.”; b) “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., artt. 1418, 1419 c.c., 1421 c.c., 1322 c.c., art. 2 L. 287/90, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”; c) “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., artt. 1957, 1418, 1419, 1421 c.c. e art. 2 L. n. 154/92, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”.

In particolare, lamenta la ricorrente che:

a) la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui era stata dedotta la nullità della fideiussione, per avere la Banca utilizzato uno schema corrispondente a quello predisposto dall’ABI e sanzionato in data 20 aprile 2005 dall’Antitrust, perché frutto di una intesa vietata e nulla ai sensi dell’art. 2 della L. n. 287/1990, limitandosi ad esaminare la diversa eccezione di violazione dell’art. 1938 cod. civ.;

b) la Corte territoriale, ritenendo valido ed efficace il contratto di garanzia, avrebbe trascurato di prendere in esame il “fatto” della avvenuta sottoscrizione, da parte del fideiussore, dello schema ABI sanzionato dall’Antitrust. Trattasi, ad avviso della ricorrente, di circostanza documentata, non contestata dalla Banca e decisiva perché, ove rilevata, avrebbe potuto condurre alla nullità del contratto o, quanto meno, ai sensi dell’art. 1419 cod. civ., delle singole clausole ivi contenute e specificamente impugnate. Osserva che il contratto risale al 1992 e corrisponde al modello sempre utilizzato dalle banche per la garanzia e, come riconosciuto dalle Autorità Antitrust, il “minimo strutturale” di tale modello non valeva solo per il contratto denominato “fideiussione omnibus”, ma anche per ogni altra forma di garanzia richiesta a fronte di qualsiasi tipo di finanziamento bancario, anche singolo.

Parte ricorrente censura, altresì, l’ulteriore passaggio motivazionale della sentenza con cui la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 cod. civ., sul rilievo che la decadenza avesse formato oggetto di valida rinunzia preventiva, contenuta nell’art. 6 del contratto di fideiussione inter partes, non avvedendosi che la clausola pattizia era affetta da nullità perché esattamente coincidente con lo schema contrattuale predisposto dall’ABI.

4.1.1. Il primo motivo, in ciascuna delle censure in esso prospettate, risulta in parte inammissibile e in parte infondato.

4.1.2. Quanto al primo profilo di doglianza, è appena il caso di osservare che il vizio di omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ricorre nella sola ipotesi in cui il giudice del merito abbia omesso del tutto di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame (Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024).

Pertanto, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: tale vizio, quindi, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità, pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 20311 del 04/10/2011; Sez. 1, Sentenza n. 21612 del 20/09/2013; Sez. 1, Sentenza n. 17956 del 11/09/2015; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Sez. 3, Sentenza n. 2151 del 29/01/2021).

Di tal che, venendo al caso di specie, la censura in esame, con cui parte ricorrente si duole della (sia pure implicita) reiezione del motivo di impugnazione con cui si deduceva la nullità della garanzia, esula dal novero delle ipotesi riconducibili al vizio di omessa motivazione censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Ed invero, la Corte d’Appello, dopo aver disatteso il motivo di gravame, non solo ha ritenuto pienamente valida la garanzia prestata, ma, procedendo alla valutazione della pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio, l’ha anche dichiarata fondata nel merito. Senonché, tale decisione si fonda, invariabilmente, sulla preventiva reiezione (seppure implicita) del motivo di gravame relativo alla nullità della garanzia.

Ne discende che il mancato esame del motivo di gravame avrebbe dovuto farsi valere, più correttamente, non già quale vizio di omessa pronunzia (e, quindi, come violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto di cui sarebbe stato pretermesso l’esame (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 14486 del 29/07/2004; Sez. 3, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023).

4.1.3. I restanti profili di doglianza fatti valere con il primo mezzo sono inammissibili.

La questione posta, riguardante il problema dei c.d. “contratti a valle” che recepiscono talune clausole previste dallo schema-tipo elaborato dall’ABI, la cui uniformazione, secondo la valutazione resa dalla Banca d’Italia, integra gli estremi di una intesa restrittiva vietata dall’art. 2 della L. antitrust, è stata oggetto di esame delle Sezioni Unite di questa Corte, che, con sentenza n. 41994 del 30/12/2021, hanno accolto la tesi che opinava in favore della nullità parziale del contratto ex art. 1419 cod. civ., per violazione dell’art. 2, comma 2, lettera a), L. n. 287 del 1990 nonché dell’art. 101 TFUE. Ciò in quanto tali clausole riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata (perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

Prescindendo da ogni considerazione in merito al campo di applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nel menzionato arresto (fideiussioni omnibus o anche fideiussioni specifiche), mette conto di osservare che, se, per un verso, il giudice ha l’obbligo di rilevare la nullità del contratto in qualsiasi stato e grado del giudizio (e, quindi, anche di rigettare la domanda giudiziale), in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale, volta che l’oggetto del processo è qui costituito non dal diritto potestativo (come veniva qualificato in dottrina) fondato sul singolo motivo dedotto in giudizio (i.e., motivo di annullamento, di rescissione, di risoluzione, di nullità), bensì il contratto in se stesso considerato, con il rapporto giuridico sostanziale che da questo scaturisce, per altro verso, la nullità può essere rilevata d’ufficio solo laddove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali se ne possa desumere l’esistenza. Giova, infatti, ribadire che il rilievo ufficioso della nullità contrattuale non può giammai supplire a deficienze allegatorie o assertorie che gravano sulle parti (cfr. per tutte Sez. U, Sentenze nn. 26242 e 26243 del 12/12/2014, nonché, di recente, Sez. 1, Ordinanza n. 8669 del 01/04/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 25305 del 16/09/2025).

Come è stato più volte rilevato anche con riferimento alla stessa questione posta dal motivo in esame (v. Sez. 3, Ordinanza n. 34799 del 17/11/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 26530 del 30/09/2021), la valutazione della eccezione di nullità del contratto in sede di legittimità presuppone che in sede di giudizio di merito siano stati accertati i relativi presupposti di fatto.

Nella specie, in ordine alla ricavabilità di un tale accertamento nel giudizio di merito non vi è da parte della ricorrente assolvimento puntuale dell’onere prescritto, a pena di inammissibilità del mezzo, dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Difatti, la ricorrente riproduce effettivamente le clausole che sarebbero affette dalla invocata nullità e riferisce che esse risulterebbero dall’atto di appello, che poi indica come prodotto in questa sede solo come “allegato sub. M)”.

Senonché, la stessa ricorrente, all’interno del ricorso, non fornisce però indicazione del come e del se sia stato allegato e prodotto nel giudizio di merito il provvedimento della Banca d’Italia del 2005, che è provvedimento amministrativo non soggetto al principio iura novit curia, in quanto fatto determinativo della pretesa nullità delle clausole, al fine di consentire la verifica della asserita corrispondenza delle clausole del contratto di garanzia allo schema ABI.

Va, pertanto, ribadito il principio enunciato da questa Corte ai sensi del quale la nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un’intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della L. n. 287 del 1990, può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. (Sez. 3, Ordinanza n. 863 del 13/01/2025).

4.2. Con il secondo motivo, articolato in due distinte censure, si prospetta: a) “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando che il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione con cui era stata eccepita la mancanza di comunicazione e di richiesta di speciale autorizzazione ai sensi dell’art. 1956 c.c. da parte della Banca, con conseguente liberazione del garante o risoluzione del contratto per inadempimento”; b) “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.”.

La Corte territoriale avrebbe escluso la violazione degli obblighi di informazione gravanti sulla Banca in ragione degli stretti rapporti di parentela sussistenti tra i due soci della debitrice garantita ME.LI. Srl, trascurando di considerare: a) il fatto decisivo della titolarità delle quote della ME.LI. Srl in capo a Ru.Da., per il 95 per cento, e per il restante 5 per cento alla madre Ri.Pi.; b) la totale estraneità dell’odierna ricorrente alle partecipazioni sociali e ai relativi rapporti di garanzia.

4.2.1. La prima censura è infondata.

Essa si fonda sul rilievo che la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata, né avrebbe esaminato, neppure incidentalmente, le seguenti domande (cfr. pag. 35 ricorso): “i) contrariamente a quanto previsto dall’art. 1956 c.c. la banca, senza speciale autorizzazione del fideiussore, aveva concesso ulteriore credito al correntista, pur sapendo che, proprio a causa delle operazioni poste in essere ‘automaticamentÈ dalla banca, le condizioni patrimoniali di questo divenivano tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, espressamente formulando tale eccezione in ogni grado di giudizio e con specifico motivo di appello sopra riportato; ii) come previsto dall’art. 1956, c.c., comma II, la clausola di dispensa contenuta all’art. 5 del contratto era affetta da nullità, sottolineando che ciò era stato confermato anche dalla banca convenuta che nella Comparsa di costituzione, pag. 11, rigo 1, 2 affermava “deroga all’art. 1956 c.c. che pacificamente ha perso efficacia con la legge 154/1992 (art.5)” (Comparsa di costituzione Banca di Roma, nel Giudizio di I grado, riallegato al presente Ricorso sub I); iii) anche a voler prescindere dalla necessità di una qualche comunicazione circa la sussistenza dell’obbligazione fideiussoria, la banca, che intende concedere ulteriore credito e quindi genera nuovi debiti in capo all’affidato, non poteva comunque omettere di richiedere anche all’erede la “speciale autorizzazione” di cui alla norma citata;

iv) la condotta della banca integrava comunque grave inadempimento alle obbligazioni scaturenti dal rapporto contrattuale con conseguente risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 c.c., 1375 c.c. poiché la presenza di detta clausola di dispensa (art. 5 del contratto) non esimeva affatto la Banca dall’obbligo dell’osservanza del principio di buona fede nell’esecuzione del rapporto che, come noto, opera al di là e contro le previsioni contrattuali perché sorretta da un principio etico di solidarietà e, quindi, dotata dei caratteri tipici di una norma di ordine pubblico e che, sostanzialmente, è un criterio, criterio di interpretazione del contratto e di valutazione del comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto; che l’inadempimento della Banca era gravissimo poiché aveva concesso nuovo credito al correntista molto superiore alle linee di credito accordate, nonostante fosse a conoscenza dell’aggravarsi della situazione patrimoniale dello stesso, anzi determinandola, e senza richiedere al garante la speciale autorizzazione”.

Ebbene, in proposito, va osservato che, alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte, già richiamato per il primo motivo, non può discorrersi di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., la quale – giova ancora ribadire – è astrattamente configurabile solo ove sia allegata una totale carenza di considerazione di una domanda o di una eccezione – non già di una mera allegazione difensiva – sottoposta all’esame del giudice d’appello con la formulazione di uno specifico motivo “e sempre che il medesimo giudice abbia mancato completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, indispensabile alla soluzione del caso concreto” (così, oltre a quelle già sopra richiamate, Sez. L, Ordinanza n. 29751 del 19/11/2024; Sez. L, Ordinanza n. 28224 del 04/11/2024; Sez. L, Ordinanza n. 10800 del 22/04/2024).

In proposito, la Corte territoriale ha implicitamente rigettato il motivo d’appello in cui era stata già prospettata la tesi della Ru.Ro., tal che non si ravvisano, nel caso di specie, gli estremi del vizio di omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini della cassazione della sentenza impugnata.

4.2.2. La seconda parte del motivo, in cui si prospetta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., risulta invece inammissibile per l’esistenza di una c.d. doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione d’appello differiscono da quelle poste a base della sentenza di primo grado (in tal senso, ex multis, Sez. 5, Ordinanza n. 5445 del 01/03/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 213 del 07/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 26934 del 20/09/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).

4.3. Con il terzo motivo si prospetta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., artt. 754, 752, 498 c.c., 635 c.c., 1295 c.c., 1341, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”.

Parte ricorrente lamenta, in sostanza, che la Corte di merito ha ritenuto valida la clausola apposta al contratto di garanzia che stabiliva che le obbligazioni del garante fossero “solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa”. Deduce, in proposito, che la solidarietà tra i coeredi può dipendere esclusivamente da una apposita disposizione testamentaria.

4.3.1. Il motivo è infondato.

4.3.2. La questione di diritto posta dal ricorso attiene alla validità o meno della clausola contrattuale in forza della quale “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa”.

Trattasi, per vero, di clausola ampiamente diffusa nella prassi dei contratti di finanziamento e, soprattutto, dei contratti di garanzia (sia accessoria, sia autonoma), che risponde al patente intento di agevolare il creditore garantito (i.e., la banca) nella riscossione della garanzia a seguito di una eventuale alienazione ovvero della morte del garante, radicando il diritto del creditore a rivolgersi ad uno solo degli eredi/aventi causa del fideiussore per l’adempimento dell’intero debito.

Varrà osservare, in premessa, che l’analisi andrà circoscritta alla sola posizione degli eredi. Esula, infatti, dalla materia del contendere la questione relativa alla sorte della clausola che impone la solidarietà anche agli aventi causa del garante, per essere stata la questione sottoposta dalla ricorrente nella esclusiva qualità di erede, chiedendo – per l’appunto – di valutare la validità della detta clausola in relazione al solo diritto successorio.

4.3.3. Sul punto, è rimasta isolata in giurisprudenza quella tesi, pure sostenuta da una parte della dottrina, per cui la suddetta clausola configura un patto successorio ed è – pertanto – nulla per violazione del divieto posto dall’art. 458 cod. civ.

In proposito, giova rammentare che, sebbene un risalente precedente della giurisprudenza di legittimità sembri dar seguito – ma soltanto in obiter – al detto orientamento (v., in motivazione, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1590 del 27/06/1967, fattispecie in cui, tuttavia, il patto non era stato stipulato), la giurisprudenza successiva che si è occupata espressamente della questione ha poi (e in modo granitico) enunciato un principio dall’opposto tenore – che questo Collegio condivide e intende ribadire – ai sensi del quale “colui che contrae un’obbligazione può convenire che i suoi eredi siano solidalmente obbligati per il debito contratto, in quanto ogni debitore può porre ai suoi beni i carichi che più vi aggradano, salvo agli eredi la facoltà di sottrarsi a quel vincolo rinunciando all’eredità o accettandola con beneficio di inventario” (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6345 del 25/11/1988, e successive conformi).

Tale principio, allora enunciato in via generale, ha trovato poi puntuale applicazione (a partire da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20397 del 25/08/2017) anche in tema di contratti di garanzia e, più in generale, di contratti bancari. È difatti consolidato in giurisprudenza il principio per cui “la clausola di un contratto concluso dal de cuius e riconducibile alla norma dell’art. 1341 c.c. (nella specie un contratto di conto corrente bancario), con la quale si pattuisce che per le obbligazioni derivanti dal contratto siano solidalmente responsabili gli eredi del debitore, non può ritenersi di natura vessatoria, non rientrando fra quelle tassativamente indicate dall’art. 1341 c.c., giacché, se da un lato la deroga a un principio di diritto non costituisce parametro di configurazione delle clausole vessatorie, dall’altro la ripartizione dei debiti fra gli eredi è prevista dalla disposizione dell’art. 752 c.c. “salvo che il testatore abbia disposto diversamente”, potendo il debitore apporre ai suoi beni i carichi che più gli aggradano, salva agli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli, rinunciando all’eredità o accettandola con il beneficio d’inventario” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7281 del 07/04/2005; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14063 del 25/10/2000).

4.3.4. Ebbene, ritiene il Collegio che il richiamato orientamento, ripetutamente affermato da questa Corte, vada in questa sede ribadito, poiché esso tiene conto (e risolve) delle due questioni di diritto sottese alla clausola de qua, e segnatamente: a) quella relativa alla qualificazione della menzionata clausola quale patto successorio vietato dall’art. 458 cod. civ. b) quella della interferenza col principio della relatività degli effetti del contratto ex art. 1372 cod. civ.

4.3.5. Quanto al primo profilo, infatti, è appena il caso di osservare che la clausola in esame, in sé e nel suo contenuto, non è tale da incidere sulla delazione ereditaria, di guisa che essa non è riconducibile, concettualmente, ad un patto successorio istitutivo – come negozio mortis causa, inteso come patto de residuo e si praemoriar, che ha la funzione di regolare pattiziamente una futura successione (secondo la casistica indicata da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14110 del 24/05/2021, Rv. 661331 – 01, alla cui motivazione sul punto si rinvia) – né tantomeno, e a più forte ragione, ad un patto successorio “dispositivo” o “rinunciativo”.

Per converso, la clausola contrattuale in esame, secondo il cui tenore “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa”, ha funzione di garanzia, costituendo un patto con il quale il garante promette un rafforzamento della specifica garanzia posta in favore di un credito.

Ne discende che, nella specie, le parti non perseguono lo scopo di dare un determinato assetto alla successione futura di uno dei due stipulanti (i.e. il garante), poiché quella pattuizione non risponde ad un interesse successorio di una della due parti (i.e. il creditore garantito).

Più precisamente, il creditore, cui viene offerta la fideiussione, non ha alcun interesse alla regolazione della successione del garante, ma è piuttosto portatore di un interesse individuale e specifico, che è quello di avere una garanzia rafforzata nel presente, quale interesse che però presenta anche una proiezione prospettica.

4.3.6. Quanto al secondo profilo, invece, atteso che la clausola in questione non configura un patto successorio, ma conserva la funzione tipica di garanzia, ossia quella del contratto cui accede, resta il problema degli effetti sfavorevoli che la pattuizione intervenuta tra garante e creditore spiega verso soggetti terzi all’accordo: gli eredi del garante.

Una clausola di questo tipo, infatti, quanto al suo contenuto, sembrerebbe porsi – quantomeno prima facie – in aperto contrasto col principio della relatività degli effetti del contratto (art. 1372 cod. civ.), che vieta l’imposizione di effetti (che qui non sarebbero riflessi, bensì diretti) a carico di soggetti terzi rimasti estranei alla stipulazione (nihil de me sine me), venendo a configurare, tra l’altro, un contratto in danno del terzo.

Cionondimeno, anche in relazione a questo secondo aspetto, il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità dimostra come il paventato problema della violazione del principio sotteso all’art. 1372 cod. civ. sia, nella specie, recessivo, volta che – alla luce della disciplina generale in tema di successioni e, in particolare, degli artt. 470 e 484 cod. civ. – agli eredi è pur sempre rimessa la facoltà di sottrarsi a quei vincoli, attraverso la rinuncia all’eredità o l’accettazione della stessa con il beneficio d’inventario, che, a mente degli artt. 470, secondo comma, e 634 cod. civ., può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

Tale soluzione è peraltro conforme al principio consensualistico, alla cui stregua soltanto gli effetti in utilibus spiegati da un contratto verso soggetti terzi possono sottrarsi al consenso di questi, salva la dichiarazione di non volerne profittare (arg. ex artt. 1236, 1333, 1411 cod. civ.), mentre gli effetti in pejus soggiacciono alla manifestazione del consenso di questi ultimi.

Nel caso di specie, in effetti, i chiamati all’eredità non sono giammai obbligati ipso facto ad accettare l’effetto sfavorevole, potendo invece rinunciare alla eredità o accettarla con beneficio d’inventario.

Del resto, è da tempo ammesso che gli atti con effetti obbligatori (cfr., ad exemplum, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4888 del 03/04/2001, sulle lettere di patronage) possono perfezionarsi attraverso lo schema tipico di cui all’art. 1333 cod. civ., dove il mancato rifiuto o la mancata accettazione equivalgono a consenso o a dissenso del soggetto nella cui sfera giuridica l’effetto del contratto è destinato a prodursi.

Né, d’altro canto, a tale soluzione si può obiettare che la clausola di cui di discute, pur non essendo propriamente destinata a regolare una successione, spieghi, sia pure indirettamente, effetti successori per il fatto che limita il diritto del testatore di revocare la disposizione, essendo l’impegno da lui assunto contenuto in un accordo che necessita della volontà di entrambi i contraenti per essere modificato. Al riguardo, è sufficiente osservare che, seppure è vero che il testatore non può essere privato del potere di revocare una disposizione testamentaria, lo stesso è sicuramente libero di rimanere vincolato all’adempimento di un obbligo assunto verso terzi come irrevocabile, dal momento che il divieto di “irrevocabilità” è nella sostanza volto esclusivamente a tutelare la libertà del testatore da possibili coazioni da parte degli eredi.

4.4. Con il quarto motivo si prospetta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 183, 190 c.p.c., 81 c.p.c., 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”.

La ricorrente, per la sola ipotesi in cui si ritenesse rilevante la qualificazione giuridica del contratto in termini di contratto autonomo di garanzia operata dalla Corte d’Appello, impugna anche il passaggio motivazionale della sentenza qui impugnata che ha: 1) ritenuto non viziata da ultrapetizione la sentenza del Tribunale che si era pronunciata (qualificando il contratto come “misto”) sulla domanda introdotta dalla Banca soltanto con la comparsa conclusionale di primo grado; 2) esaminato l’appello incidentale senza dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte che lo aveva proposto, 3) qualificato il contratto come “contratto autonomo di garanzia”.

Assume che, con specifico riferimento a tale ultima questione, la Corte d’Appello non ha fatto buon governo dei criteri ermeneutici in tema di interpretazione del contratto evocati in rubrica.

4.4.1. Il motivo è inammissibile.

Lo è, in prima battuta, per difetto di interesse, in quanto la qualificazione del contratto in guisa di contratto autonomo di garanzia, anziché come fideiussione, non ha in alcun modo influito sulla valutazione e decisione dei motivi di appello proposti dall’odierna ricorrente.

Aggiungasi poi, quale ulteriore profilo di inammissibilità, che, là dove si veicola la quaestio ermeneutica sull’interpretazione, letterale e funzionale, degli artt. 1362 ss. cod. civ., la censura è del tutto generica, posto che parte ricorrente omette di specificare in quale modo e per quali ragioni la valutazione operata dal giudice d’appello si porrebbe in contrasto con i criteri ermeneutici invocati.

Va, in proposito, osservato che il ricorrente per cassazione, al fine di far valere tale tipo di violazione, non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione del contratto, con indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma deve altresì precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti.

Al contempo, però, la censura non può risolversi nella mera contrapposizione della interpretazione di parte rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata. E ciò perché questa non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che la Corte di merito abbia privilegiato l’altra (v., ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 12944 del 14/05/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 3397 del 10/02/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 2719 del 04/02/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 1467 del 21/01/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 34880 29/12/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 32954 del 27/11/2023; Sez. 2, Sentenza n. 22538 del 18/07/2022).

E ancora, neppure ricorrono i vizi procedurali asseriti dalla ricorrente, in quanto la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado non integra una domanda nuova, ove basata sui medesimi fatti (Cass., sez. 2, n. 6292 del 02/03/2023, in continuità con i principi enunciati da Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).

Tale circostanza esclude, per l’effetto, che il giudice d’appello sia incorso nel vizio di ultrapetizione, di modo che, in tal caso, nulla osta alla ricostruzione operata dal giudice del merito, cui è peraltro riservata l’attività di interpretazione e qualificazione del contratto.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

6. La peculiarità e complessità delle questioni affrontate giustifica la integrale compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Solidarietà eredi: la clausola bancaria non è vessatoria

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2003, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 10 ottobre 2025 e in seconda convocazione in data 31 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria il 6 gennaio 2026.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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