In materia di simulazione, il principio di prova scritta, che, ai sensi dell’art. 2724 n. 1 c.c., consente eccezionalmente la prova per testi, deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono sovvertire con la prova testimoniale e contenente un qualche...
Categoria: Simulazione
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 28 ottobre 2015, n. 22070. L’art. 1415, comma 2, c.c. legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, solo perchè in rapporto con i simulanti, possono instare per l’accertamento della simulazione, dovendosi per converso riconoscere il relativo potere di azione e/o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall’apparenza dell’atto
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 28 ottobre 2015, n. 22070 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. PICARONI...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 luglio 2015, n. 15845. La simulazione nella cessione delle azioni può emergere anche a seguito di un’intervista giornalistica
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 luglio 2015, n. 15845 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 luglio 2015, n. 13634. In tema di compravendita di immobile, la prova della interposizione fittizia – che si ha quando la proprietà del bene viene simultaneamente intestata a persona diversa dall’effettivo acquirente, con la partecipazione del venditore, il quale è consapevole che il vero compratore è un terzo, nei cui confronti assume diritti ed obblighi – è soggetta (rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa) ai limiti di cui all’art. 1417 cod. civ., nel senso che l’accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni solo se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l’illiceità del negozio dissimulato
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 2 luglio 2015, n. 13634 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 giugno 2015, n. 12915. Nel sistema della legge n. 392/1978, il tipo legale della locazione ad uso abitativo risulta articolato in tre sottotipi: a) locazioni per esigenze abitative stabili e primarie; b) locazioni per esigenze abitative transitorie determinate da motivi di studio o di lavoro; c) locazioni per esigenze abitative non stabili né primarie ma genericamente transitorie”. Mentre il primo “sottotipo” è completamente soggetto all’applicazione della legge n. 392/1978, ed il terzo ne é invece totalmente esonerato, il secondo sottotipo “è soggetto all’applicazione della legge n. 392/1978 fatta esclusione per la durata legale”. Perché sia individuabile tale categoria contrattuale, è necessario il concorso di due requisiti: “la stabile abitazione nell’immobile da parte del conduttore, ed il motivo di studio o lavoro per la cui realizzazione si deve intendere stipulata la locazione” Quando si verte su una domanda di simulazione relativa, volta a far emergere la illiceità della clausola sul canone per contrasto con il regime vincolistico allora vigente e, segnatamente, ad affermarne la nullità ex art. 79 legge 392/78 – la prova della simulazione, posta per regola generale a carico del conduttore, non subisce limitazioni di sorta; potendo essere fornita, tra le parti, anche a mezzo di testimoni e di presunzioni ex art. 1417 cc: la prova della sussistenza di un accordo simulatorio sull’apparente volontà espressa da entrambe le parti di concludere una locazione transitoria, in quanto volta a far valere l’illiceità delle simulate clausole contra legem, dissimulanti la reale natura dell’esigenza abitativa (in relazione all’art. 79, comma primo, legge n. 392 del 1978, e all’art. 1417 cod. civ.), può essere fornita dal conduttore anche mediante presunzioni; che possono consistere in circostanze oggettive conosciute dal locatore al momento della stipula, se hanno i requisiti per indurre a ritenere che le espressioni letterali del contratto sulla dichiarata transitorietà – smentita dalla situazione di fatto – abbiano costituito il mezzo, vietato dal disposto del citato art. 19 della legge n. 392 del 1978, per eludere l’applicazione della (precedente) normativa sull’equo canone
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 giugno 2015, n. 12915 Svolgimento del giudizio Nel luglio 2003 M.M. formulava nei confronti di F.S. intimazione di sfratto per morosità e finita locazione e, in subordine, domanda di risoluzione per inadempimento, in relazione al contratto locativo ad uso transitorio stipulato tra le parti nel gennaio ‘98...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2014, n. 27358. In tema di simulazione, il curatore del fallimento che agisca in rappresentanza del fallito (nella specie per ottenere il pagamento di un residuo suo credito derivante da un contratto di appalto concluso dall'imprenditore "in bonis"), e non della massa dei creditori, non può provare per testimoni la simulazione della quietanza di pagamento rilasciata dal primo alla controparte contrattuale Non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2014, n. 27358 Svolgimento del processo Con atto notificato il 12.3.1990 la Coop. a r.l. ” F.G.” evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Castrovillari, S.S. deducendo di avere a lui venduto un’unità immobiliare sita in Amendolara, con rogito del notaio Lacanna, per il prezzo di...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 ottobre 2014, n. 20857. Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, secondo comma, e 2725 c.c, di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (articolo 2724, n. 3, c.c.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (art. 2739, comma primo, c.c.), né tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 2 ottobre 2014, n. 20857 Svolgimento del processo e motivi della decisione – Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c.: ‘1. – N.R. agiva innanzi al Tribunale di Roma affinché fosse...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 settembre 2014, n. 18541. Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto
suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione VI sentenza 2 settembre 2014, n. 18541 Ritenuto in fatto Con atto di citazione del 17 dicembre 2002, R.O. , R.E. e Ra.Al. convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Fermo, R.A. e D.L. , rispettivamente sorella e madre delle attrici, al fine di accertare che il...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 luglio 2014, n. 15095. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che intervenne un negozio simulato (vendita dissimulante una donazione), ma ha ritenuto che ai fini della validità della donazione, negozio effettivamente voluto dalle parti, non fosse necessaria la forma prevista dall'art. 782 cod. civ., essendo sufficiente quella prevista per l'atto di vendita. La Corte territoriale ha però errato sul punto, posto che era stata accertata la simulazione relativa nella quale, negozio voluto dalle parti era la donazione. Di qui, la necessità, ai fini della validità del contratto, del rispetto della relativa forma restando in mancanza tale atto invalido
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 luglio 2014, n. 15095 Svolgimento del processo Così la sentenza impugnata riassume lo svolgimento del processo. «Con atto di citazione notificato in data 1.6.2000 la sig.ra I.A. conveniva in giuditiio davanti al Tribunale di Milano il V.S.D. e la madre V.M.A., nella qualità di eredi di R.V.A.,...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 giugno 2014, n. 12955. Il legittimario pretermesso dall'eredita', che impugna, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, la compravendita immobiliare compiuta dal "de cuius" in quanto dissimulante una donazione, agisce in qualita' di terzo, sicche', nei suoi confronti, non puo' attribuirsi valore vincolante alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, potendo, invece, trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 giugno 2014, n. 12955 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GOLDONI Umberto – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere Dott. CORRENTI...